(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
Schema di protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario ed  il
  Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici  laureati
  riunito nel Comitato unitario permanente  degli  ordini  e  collegi
  professionali recante  Criteri  generali  e  requisiti  minimi  per
  l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti  abilitati  di
  cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre  2016,
  n.  189,  schema  di  contratto  tipo,  censimento  dei  danni   ed
  istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione. 
 
Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per
  l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti  abilitati  di
  cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre  2016,
  n.  189,  schema  di  contratto  tipo,  censimento  dei  danni   ed
  istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione. 
 
 
                                 Tra 
 
    Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, 
 
                                  e 
 
    Il Consiglio nazionale  degli  agrotecnici  e  degli  agrotecnici
laureati riunito nel Comitato  unitario  permanente  degli  ordini  e
collegi professionali 
    L'anno ....................., il giorno  ........................
del  mese  di  ..........................,   presso   la   sede   del
Commissario straordinario per la per la ricostruzione  nei  territori
dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e   Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto  2016,  sita  in  Roma,
largo Chigi, n. 19: 
      il  sig.  Vasco  Errani,  Commissario  straordinario   per   la
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24  agosto
2016; 
      l'agrotecnico  Roberto  Orlandi,   il   quale   interviene   in
rappresentanza del Consiglio  nazionale  degli  agrotecnici  e  degli
agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario  permanente  degli
ordini e collegi professionali; 
    Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016
(d'ora in poi, solo decreto-legge n. 189 del 2016); 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  il  9  febbraio  2017,  n.  33,  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7
aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del  10
aprile 2017 (d'ora in poi, solo decreto-legge n. 8 del 2017); 
    Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016,  recante
la disciplina delle «Funzioni del  Commissario  straordinario  e  dei
vice commissari» e, in particolare: 
      a)  il  primo  comma  che,  alla  lettera  g),  attribuisce  al
Commissario straordinario il compito di adottare e  gestire  l'elenco
speciale di cui all'art. 34 del medesimo decreto legge, raccordandosi
con le autorita' preposte  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
prevenzione contro le infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata
negli interventi di ricostruzione; 
      b) il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui
al  comma  1,  consente  al  Commissario  straordinario  di   emanare
ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le
ordinanze sono emanate previa intesa con i presidenti  delle  regioni
interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art.
1, comma 5,  e  sono  comunicate  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
    Visto l'art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 189 del
2016 che prevede: 
      a) la  perdita  totale  del  contributo  erogato  nel  caso  di
inadempimento dell'obbligo di  tracciamento  finanziario  consistente
nel mancato utilizzo di banche o di  Poste  italiane  s.p.a.  per  il
pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o
ai professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli  incarichi  di
progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a  titolo
di contributo pubblico per la ricostruzione; 
      b) la revoca parziale del contributo, in misura  corrispondente
all'importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad
uno degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della  legge
13 agosto 2010, n. 136; 
    Visto l'art. 34 del citato decreto-legge n. 189  del  2016,  come
integrato e modificato dal decreto-legge n. 8 del 2017 che,  al  fine
di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi
di progettazione e direzione dei  lavori,  prevede  l'istituzione  di
elenco speciale  dei  professionisti  abilitati  (denominato  «elenco
speciale»), stabilendo, altresi': 
      a) al  comma  2,  che  «i  soggetti  privati  conferiscono  gli
incarichi per la  ricostruzione  o  riparazione  e  ripristino  degli
immobili  danneggiati   dagli   eventi   sismici   esclusivamente   a
professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1»; 
      b) al comma 4, che «il direttore dei lavori non deve  avere  in
corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni  rapporti  non  episodici
quali quelli di legale  rappresentante,  titolare,  socio,  direttore
tecnico con le imprese invitate  a  partecipare  alla  selezione  per
l'affidamento dei lavori di riparazione  o  ricostruzione,  anche  in
subappalto, ne' rapporti di  coniugio,  di  parentela,  di  affinita'
ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per  gli  effetti
dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016 n. 76, con il titolare  o  con
chi riveste cariche societarie nella stessa»; 
      c) al comma 7 che sono escluse dal conteggio del  numero  degli
incarichi gli interventi di cui all'art. 8 del decreto-legge  n.  189
del 2016; 
    Considerato che, in base  alle  previsioni  contenute  nel  sopra
menzionato art. 34, il Commissario  straordinario,  anche  attraverso
provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2,  comma
2, del decreto-legge n. 189 del 2016: 
      a) individua i criteri  generali  ed  i  requisiti  minimi  per
l'iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); 
      b) detta la disciplina analitica e di dettaglio del  contributo
previsto con riguardo a tutte le attivita' tecniche poste  in  essere
per la ricostruzione pubblica e privata nella misura massima del 12,5
per  cento,  nonche'  dell'ulteriore   contributo   (c.d   contributo
aggiuntivo)  previsto,  con  esclusivo  riguardo  alle   indagini   o
prestazioni specialistiche, nella misura  massima  del  2  per  cento
(comma 5), entrambi al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali; 
      c) con  riguardo  agli  interventi  di  ricostruzione  privata,
elabora criteri finalizzati ad evitare  concentrazioni  di  incarichi
che  non  trovano  giustificazione  in  ragioni   di   organizzazione
tecnico-professionale (comma 7); 
    Rilevato che i criteri previsti  dal  sopra  menzionato  art.  34
possono essere raggruppati in due macro-categorie: 
      1) criteri per la qualificazione  dei  professionisti  ai  fini
dell'iscrizione all'Elenco speciali; 
      2) criteri  finalizzati  ad  evitare  la  concentrazione  degli
incarichi. 
    Rilevato che l'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
come  integrato  e  modificato  dal  decreto-legge  n.  8  del  2017,
stabilisce un limite all'entita' del  contributo  pubblico  che  puo'
essere riconosciuto per le prestazioni necessarie  nello  svolgimento
dell'attivita' tecnica prevedibile per interventi di riparazione  con
rafforzamento  locale,  ripristino  con   miglioramento   sismico   e
demolizione e  ricostruzione  di  edifici  danneggiati  dagli  eventi
sismici iniziati il 24 agosto 2016,  ma  non  anche  criteri  per  la
determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato; 
    Considerato che,  nel  caso  di  interventi  di  riparazione  con
rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione
e ricostruzione sia delle opere pubbliche e beni culturali che  degli
privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016,
per i quali sia  stato  accertato  il  nesso  di  causalita',  appare
necessario   procedere   all'individuazione   del   limite    massimo
ammissibile al finanziamento per il contributo  relativo  alle  spese
tecniche  dei  professionisti  abilitati,  sulla  base  dei  seguenti
criteri: 
      a) descrizione  della  tipologia  di  prestazioni  e  di  spese
tecniche suscettibili di contributo e di quelle escluse; 
      b) qualificazione della percentuale del 12,5% indicata al comma
5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, come valore massimo
del contributo erogato, ed individuazione  di  un  contributo  minimo
pari al 7,5% al fine di tenere conto della diversa natura, importanza
e complessita' della prestazione tecnica richiesta al professionista; 
      c) descrizione delle prestazioni  specialistiche,  suscettibili
di contribuzione c.d. integrativa ai sensi del medesimo  comma  5,  e
previsione  di  una  graduazione  dell'entita'  del  contributo  c.d.
integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga  conto  della  diversa
natura, importanza e complessita' della prestazione tecnica richiesta
al professionista; 
    Ravvisata  l'opportunita'  di  individuare,   all'esito   di   un
confronto  di  tipo  collaborativo  con  la  Rete   nazionale   delle
professioni dell'area tecnica e scientifica finalizzato ad assicurare
la  massima  condivisione  del   contenuto   dell'emanata   ordinanza
commissariale  e  prevenire  possibili  contestazioni  da  parte  dei
professionisti: 
      a) i criteri generali ed i requisiti  minimi  per  l'iscrizione
nello «elenco speciale»; 
      b) la  disciplina  analitica  e  di  dettaglio  del  contributo
previsto dall'art. 34, comma  5,  del  medesimo  decreto  legge,  con
riguardo a tutte  le  attivita'  tecniche  poste  in  essere  per  la
ricostruzione privata, nella misura massima del  12,5%  per  cento  e
quella  minima  del  7,5%,  nonche'  dell'ulteriore  contributo  (c.d
contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini
o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento, secondo i
criteri sopra descritti; 
      c) in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, comma
7, del medesimo  decreto  legge,  con  riguardo  agli  interventi  di
ricostruzione  privata,  ad  esclusione  dei  danni  lievi  e   degli
interventi   emergenziali,   i   criteri   finalizzati   ad   evitare
concentrazioni  di  incarichi  che  non  trovano  giustificazione  in
ragioni di organizzazione tecnico-professionale; 
    Ravvisata l'opportunita' di sottoscrivere un apposito  protocollo
d'intesa con  i  presidenti  degli  ordini  e  collegi  professionali
aderenti alla Rete ed al Comitato unitario permanente degli ordini  e
collegi professionali: 
      a)  al  fine  di  disciplinare  lo  svolgimento  da  parte  dei
professionisti dell'attivita' prevista dall'ordinanza n.  10  del  19
dicembre 2016; 
      b) al  fine  di  individuare  la  composizione  e  le  funzioni
dell'Osservatorio  nazionale   previsto   dall'art.   2,   comma   5,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; 
      c) al fine  di  elaborare  uno  schema  di  contratto  -  tipo,
contenente  una   disciplina   dei   rapporti   tra   committente   e
professionista, conforme alle previsioni contenute nell'art.  34  del
sopra menzionato decreto-legge e nella presenta ordinanza; 
      d) al fine di prevedere l'obbligo dei  professionisti  iscritti
nell'elenco previsto dal citato art. 34 di accettare il  conferimento
dell'incarichi esclusivamente mediante contratti aventi  le  medesime
carattere del sopra menzionato contratto - tipo; 
    Vista  la  proposta  della  Rete  nazionale   delle   professioni
dell'area tecnica e scientifica inviata con nota del 29 novembre 2016
prot. 527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344 ed ai
successivi   incontri   intercorsi   dopo   la   pubblicazione    del
decreto-legge n. 8 del 2017; 
    Visto il verbale sottoscritto  a  seguito  dell'incontro  del  1°
dicembre  2016  tra  il  Commissario  straordinario,  il   Capo   del
Dipartimento della Protezione civile ed i rappresentanti  della  Rete
delle professioni dell'area tecnica e scientifica; 
    Visto l'ulteriore verbale sottoscritto  a  seguito  dell'incontro
del  5  gennaio  2017  tra  il   Commissario   straordinario   ed   i
rappresentanti della  Rete  delle  Professioni  dell'area  tecnica  e
scientifica; 
    Atteso che a seguito degli ulteriori incontri  intercorsi  si  e'
convenuto con i rappresentanti della Rete delle Professioni dell'area
tecnica e scientifica in ordine all'individuazione delle attivita' di
ricostruzione   soggette   alla   limitazione   degli   incarichi   e
sull'introduzione di una quantificazione degli  incarichi  cosiddetti
parziali; 
    Viste le modifiche ed integrazioni al decreto-legge  n.  189  del
2016 introdotte dal decreto-legge n. 8 del 2017, convertito in  legge
n. 45/2017, da cui consegue la riformulazione del protocollo d'intesa
e dello schema di contratto; 
    Vista  l'ordinanza  n.  10  del   19   dicembre   2016,   recante
«Disposizioni  concernenti  i  rilievi  di  agibilita'  post  sismica
conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  a  partire  dal  giorno  24
agosto 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3  ed  il  numero
complessivo delle schede AEDES che ogni professionista puo'  redigere
che viene elevato; 
    Vista la deliberazione della  cabina  di  coordinamento,  di  cui
all'art. 1, comma 5,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  del  7
dicembre 2016; 
    Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017: «Attuazione dell'art.
34  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e  modifiche  agli
articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del
14 dicembre 2016, agli  articoli  1,  3,  comma  1,  e  5,  comma  2,
dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; 
    Visti  gli  esiti  del  confronto  del  10  maggio  2017  tra  il
Commissario  straordinario  ed  i  rappresentanti  della  Rete  delle
professioni dell'area tecnica e scientifica ed il Consiglio nazionale
degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito  nel  Comitato
unitario permanente degli ordini e collegi professionali, da  cui  e'
emerso   il   mancato   accordo   in   merito    alla    composizione
dell'Osservatorio nazionale; 
    Vista la nota della Presidente del Comitato  unitario  permanente
degli ordini  e  collegi  professionali  del  10  maggio  2017  prot.
140/U/17 con la quale si esprime parere favorevole al nuovo schema di
protocollo d'intesa e si formulano proposte in ordine alla nomina  ed
alla composizione dell'Osservatorio nazionale sulla ricostruzione; 
    Vista la deliberazione della  cabina  di  coordinamento,  di  cui
all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, del 12 maggio
2017; 
    Tutto cio' premesso: 
 
                       Convengono e stipulano 
                            quanto segue 
 
                               Art. 1. 
 
                              Premesse 
 
    §1. Le  premesse  costituiscono  parte  integrante  del  presente
protocollo d'intesa. 
 
                               Art. 2. 
 
                               Oggetto 
 
    §1.  Il  presente  Protocollo  d'intesa  ha   come   oggetto   la
definizione dei criteri generali e dei requisiti  minimi  di  accesso
per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di
cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, lo  schema
di  contratto  tipo,  il  censimento  dei   danni   e   l'istituzione
dell'Osservatorio della ricostruzione. 
 
                               Art. 3. 
 
                        Censimento dei danni 
 
    §1. Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli  agrotecnici
laureati riunito nel Comitato  unitario  permanente  degli  ordini  e
collegi professionali assicura la massima collaborazione  ed  impegno
dei professionisti per la redazione in tempi  molto  contenuti  della
verifica di agibilita' degli edifici,  con  la  procedura  FAST,  per
concludere il censimento dei danni sulla base di eventuali  specifici
protocolli d'intesa da definire con il Dipartimento della  protezione
civile e le regioni. 
    §2. Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli  agrotecnici
laureati riunito nel Comitato  unitario  permanente  degli  ordini  e
collegi professionali assicura altresi' l'adesione dei professionisti
alla predisposizione, dopo l'esito delle FAST, delle schede AeDES  da
parte dei professionisti incaricati dai beneficiari. 
    §3. Gli ordini  professionali  assicurano  la  collaborazione  al
Dipartimento nazionale della protezione civile  ed  alle  regioni  ed
enti locali interessati per l'organizzazione di corsi di formazione a
titolo gratuito  al  fine  di  garantire  il  piu'  elevato  standard
professionale  nella  predisposizione  e  compilazione  delle  schede
AeDES, consentendo l'abilitazione di nuovi tecnici. 
    §4. Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli  agrotecnici
laureati riunito nel Comitato  unitario  permanente  degli  ordini  e
collegi professionali concorda sul limite massimo  per  la  redazione
delle schede AeDES stabilito,  con  l'ordinanza  n.  10  del  2016  e
successive modifiche ed  integrazioni,  in  numero  di  60  per  ogni
professionista individuale. 
 
                               Art. 4. 
 
     Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016 
 
    §1. Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli  agrotecnici
laureati riunito nel Comitato  unitario  permanente  degli  ordini  e
collegi professionali ed il  commissario  conviene  sulla  necessita'
della costituzione di un Osservatorio nazionale  della  ricostruzione
post-sisma 2016 che vigili sull'attivita' dei professionisti. 
    §2.  L'Osservatorio  e'  composto  da  tre  rappresentanti  della
struttura del Commissario straordinario, di cui uno con  funzioni  di
presidente, e da quattro rappresentanti della Rete delle  professioni
dell'area tecnica e scientifica. 
    §3.  L'Osservatorio  propone  al  Commissario  le   sanzioni   da
applicare nel caso in cui il professionista  presenti  un  numero  di
schede AeDES incongrue superiori a tre, ai sensi dell'art. 2 comma  5
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, e successive modifiche  ed
integrazioni,   secondo   modalita'   e   procedure    che    saranno
successivamente concordate tra Commissario ed il Consiglio  nazionale
degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito  nel  Comitato
unitario permanente degli ordini e collegi professionali. 
    §4. Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli  agrotecnici
laureati riunito nel Comitato  unitario  permanente  degli  ordini  e
collegi  professionali  si  obbliga   a   comunicare,   con   cadenza
trimestrale,  le  sanzioni  disciplinari   comminate   dagli   ordini
professionali   nei   confronti   dei    professionisti    al    fine
dell'aggiornamento  dell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  34  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. 
 
                               Art. 5. 
 
             Criteri e requisiti minimi per l'iscrizione 
          dei professionisti abilitati all'elenco speciale 
 
    §1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, di cui all'art.
34  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  il  professionista  deve
attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti: 
      a) essere iscritto all'albo professionale; 
      b)  non  essere  soggetto  alla  sanzione  disciplinare   della
sospensione (o piu' grave) al momento della pubblicazione dell'avviso
per la formazione dell'elenco; 
      c) non aver riportato condanne con sentenza  definitiva  ovvero
decreto penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di
applicazione della pena su  richiesta  ai  sensi  dell'art.  444  del
codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80
del decreto legislativo n. 50 del 2016  e  non  essere  sottoposto  a
provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro  la
pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura  nei  limiti
della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte  salve
le eventuali pene accessorie; 
      d) non essere destinatario di uno  dei  provvedimenti  previsti
dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
      e)  essere  in  regola  con  la   contribuzione   obbligatoria,
accertata  attraverso  attestato   della   Cassa   previdenziale   di
riferimento; 
      f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali; 
      g) essere un operatore economico  professionale  riconducibile,
con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste
dall'art. 46 del decreto legislativo  n.  50  del  2016  ovvero,  con
riferimento alle opere  private,  ad  una  delle  seguenti  categorie
soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti  Unione
europea  aventi  sede  o  stabilizzati  in   altri   stati   membri):
professionisti individuali; professionisti  associati;  societa'  tra
professionisti di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n.  34
attuativo dell'art. 10, comma 10, della legge 12  novembre  2011,  n.
183; raggruppamenti temporanei fra operatori economici  professionali
riconducibili alle sopraindicate categorie; 
      h) requisiti di affidabilita' e di professionalita', adeguati e
proporzionati alla natura ed alla  tipologia  dell'attivita'  che  si
intende svolgere,  comprovata  mediante  apposito  curriculum  vitae,
contenente  le  informazioni  essenziali  e  la   descrizione   della
struttura organizzativa (personale e risorse strumentali),  esistente
al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  ed
impiegabile per lo svolgimento dell'attivita'; 
      i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui  all'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui  all'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 
    §2. In caso di sopravvenuta insussistenza di  uno  dei  requisiti
previsti dalle lettere da a) ad j) del  precedente  paragrafo  §1  il
professionista e' automaticamente cancellato dall'elenco speciale. 
 
                               Art. 6. 
 
  Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi 
 
    §1. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli
incarichi di progettazione ed  esecuzione  degli  interventi  per  la
ricostruzione privata, il  Commissario  straordinario,  esaminata  la
proposta formulata dalla Rete nazionale delle  professioni  dell'area
tecnica e scientifica con la nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016
e le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 8 del 2017, stabilisce
che: 
      a) e' vietato il conferimento di incarichi professionali per un
importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad euro
venticinquemilioni; 
      b)   indipendentemente   dall'importo   dei   lavori,    nessun
professionista puo' assumere un  numero  di  incarichi  professionali
superiore a trenta; 
      c) i  limiti  previsti  alle  lettere  a)  e  b)  del  presente
paragrafo, dell'importo massimo dei lavori  e  dei  trenta  incarichi
professionali,  si  applicano  esclusivamente  agli   interventi   di
ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle  attivita'
produttive e degli immobili ad uso residenziale di cui alle ordinanze
del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del  7
aprile 2017 e l.m.i.; 
      d) le prestazioni principali rese nei limiti di  cui  ai  commi
a),  b),  c)  del   presente   paragrafo   sono:   la   progettazione
architettonica e la direzione dei lavori; 
      e)  il  numero  delle  prestazioni   parziali   relative   agli
interventi di cui ai commi a), b), e c)  del  presente  paragrafo  e'
fissato  in   settantacinque.   Nelle   prestazioni   parziali   sono
ricomprese:  rilievi  dell'edificio,   progettazione   impiantistica,
progettazione strutturale, coordinamento della sicurezza in  fase  di
progettazione  ed  esecuzione,  contabilita'  dei  lavori,   collaudo
statico, relazione geologica; 
      f) nel caso in cui il  professionista  esegua  sia  prestazioni
principali che parziali il numero complessivo degli incarichi e' pari
a  settantacinque  di  cui  trenta  per  prestazioni   principali   e
quarantacinque per prestazioni parziali. 
    §2. I limiti massimi previsti dal precedente paragrafo  §1,  sono
aumentati: 
      a) nella misura del 25%, in caso di  professionisti  associati,
societa'  tra  professionisti   e   raggruppamenti   temporanei   tra
professionisti   operanti   in   un    solo    ambito    o    settore
tecnico-professionali (c.d. societa', associazione  o  raggruppamento
temporaneo monodisciplinare); 
      b) nella misura del 30%, in caso di  professionisti  associati,
societa'  tra  professionisti   e   raggruppamenti   temporanei   tra
professionisti   operanti   in   un    solo    ambito    o    settore
tecnico-professionali (c.d. societa', associazione  o  raggruppamento
temporaneo  monodisciplinare)  di  cui  almeno  uno  sia  un  giovane
professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da  meno  di
cinque anni; 
      c) nella misura del 30% in caso  di  professionisti  associati,
societa'  tra  professionisti   e   raggruppamenti   temporanei   tra
professionisti  operanti  in  un  due  o  piu'   ambiti   o   settori
tecnici-professionali (c.d. societa', associazione  o  raggruppamento
temporaneo multidisciplinare); 
      d) nella misura del 35%, in caso di  professionisti  associati,
societa'  tra  professionisti   e   raggruppamenti   temporanei   tra
professionisti  operanti  in  un  due  o  piu'   ambiti   o   settori
tecnici-professionali (c.d. societa', associazione  o  raggruppamento
temporaneo multidisciplinare), di  cui  almeno  uno  sia  un  giovane
professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da  meno  di
cinque anni. 
    §3. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli
incarichi, le Parti hanno predisposto uno schema di  contratto  tipo,
che ogni professionista deve obbligatoriamente sottoscrivere  con  il
committente beneficiario dei contributi. 
    §4. Il  rispetto  dei  limiti  massimi  previsti  dai  precedenti
paragrafi  §1  e  §2  viene  accertato  avendo  riguardo  al  singolo
professionista iscritto. In presenza delle condizioni previste  dalle
lettere b) e d) del precedente comma  2,  l'aumento  e'  riconosciuto
esclusivamente con riguardo  all'attivita'  professionale  effettuata
dal giovane professionista. 
    §5. L'inosservanza del limite  massimo  previsto  dai  precedenti
commi 1 e 2 ovvero dell'obbligo  stabilito  dal  precedente  comma  3
comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale  di
cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del  2016,  nonche'  il  non
riconoscimento del contributo previsto dal medesimo art. 34 ovvero la
decadenza dallo stesso, con conseguente obbligo di restituzione delle
somme gia' percepite. 
    §6. Su motivata istanza del  professionista  iscritto  che  abbia
gia' espletato un numero di  incarichi  afferenti  ad  interventi  di
ricostruzione privata ammessi a  contributo,  superiore  al  70%  dei
limiti  previsti  dai  precedenti  paragrafi  §1  e§2,  puo'   essere
autorizzata, per una  sola  volta,  con  apposito  provvedimento  del
Commissario straordinario  del  Governo,  l'assunzione  di  incarichi
oltre i limiti di cui ai predetti paragrafi §1 e§2.  L'autorizzazione
puo'  essere  rilasciata  soltanto  in  presenza  di   comprovati   e
documentati requisiti di affidabilita' e  di  professionalita'  nello
svolgimento dell'attivita' connessa alla ricostruzione privata,  come
disciplinata dal decreto-legge n. 189  del  2016  e  s.m.i.  e  dalle
ordinanze commissariali, e di un'adeguata  e  documentata  capacita',
anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore
complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell'istanza. In  caso
di  accoglimento,  con  il  provvedimento  di  autorizzazione,  viene
determinato  il  numero  massimo  ovvero  l'importo   massimo   degli
incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dai sopra
menzionati paragrafi §1 e§2. 
    §7. Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli  agrotecnici
laureati riunito nel Comitato  unitario  permanente  degli  ordini  e
collegi professionali precisa che l'inosservanza del  limite  massimo
previsto  dal  precedente  paragrafi  §1  e§2   ovvero   dell'obbligo
stabilito  dal  precedente  paragrafo   §6   integra   una   condotta
suscettibile di valutazione sul piano deontologico. 
 
                               Art. 7. 
 
                   Disciplina delle spese tecniche 
 
    §1. Il Commissario straordinario intende stabilire: 
      a) un limite massimo per  il  contributo  ammissibile  relativo
alle  prestazioni   professionali   e   alle   spese   tecniche   dei
professionisti abilitati nel caso di interventi  di  riparazione  con
rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione
e ricostruzione degli  immobili  privati,  danneggiati  dagli  eventi
sismici iniziati il 24  agosto  2016,  ammessi  al  contributo  dalle
vigenti disposizioni in materia,  nel  rispetto  di  quanto  disposto
dall'art. 34, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189; 
      b) un limite massimo per il contributo ammissibile per ciascuna
delle attivita' effettuata dai professionisti. 
    §2. Le prestazioni tecniche  che  dovranno  essere  correntemente
svolte   negli   interventi   di   riparazione   con    rafforzamento
locale/ripristino    con    miglioramento    sismico/demolizione    e
ricostruzione degli edifici danneggiati risultano essere: 
      a)   progetto   delle   opere   architettoniche,   strutturali,
impiantistiche ed altre, compresi:  rilievo  del  danno  e  tipologie
strutturali, particolari costruttivi, computo  metrico  estimativo  e
capitolato speciale di appalto, eventuale redazione scheda AeDES,  se
ricompresa nell'affidamento dell'incarico; 
      b) direzione dei lavori di opere architettoniche,  strutturali,
impiantistiche ed altre, compresa relativa contabilita', liquidazioni
ed assistenza al collaudo; 
      c) coordinamento della sicurezza nei cantieri, sia in  fase  di
progettazione che di esecuzione lavori; 
      d) collaudo strutturale. 
    §3.  Il  contributo  massimo  ammissibile  per   le   prestazioni
descritte al precedente punto 2 (onorari compresivi delle  spese)  e'
riconosciuto nelle percentuali indicate in base alla tipologia  delle
attivita' ed agli importi dei lavori descritti nel successivo art. 8,
e viene quantificato al netto dei contributi  previdenziali  e  degli
oneri fiscali. 
    §4. Nel caso di affidamento di incarichi  separati  non  verranno
riconosciute eventuali maggiorazioni. 
    §5. Sono escluse dalle spese per le prestazioni  tecniche,  anche
quelle specialistiche,  e  ricomprese  all'interno  dei  costi  degli
interventi  ammissibili,  le  «indagini  e  prelievi   per   valutare
caratteristiche dei terreni ai fini della redazione  della  relazione
geologica/geotecnica, per i materiali da costruzione», le  «prove  di
laboratorio connesse». 
    §6. Le indagini ed i prelievi per valutare le caratteristiche dei
terreni,    ai    fini    della     redazione     della     relazione
geologica/geotecnica, e dei materiali da costruzione e  le  prove  di
laboratorio connesse di cui al  paragrafo  5,  oggetto  di  un  piano
d'indagini  preventivamente  concordato  tra   il   geologo   ed   il
progettista strutturale, sono riconosciute tra  i  costi  ammissibili
nei seguenti limiti massimi percentuali: 
      fino al 3,00%  del  costo  dell'intervento  (lavori  ammessi  a
contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale  ad  €
500.000,00; 
      fino all'1,50% del  costo  dell'intervento  (lavori  ammessi  a
contributo),  sull'importo  eccedente  €  500.000,00  e  fino  ad   €
1.000.000; 
      fino all'0,75% del  costo  dell'intervento  (lavori  ammessi  a
contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00  e  fino  ad  €
2.000.000,00 euro; 
      fino all'0,35% del  costo  dell'intervento  (lavori  ammessi  a
contributo) oltre ad € 2.000.000,00. 
 
                               Art. 8. 
 
                  Contributo per le spese tecniche 
 
    §1.  La  percentuale  indicata  al  comma  5  dell'art.  34   del
decreto-legge  n.  189/2016,  come   integrato   e   modificato   dal
decreto-legge n. 8 del 2017, pari  al  12,5%  costituisce  il  valore
massimo del contributo erogato per le spese tecniche dal  Commissario
straordinario ed e' differenziata, come di seguito  descritto,  sulla
base: 
      a) della tipologia delle attivita'; 
      b) all'importo dei lavori. 
    §2.  Per  la  delocalizzazione  delle  attivita'  economiche   la
percentuale massima per tutte le prestazioni  professionali  risulta,
senza articolazioni in base all'importo dei lavori, pari a: 
      a) 3% per gli interventi di cui alla lettera  a)  dell'art.  1,
comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016; 
      b) 8% per gli interventi di cui alla lettere b) e d)  dell'art.
1, comma 2, dell'ordinanza 9 del 14 dicembre 2016. 
    § 3. Per gli interventi relativi ai  lavori  di  riparazione  con
rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione
e ricostruzione degli immobili relativi  alle  attivita'  economiche,
con tipologia  prefabbricata  o  similare,  la  percentuale  massima,
differenziata in base all'importo dei lavori, e' la seguente: 
 
               +-------------------------+-----------+
               |per lavori con importi   |           |
               |fino a € 500.000,00      |      11,5%|
               +-------------------------+-----------+
               |per lavori con importi   |           |
               |eccedenti € 500.000,00   |           |
               |fino a € 1.000.000,00    |         9%|
               +-------------------------+-----------+
               |per lavori con importi   |           |
               |eccedenti € 1.000.000,00 |           |
               |fino a € 2.000.000,00    |         8%|
               +-------------------------+-----------+
               |per lavori con importi   |           |
               |eccedenti a €            |           |
               |2.000.000,00             |         7%|
               +-------------------------+-----------+
 
    §4. Per gli interventi relativi  ai  lavori  di  riparazione  con
rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione
e  ricostruzione  per  gli  edifici   residenziali,   prevalentemente
residenziali  o  riconducibili  alla   tipologia   residenziale,   la
percentuale massima, differenziata sulla base dei diversi importi dei
lavori, e' la seguente: 
 
               +-------------------------+-----------+
               |per lavori con importi   |           |
               |fino a € 150.000,00      |      12,5%|
               +-------------------------+-----------+
               |per lavori con importi   |           |
               |eccedenti € 150.000,00   |           |
               |fino a € 500.000,00      |        12%|
               +-------------------------+-----------+
               |per lavori con importi   |           |
               |eccedenti € 500.000,00   |           |
               |fino a € 1.000.000,00    |        10%|
               +-------------------------+-----------+
               |per lavori con importi   |           |
               |eccedenti € 1.000.000,00 |           |
               |fino a € 2.000.000,00    |       8,5%|
               +-------------------------+-----------+
               |per lavori con importi   |           |
               |eccedenti a €            |           |
               |2.000.000,00             |       7,5%|
               +-------------------------+-----------+
 
    §5 Il contributo minimo  riconosciuto  sull'insieme  delle  spese
tecniche del presente protocollo, per una pratica relativa ai  lavori
di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con  miglioramento
sismico/demolizione e ricostruzione  per  gli  edifici  residenziali,
indipendentemente dall'importo dei lavori, e' comunque non  inferiore
ad € 6.000,00. 
    §6. Per gli interventi relativi  ai  lavori  di  riparazione  con
rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione
e ricostruzione previsti per i  precedenti  paragrafi  §3  e  §4,  la
percentuale  massima,  differenziata   sulla   base   delle   diverse
prestazioni tecniche che  dovranno  essere  correntemente  svolte  ed
indipendentemente dall'importo dei lavori, e' la seguente: 
      a)   progetto   di    opere    architettoniche,    strutturali,
impiantistiche ed altre (se necessari): 54% 
      b) direzione dei lavori: 33% 
      c) coordinamento della sicurezza nei cantieri: 9% 
      d) collaudo strutturale: 4% 
 
                               Art. 9. 
 
        Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche 
 
    §1.  Ai  sensi  dell'art.  34,  comma  5,  ultimo  periodo,   del
decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, e' riconosciuto  un  contributo
aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni: 
      a) per la relazione geologica, escluse le indagini  e  comprese
le  spese,  effettuata  a  supporto  della  redazione  del   progetto
strutturale e che costituisce  prestazione  non  sub-appaltabile,  il
contributo aggiuntivo e' riconosciuto  nei  seguenti  limiti  massimi
percentuali: 
 
                +-------------------------+---------+
                |per lavori con importi   |         |
                |fino a € 500.000,00      |     1,4%|
                +-------------------------+---------+
                |per lavori con importi   |         |
                |eccedenti € 500.000,00   |         |
                |fino a € 1.000.000,00    |       1%|
                +-------------------------+---------+
                |per lavori con importi   |         |
                |eccedenti € 1.000.000,00 |         |
                |fino a € 2.000.000,00    |     0,7%|
                +-------------------------+---------+
                |per lavori con importi   |         |
                |eccedenti a €            |         |
                |2.000.000,00             |     0,5%|
                +-------------------------+---------+
 
    Il contributo minimo riconosciuto per le  prestazioni  geologiche
e' stabilito in misura non inferiore ad € 1.000,00. 
      b) per le ulteriori  prestazioni  specialistiche,  strettamente
dipendenti  dalla  tipologia  dell'intervento   che   esulano   dalla
attivita' tecnica professionale ordinaria, il  contributo  aggiuntivo
e' riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali: 
        pratiche di accatastamento (relative alle nuove  costruzioni)
fino all'0,4%; 
        relazioni  ambientali  e/o   paesaggistiche   necessarie   in
presenza di vincoli specifici e documentati fino all'0,4%; 
        rilievo  storico-critico,  nel   caso   di   beni   culturali
sottoposti alla tutela prevista dal decreto  legislativo  n.  42  del
2004 fino all'0,7%; 
    §2. Qualora vengano effettuate piu'  prestazioni  aggiuntive,  il
contributo aggiuntivo e' riconosciuto esclusivamente entro il  limite
massimo del 2% del costo dell'intervento. 
    §3.  E'  ammesso  il  riconoscimento  del  contributo  aggiuntivo
soltanto allorquando le prestazioni aggiuntive  siano  effettivamente
svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o
all'esecuzione dei lavori. 
    §4.  Qualora  le  prestazioni  aggiuntive  siano  effettuate   da
professionisti diversi dall'affidatario dell'incarico,  ai  fini  del
riconoscimento del  contributo  aggiuntivo  e'  necessaria  anche  la
produzione delle fatture emesse dall'esecutore delle prestazioni. 
 
                              Art. 10. 
 
     Criteri finalizzati alla predisposizione del contratto tipo 
 
    §1. Il Commissario straordinario ed il Consiglio nazionale  degli
agrotecnici  e  degli  agrotecnici  laureati  riunito  nel   Comitato
unitario permanente degli ordini e collegi  professionali  convengono
sulla necessita' che tutte le attivita' professionali  relative  alla
ricostruzione  privata   post-sisma   2016   sono   obbligatoriamente
assoggettate alla  preventiva  stipula  del  contratto  tipo  tra  il
committente, beneficiario del contributo, ed il professionista. 
    §2. I principali contenuti del contratto tipo tra il  committente
ed il professionista risultano essere: 
      a)  il  contratto  relativo  alle  prestazioni   professionali,
relativo agli interventi disciplinati dalle ordinanze del Commissario
straordinario  n.  13/2017  e  n.  19/2017  e  l.m.i.,  deve   essere
depositato, utilizzando la piattaforma tecnologica, entro  10  giorni
dalla sua sottoscrizione; 
      b) la mancata sottoscrizione preventiva o il  mancato  deposito
del contratto nei termini indicati costituiscono grave violazione che
comporta la revoca dell'incarico professionale; 
      c) il contratto relativo alle prestazioni professionali per  la
riparazione  con  rafforzamento  locale  deve   essere   allegato   e
depositato al  momento  della  presentazione  dell'istanza  ai  sensi
dell'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
      d) i contratti relativi alle prestazioni professionali per  gli
interventi di messa in sicurezza e per le delocalizzazioni  attivita'
economiche non devono essere depositati; 
      e) l'affidamento della compilazione della scheda AEDES, se  non
ricompresa tra le prestazioni professionali di cui ai contratti delle
lettere a) e c) del  presente  comma  puo'  effettuarsi  con  lettera
d'incarico; 
      f) il professionista e' obbligato ad indicare nel contratto  di
cui al comma a) del presente  paragrafo  il  numero  progressivo  dei
lavori assunti per  la  ricostruzione  post-sisma  2016  e  l'importo
raggiunto  con  i  precedenti  incarichi,  al  fine  di  evitare   il
superamento dei limiti di cui all'art. 6 comma 1; 
      g)  il   professionista   e'   obbligato   ad   assicurare   la
tracciabilita' di tutti i pagamenti relativi a tutte  le  prestazioni
della ricostruzione post-sisma  2016,  indicate  in  precedenza,  con
l'apertura di  un  conto  corrente  dedicato  esclusivamente  a  tali
attivita' e per  ogni  pagamento  si  deve  far  riferimento  al  CUP
assegnato ai lavori; 
      h) i termini per l'espletamento dell'incarico di  progettazione
sono quelli previsti, per le varie procedure  che  saranno  poste  in
essere dal Commissario straordinario: danni  lievi,  delocalizzazione
attivita' comprese quelle  agricole,  ricostruzione  immediata  delle
imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero
integrato dei  centri  e  nuclei  storici  gravemente  danneggiati  o
distrutti, con le ordinanze che saranno progressivamente  emesse  dal
Commissario; 
      i) tra il  committente  ed  il  professionista  possono  essere
previsti anche tempi di consegna  dei  progetti  inferiori  a  quelli
previsti dalle ordinanze, eventualmente prorogabili con  accordo  tra
le parti e comunque non oltre i termini di  consegna  previsti  dalle
specifiche ordinanze; 
      l) la mancata presentazione del progetto, nei  termini  massimi
indicati dal Commissario, per responsabilita' del tecnico incaricato,
comporta   la   risoluzione   espressa   del   contratto   senza   il
riconoscimento di alcun compenso e/o indennizzo al professionista per
l'attivita' svolta; 
      m) la mancata redazione e consegna degli stati di avanzamento o
dello stato finale dei lavori comporta l'applicazione di una sanzione
con  conseguente  decurtazione  dell'importo  delle  spese   tecniche
riconosciute; 
      n) il compenso per le  prestazioni  professionali  relative  ai
lavori,  i  cui  costi  risultano  ammissibili  al   contributo,   e'
esclusivamente quello derivante dalla applicazione delle  percentuali
massime stabilite negli  articoli  8  e  9  del  presente  protocollo
d'intesa; 
      o) per i lavori,  i  cui  costi  non  risultano  ammissibili  a
contributo, le parti determinano  di  comune  accordo  l'entita'  del
compenso professionale. 
    §3. Il Commissario straordinario si obbliga a prevedere che, dopo
l'approvazione del  progetto  e  la  quantificazione  del  contributo
spettante, con provvedimento del vice  commissario  o  suo  delegato,
emesso  con  la  procedura  della  piattaforma   tecnologica,   possa
procedersi, a richiesta degli interessati, alla liquidazione dell'80%
del compenso relativo  alle  attivita'  di  progettazione.  L'importo
residuo verra' corrisposto ai professionisti in concomitanza con  gli
stati di avanzamento dei lavori. 
    §4. Con riferimento ai lavori, i cui costi risultino  ammissibili
a contributo, e'  fatto  divieto  di  richiedere  al  committente  il
pagamento di acconti. 
 
                              Art. 11. 
 
           Contratto tipo tra committente e professionista 
 
    §1. Le Parti danno atto di aver provveduto  ad  elaborare,  sulla
base dei criteri previsti nel precedente art. 10, lo schema  tipo  di
contratto, costituente l'allegato n. 1 del Protocollo d'intesa e  che
verra' recepito  in  un'apposita  ordinanza  emessa  dal  Commissario
straordinario ai sensi e per gli effetti degli articoli 2  e  34  del
decreto-legge n. 189 del 2016. 
 
                              Art. 12. 
 
Ratifica da parte del Consiglio nazionale degli agrotecnici  e  degli
  agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli
  ordini e collegi professionali 
    §1. Il presente Protocollo d'intesa sara' oggetto di ratifica  da
parte del Consiglio nazionale degli agrotecnici e  degli  agrotecnici
laureati riunito nel Comitato  unitario  permanente  degli  ordini  e
collegi professionali. 
 
                              Art. 13. 
 
                               Durata 
 
    §1. Il presente Protocollo d'intesa e' immediatamente efficace ed
ha  durata  sino  al  31  dicembre  2018,  termine   della   gestione
straordinaria individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge  n.
189 del 2016, salvo proroga o rinnovo. 
    §2.  Il  presente  Protocollo  d'intesa,  redatto  in  numero   2
originali, consta di n. 15 pagine  e  viene  sottoscritto  con  firma
autografa. 
    Letto, approvato e sottoscritto. 
 
                Commissario straordinario del Governo 
                               Errani 
 
        Presidente del Consiglio nazionale degli agrotecnici 
                e degli agrotecnici laureati riunito 
                  nel Comitato unitario permanente 
                degli ordini e collegi professionali 
                               Orlandi