Articolo 10 Collaborazione educativa in ambito UNESCO Le Parti incoraggeranno la collaborazione nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) in materia culturale ed educativa e, a livello bilaterale, la collaborazione diretta in tale materia tra i Comitati Nazionali UNESCO dei due Paesi.