Articolo 12 Diritti umani Le Parti si impegnano ad incoraggiare le attivita' nel settore della promozione dei diritti umani, in particolare le iniziative contro il razzismo, l'intolleranza e le altre forme di discriminazione. Le Parti promuoveranno l'organizzazione di conferenze e seminari, cosi' come attivita' specifiche, per favorire le relazioni fra le competenti autorita' nazionali e locali in questo settore. Le Parti incoraggeranno le attivita' culturali destinate a promuovere la parita' fra uomini e donne.