(Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica di Malta-art. 6)
 
                             Articolo 6 
                   Tutela del patrimonio culturale 
 
    1. Le Parti, attraverso le rispettive Commissioni  Nazionali  per
l'UNESCO, favoriranno lo scambio di informazioni e  consulenze  sulle
tematiche giuridiche relative alla protezione dei beni culturali  con
particolare riferimento a quelle previste dalle Convenzioni UNESCO ed
in particolare favoriranno le attivita' di  studio  e  documentazione
sull'applicazione della Convenzione  UNESCO  per  la  protezione  del
Patrimonio mondiale culturale e naturale. 
    2.  Le  Parti  si  impegnano  a  collaborare  nelle   azioni   di
prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere  d'arte,  beni
culturali,  reperti  archeologici,   documenti   ed   altri   oggetti
d'interesse storico, artistico  e  demoetnoantropologico,  nonche'  a
favorire  iniziative  nel  settore  della  formazione  del  personale
addetto. 
    Le Parti si impegnano alla collaborazione al fine di  contrastare
il traffico illecito di  opere  d'arte  con  azioni  di  prevenzione,
repressione e rimedio, seconde le rispettive legislazioni nazionali e
nel   rispetto   degli   obblighi   derivanti    dalla    Convenzione
Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione  degli
Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento  di
Beni Culturali,  e  tenendo  conto  dei  principi  della  Convenzione
UNIDROIT  del  1995  sui  Beni  Culturali  Rubati  od   Illecitamente
Esportati. 
    Le Parti si impegnano altresi' a collaborare nella protezione del
patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni  in
materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi  della
Convenzione Internazionale  UNESCO  del  2001  sulla  Protezione  del
Patrimonio Culturale Subacqueo.