Articolo 6 Tutela del patrimonio culturale 1. Le Parti, attraverso le rispettive Commissioni Nazionali per l'UNESCO, favoriranno lo scambio di informazioni e consulenze sulle tematiche giuridiche relative alla protezione dei beni culturali con particolare riferimento a quelle previste dalle Convenzioni UNESCO ed in particolare favoriranno le attivita' di studio e documentazione sull'applicazione della Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio mondiale culturale e naturale. 2. Le Parti si impegnano a collaborare nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonche' a favorire iniziative nel settore della formazione del personale addetto. Le Parti si impegnano alla collaborazione al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, seconde le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati od Illecitamente Esportati. Le Parti si impegnano altresi' a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.