(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
                    (di cui all'articolo 4, comma 6, lettere a) e c), 
                      e all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), 
                               e all'articolo 8, comma 2, lettera e)) 
 
                REQUISITI DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO 
 
A.  Requisito  di  adeguatezza  delle  strutture  e   delle   risorse
strumentali. 
    L'organismo deve: 
      a) dotarsi di una  struttura  organizzativa  periferica  (sede,
dotazioni  tecniche  -  informatiche)  nella  regione   dove   svolge
attivita' di controllo e certificazione su almeno cento operatori; 
      b) dotarsi di un referente regionale in tutte le  regioni  dove
non  ha  l'obbligo  di  dotarsi  di   una   struttura   organizzativa
periferica. 
B. Requisito della adeguatezza, capacita', esperienza e competenza  e
delle risorse umane. 
    In fase di autorizzazione l'Organismo: 
      a) presenta un piano di  dotazione  delle  risorse  umane,  nel
quale  sia  specificato  il  fabbisogno  di  personale   tecnico   ed
amministrativo, dipendente o esterno all'organismo  di  controllo,  a
tempo  pieno  o  parziale,  con  la  descrizione  dei   criteri   per
l'adeguamento del piano all'aumento dell'attivita'; 
      b) dispone di procedure di monitoraggio  del  fabbisogno  delle
risorse umane; 
      c)  dispone  di  procedure   di   qualificazione,   formazione,
monitoraggio e valutazione di tutto personale; 
      d)  individua  almeno  un  ispettore,  un  responsabile   della
valutazione e del monitoraggio degli ispettori, nonche' i  componenti
degli organi collegiali,  in  possesso  dei  requisiti  professionali
adeguati  alle  funzioni  che   dovranno   rispettivamente   svolgere
all'interno dell'organismo medesimo. 
B.I -  Il  personale  responsabile  della  qualita',  di  schema,  di
  coordinamento e  del  monitoraggio,  il  referente  regionale  e  i
  componenti dell'organo collegiale deliberante la certificazione e i
  provvedimenti  di  non  conformita'  deve  possedere   i   seguenti
  requisiti minimi: 
    1. Formazione: corso sui sistemi di qualita' (di 40  ore),  corso
interno sul funzionamento dell'organismo di controllo (di 10  ore)  e
sulla normativa di settore  (di  ore  10),  almeno  n.  3  visite  di
addestramento per singola attivita'; 
    2.  Esperienza  professionale  di  almeno  2  anni  sul   settore
agroalimentare; 
    3. Titolo di studio: diploma di laurea o di scuola secondaria  di
secondo livello attinente all'attivita' di controllo da svolgere (es.
laurea  in  scienze  agrarie,  scienze   e   tecnologie   alimentari,
veterinaria,  biologia,  acquacoltura  e  igiene   delle   produzioni
ittiche, scienze delle produzioni animali, diploma di perito agrario,
agrotecnico, alimentarista ed equipollenti). 
B.II - Il personale dell'organo collegiale dei  ricorsi/reclami  deve
possedere i seguenti requisiti minimi: 
    1.   Titolo    professionale:    professionisti    del    settore
agroalimentare, avvocati e commercialisti; 
    2. Esperienza professionale di almeno 2 anni  nel  settore  della
certificazione agroalimentare. 
B.III - Il personale ispettivo deve possedere  i  seguenti  requisiti
minimi: 
    1. Formazione minima: corso sui sistemi di qualita' (di 40  ore),
corso interno sul funzionamento dell'organismo di  controllo  (di  10
ore) e sulla normativa di settore (di ore 10) e almeno n. 5 visite di
addestramento per singola attivita'; 
    2.  Esperienza  professionale  di  almeno  1  anno  nel   settore
agroalimentare; 
    3. Titolo di studio: diploma di laurea o di scuola secondaria  di
secondo livello attinente all'attivita' di controllo che svolge  (es.
laurea  in  scienze  agrarie,  scienze   e   tecnologie   alimentari,
veterinari, biologia, acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche,
scienze  delle  produzioni  animali,  diploma  di   perito   agrario,
agrotecnico, alimentarista ed equipollenti). 
B.IV - Il personale, diverso da quello indicato ai punti  precedenti,
  comunque impiegato nella attivita' di valutazione  e  riesame  deve
  possedere i seguenti requisiti minimi: 
    1. Formazione: corso interno sul funzionamento dell'organismo  di
controllo (di 10 ore) e sulla  normativa  di  settore  (di  ore  10),
almeno n. 3 visite di addestramento per singola attivita'; 
    2.  Esperienza  professionale  di  almeno  6  mesi  nel   settore
agroalimentare. 
C. Il  requisito   di   idoneita'   morale,   di   indipendenza,   di
  imparzialita' e assenza di conflitto  di  interesse  e'  assicurato
  dall'organismo di controllo nei seguenti modi: 
    1. sono fissati e resi pubblici  criteri  per  stabilire  congrue
tariffe da applicare agli operatori; 
    2. l'organismo  di  controllo  non  deve  svolgere  attivita'  di
consulenza, nel settore dell'agricoltura biologica,  a  favore  degli
operatori assoggettati; 
    3.  i  rappresentanti,  gli  amministratori  degli  organismi  di
controllo e certificazione, il  personale  addetto  all'attivita'  di
controllo e certificazione: 
      a) non devono aver riportato  condanne  definitive  (o  decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
della pena su richiesta ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale) o essere  interessati  da  procedimenti  penali  in
corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque
anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515,  516,  517,
517-bis, 640  e  640-bis  del  codice  penale,  ovvero  condanne  che
importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata  superiore  a
tre anni; 
      b)  non  devono  essere  destinatari  di  una  delle  cause  di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di  un  tentativo  di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,  del  medesimo
decreto; 
      c) non devono avere commesso violazioni gravi,  definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse o  dei  contributi  previdenziali,  secondo  la  legislazione
italiana o quella  dello  Stato  in  cui  sono  stabiliti  (requisito
richiesto  solamente  a  i  rappresentanti  ed  agli   amministratori
dell'organismo); 
      d) non  devono  avere  commesso  gravi  infrazioni  debitamente
accertate alle norme in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro
(requisito   richiesto   solamente   ai   rappresentanti   ed    agli
amministratori dell'organismo); 
      e) non  devono  essere  stati  dichiarati  falliti,  ne'  avere
procedure concorsuali aperte  a  proprio  carico  in  corso  trovarsi
(requisito   richiesto   solamente   ai   rappresentanti   ed    agli
amministratori dell'organismo); 
    4. Il personale dipendente  ed  i  collaboratori  esterni  devono
essere liberi da qualsiasi conflitto di  interessi.  Il  possesso  di
tale  requisito  e'   dimostrato   anche   attraverso   dichiarazione
sostitutiva, ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  che  non
sussistono situazioni di incompatibilita' tra il  dichiarante  e  gli
operatori assoggettati a controllo  ai  sensi  dell'articolo  51  del
codice di  procedura  civile.  L'organismo,  tuttavia,  e'  tenuto  a
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i  casi  in
cui  sorgono  fondati  dubbi,  sulla   veridicita'   delle   suddette
dichiarazioni sostitutive; 
    5. L'organismo applica una procedura di rotazione degli ispettori
che rispetti i seguenti criteri: 
      a) gli operatori non possono essere  controllati  dal  medesimo
ispettore per piu' di tre visite ispettive consecutive; 
      b) lo stesso ispettore potra' riprendere l'attivita'  ispettiva
a carico del medesimo operatore dopo almeno due anni di sospensione; 
      c) le disposizioni di cui alla lettera a) e  b)  valgono  anche
nel caso l'ispettore cambi organismo di controllo; 
    6. Numero dispari dei  componenti  degli  organi  collegiali  che
deliberano i seguenti provvedimenti: 
      a)  documento  giustificativo,  certificato   di   conformita',
provvedimenti sanzionatori nei casi di irregolarita' e infrazioni; 
      b) decidono su reclami e ricorsi; 
    7. I componenti degli organi collegiali non fanno parte di  altri
organi collegiali dello stesso o di altri organismi di controllo; 
    8. L'organo collegiale dei ricorsi e': 
      a) indipendente dalla struttura  gerarchica  dell'organismo  di
controllo; 
      b) composto da professionisti del settore agroalimentare  e  da
avvocati/commercialisti.  I  pronunciamenti  hanno  natura  di   lodo
arbitrale, come da specifica clausola compromissoria sottoscritta nel
contratto di assoggettamento al controllo, ai sensi del  titolo  VIII
del libro quarto del Codice di procedura civile; 
    9.  La  struttura  organizzativa  tiene  distinti  i   ruoli   di
valutazione, di riesame e di decisione; 
    10. Gli amministratori e i  rappresentanti  dell'amministrazione,
il personale dipendente o esterno, compresi i componenti degli organi
collegiali (eccettuato quello per la salvaguardia dell'imparzialita')
non  sono  operatori  e/o  proprietari  e/o  soci   degli   operatori
controllati e certificati dall'organismo di controllo; 
    11. Il personale dipendente ed esterno mantiene  riservate  tutte
le informazioni ottenute o  prodotte  durante  lo  svolgimento  delle
attivita' di controllo e certificazione autorizzate, salvo le deroghe
previste da specifiche disposizioni di legge; 
    12. Il personale dipendente  o  esterno  che  svolge  compiti  di
valutazione (comprende anche l'attivita' ispettiva) e di riesame  non
ha rapporti professionali e/o economici e/o  di  consulenza  con  gli
operatori assoggettati al controllo dell'organismo, ne'  direttamente
ne' per mezzo di studi professionali e/o associazioni di cui e' socio
e/o associato e/o collabora; 
    13. Il personale ispettivo o il personale che  valuta  o  che  fa
parte degli organi collegiali non svolge attivita' formativa per  gli
operatori assoggettati al proprio controllo; 
    14. Il possesso dei requisiti di cui al  punto  3  e'  dimostrato
anche attraverso  dichiarazioni  sostitutive,  rese  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. L'organismo, tuttavia, e' tenuto a  effettuare
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui  sorgono
fondati  dubbi,  sulla  veridicita'  delle   suddette   dichiarazioni
sostitutive.