(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
Procedure operative per la predisposizione degli indirizzi  regionali
  finalizzati  alla  pianificazione  di  protezione   civile   locale
  nell'ambito del rischio valanghe. 
 
Premessa. 
    Il presente documento ha lo scopo di  fornire  un  supporto  alle
regioni e alle province autonome  interessate  dal  rischio  connesso
alle  valanghe  per  la   predisposizione   di   indirizzi   per   la
pianificazione locale di protezione civile finalizzata a fronteggiare
emergenze  derivanti  da  tali  fenomeni.  Gli  enti  deputati   alla
elaborazione dei piani  di  protezione  civile  dovranno  adottare  i
contenuti dei suddetti indirizzi nei limiti delle  proprie  effettive
capacita'  operative  e  secondo  i  principi  di  sussidiarieta'   e
adeguatezza,  in  modo  da  realizzare  una  pianificazione  che  sia
attuabile sulla base delle risorse disponibili. 
    Il carattere generale dei concetti di seguito riportati e' dovuto
alla necessita' di renderli compatibili  con  i  diversi  modelli  di
organizzazione territoriale di  protezione  civile  delle  regioni  e
delle province autonome. 
    Il contenuto del presente  allegato  si  riferisce  a  situazioni
emergenziali derivanti da valanghe che possano causare  danni  gravi,
anche relativamente estesi, su «aree antropizzate» cosi' definite nel
precedente Allegato 1 par. 2: «l'insieme dei contesti territoriali in
cui  sia  rilevabile  la   presenza   di   significative   forme   di
antropizzazione, quali la viabilita' pubblica  ordinaria  (strade  in
cui la circolazione e' garantita anche nei periodi  di  innevamento),
le altre infrastrutture di trasporto pubblico (es. ferrovie  e  linee
funiviarie), le  aree  urbanizzate  (aree  edificate  o  parzialmente
edificate,  insediamenti   produttivi,   commerciali   e   turistici)
asservite comunque da  una  viabilita'  pubblica  ordinaria,  singoli
edifici  abitati  permanentemente   (ancorche'   non   asserviti   da
viabilita'   pubblica   ordinaria)   e   aree   sciabili    (contesti
appositamente  gestiti  per  la  pratica  di  attivita'  sportive   e
ricreative invernali)». 
    Le suddette aree sciabili comprendono le «aree sciabili gestite»,
ovvero «l'insieme delle infrastrutture, impianti, piste (compresi gli
itinerari di  collegamento  non  classificati  come  piste),  con  le
relative pertinenze e le altre zone  specializzate  che  nell'insieme
consentono di offrire agli utenti un servizio  complesso  finalizzato
all'esercizio  delle  attivita'  sportivo/ricreative   invernali   su
territorio innevato». 
    Relativamente alle suddette  aree  sciabili  gestite  si  rendono
necessarie talune puntualizzazioni. 
    La responsabilita' sulla normale vigilanza, per la prevenzione di
potenziali danni da valanga a persone e cose, e sugli  interventi  di
natura gestionale, volti alla salvaguardia dalle  valanghe  di  dette
aree sciabili gestite, e' attribuita, secondo le normative  regionali
e locali, ai soggetti gestori delle attivita'  economiche  principali
svolte nei comprensori e, quindi, agli  esercenti  d'impianti  e  dei
percorsi gestiti con diverse modalita'. 
    Il gestore o esercente ha l'obbligo di predisporre  un  piano  di
gestione delle emergenze in caso di  pericolo  valanghe  sul  proprio
comprensorio, non ricadendo responsabilita' alcuna in capo al  comune
durante l'attivita' ordinaria.  Qualora  si  ravvisino  mancanze  del
gestore  o  dell'esercente  il  comune   puo'   imporre   limitazioni
all'esercizio dell'attivita' del gestore o esercente medesimi. 
    Spettano invece al comune, coadiuvato  dalla  Commissione  locale
valanghe o da analogo soggetto  tecnico  consultivo,  gli  interventi
urgenti per le fattispecie di pericolo  immediato  per  l'incolumita'
pubblica, originato da  potenziali  valanghe.  Nel  caso  in  cui  la
commissione o analogo soggetto tecnico consultivo non siano  presenti
presso  la  regione  quest'ultima  avra'  cura   di   promuoverne   e
disciplinarne l'istituzione. 
    Considerato quanto sopra, e' opportuno fornire la definizione  di
Territorio  aperto:  «tutto  quanto  non  riconducibile   alle   aree
antropizzate, cosi'  come  definite  in  allegato  1,  ed  alle  aree
sciabili gestite, cosi' come sopra definite, non soggette ai  compiti
di vigilanza e gestione, con finalita' di  prevenzione  propri  della
Commissione locale valanghe o di analogo soggetto tecnico  consultivo
del comune. Pertanto il territorio aperto e' percorribile dall'utente
a suo esclusivo rischio e pericolo». 
    Le misure preventive applicate nei  territori  aperti  coincidono
con l'attivita' informativa sulle condizioni di pericolo di  valanghe
rappresentate nei Bollettini neve e valanghe  -  BNV,  a  favore  dei
frequentatori dell'ambiente innevato. (1) 
    La decisione di realizzare il presente documento  scaturisce  dal
fatto che le emergenze derivanti da fenomeni valanghivi  interessano,
di norma, i livelli di coordinamento locali. 
    Quanto sopra risulta essere comune a tutte le regioni e  province
autonome interessate che,  a  seconda  della  gravita'  dei  fenomeni
valanghivi che  si  manifestano  nei  rispettivi  territori,  possono
essere suddivise in tre livelli di problematicita'  territoriale  per
valanghe  (cfr.  DPC,  AINEVA  -  2010  -  «Proposte   di   indirizzi
metodologici  per  la  gestione  delle   attivita'   di   previsione,
monitoraggio  e  sorveglianza  in  campo  valanghivo»),  di   seguito
riportati: 
      1. assente o  limitata  ad  ambiti  estremamente  circoscritti,
attualmente associabile alle Regioni Siciliana, Sardegna e Puglia; 
      2.   significativa   ma   limitata   a   specifichi    contesti
territoriali,   attualmente   associabile   alle   Regioni   Liguria,
Emilia-Romagna, Marche, Lazio e in  misura  piu'  contenuta  Toscana,
Umbria, Campania, Molise, Basilicata e Calabria; 
      3. significativa e in grado di interessare porzioni  estese  di
territorio   con   possibili   criticita'   per    centri    abitati,
infrastrutture  o   comprensori   di   aree   sciabili,   attualmente
associabile alle Regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia,  Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e alle Province Autonome di  Trento  e
Bolzano. 
    La ripartizione  delle  regioni/province  autonome  nei  suddetti
livelli di problematicita' e' soggetta a cambiamento. 
    Qualora  l'evento  si   manifesti   con   particolare   gravita',
l'intervento operativo in emergenza puo'  comunque  richiedere  anche
l'impiego di  risorse  regionali  e  nazionali,  in  accordo  con  il
principio di sussidiarieta' e, per quanto concerne la gestione  degli
interventi, si applicano le disposizioni  contenute  nella  direttiva
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  3  dicembre  2008
inerente gli «Indirizzi operativi per la  gestione  delle  emergenze»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2009, n. 36. 
    Il piano di protezione civile, anche in  fase  di  aggiornamento,
dovra' essere coordinato con le altre pianificazioni  territoriali  e
dovra' considerare i protocolli di tipo transfrontaliero  finalizzati
alla gestione dell'emergenza. 
1. I contenuti della pianificazione di protezione civile. 
    La pianificazione di protezione civile nel presente documento  si
riferisce  al  livello   comunale/intercomunale   o   di   ambito   e
provinciale, fatte salve le competenze  regionali  e  delle  Province
autonome esistenti in materia, e si suddivide come segue: 
      l'inquadramento territoriale; 
      la valutazione preliminare degli scenari di rischio; 
      gli elementi strategici  per  la  preparazione  e  la  gestione
dell'emergenza; 
      il  modello  d'intervento,  che   definisce   il   sistema   di
allertamento,  la  struttura  di   coordinamento   e   le   procedure
d'intervento secondo fasi operative codificate. 
    Il piano di protezione civile per il rischio  valanghe  e'  parte
integrante    del    piano    di    protezione    civile     generale
comunale/intercomunale o di ambito e provinciale. 
  1.1. L'inquadramento territoriale. 
    Ove  esistenti,  per  un  primo  inquadramento  territoriale,  si
possono utilizzare: 
      i catasti valanghe delle regioni o province  autonome  aderenti
ad AINEVA e/o i catasti valanghe del Meteomont carabinieri-forestali;
le cartografie tematiche sulle valanghe  (Monografia  militare  delle
valanghe del Meteomont Comando truppe alpine; Carta monografica delle
valanghe del Meteomont carabinieri-forestali; Carte di localizzazione
probabile delle valanghe (CLPV) delle  regioni  o  province  autonome
aderenti ad AINEVA); 
      per singoli siti valanghivi:  i  Piani  delle  zone  esposte  a
valanga (PZEV) presenti in  documenti  pianificatori  o  progettuali;
criteri e metodologie di studio sono approfonditamente descritte  nel
volume «Barbolini, M., Cordola, M., Natale, L., e Tecilla, G.,  2006,
«Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle  aree  esposte
al  pericolo  di  valanghe»  Universita'  degli   studi   di   Pavia,
Dipartimento di ingegneria idraulica e ambientale - AINEVA; 
      altri strumenti di documentazione territoriale  sulle  valanghe
quali:  le  carte  di  analisi  aerofotogrammetrica,  l'analisi   dei
caratteri fisici del territorio mediante GIS,  gli  studi  e  perizie
valangologiche per attivita' di progettazione di  opere,  impianti  o
infrastrutture. 
    Il quadro conoscitivo che potra' emergere dall'utilizzo  di  tali
dati   dovra'   tenere   adeguatamente   conto    dei    limiti    di
rappresentativita'  spaziale,  temporale,  di  eterogeneita'   e   di
qualita' (metodologie, livello di  analisi,  fattori  di  scala)  dei
documenti utilizzati. 
    I catasti,  le  monografie  e  le  CLPV  non  sono  strumenti  di
valutazione della pericolosita' riferibile a eventi valanghivi futuri
e  non  ne  rappresentano  la  possibile  estensione,   frequenza   o
intensita'.  Cio'  nonostante,  e'  opportuno  che  i  soggetti   che
detengono i suddetti dati e informazioni li rendano disponibili  alle
regioni che li utilizzano per le finalita' della presente  direttiva.
Inoltre,  la  rappresentativita'  temporale   da   essi   considerata
difficilmente supera i trenta-quaranta anni di  attivita'  valanghiva
registrata. Tale periodo e' ampiamente inferiore ai tempi di  ritorno
della maggior parte degli eventi valanghivi in grado d'interagire con
l'ambiente antropizzato. La  rappresentativita'  spaziale  e'  spesso
disomogenea e risulta fortemente lacunosa, specie per le aree di piu'
recente  antropizzazione:  una  traduzione  automatica  in  carte  di
rischio sarebbe pertanto impropria e scientificamente scorretta. 
    Un  efficace   metodo   speditivo   d'individuazione   dei   siti
valanghivi, in assenza di documentazione cartografica  o  documentale
e' illustrato nel «Documento E - Criteri per l'utilizzo  delle  fonti
di   documentazione   cartografica   sulle   valanghe   e   indirizzi
metodologici per  la  realizzazione  di  perimetrazioni  a  carattere
speditivo finalizzate ad effettuare una prima individuazione dei siti
esposti a valanga» AINEVA - DPC 2010; e in particolare  alla  sezione
E2   -   «indirizzi   metodologici   e   criteri   applicativi    per
l'individuazione e la delimitazione speditiva di siti valanghivi». 
    Il suddetto documento propone  un  criterio  semi-automatico  per
l'identificazione  delle  aree  di  distacco  delle  valanghe  basato
sull'analisi, attraverso la tecnologia GIS, del modello digitale  del
terreno sovrapposto alla carta di uso del suolo. Il metodo  speditivo
permette inoltre la stima  della  distanza  di  arresto  e  dell'area
potenzialmente  esposta  attraverso  l'applicazione  di   un   metodo
statistico  che  fornisce  la  massima  distanza  percorribile  dalla
valanga lungo un profilo,  definita  mediante  l'applicazione  di  un
apposito algoritmo. 
    L'applicazione di tale metodologia di analisi risente,  tuttavia,
ancora di un approccio sperimentale che presenta alcuni limiti legati
alla consistenza  della  base  di  dati  utilizzata  per  il  calcolo
statistico delle distanze d'arresto  e,  pertanto,  non  puo'  essere
considerata esaustiva per  la  descrizione  dei  fenomeni  valanghivi
sull'intero  territorio  nazionale.  Per  un  futuro  utilizzo  sara'
necessaria un'integrazione del data set  con  un  congruo  numero  di
eventi valanghivi documentati sull'intero territorio nazionale  e  un
approfondimento di dettaglio sull'innevamento, nonostante le evidenti
criticita' legate alla scarsa rappresentativita'  delle  banche  dati
esistenti, specie per l'area appenninica. 
  1.2. La valutazione preliminare degli scenari di rischio. 
    La valutazione preliminare degli scenari di rischio ad opera  dei
comuni si basa sul quadro conoscitivo del territorio, in  termini  di
determinazione delle aree potenzialmente valanghive individuate dalle
regioni  e,  quindi,  della  pericolosita'  dei  fenomeni  valanghivi
attesi, in relazione  al  grado  di  antropizzazione  del  territorio
stesso (valutazione della vulnerabilita') e dei valori degli elementi
a rischio. 
    Il grado di approfondimento possibile per  la  definizione  degli
scenari di rischio e' quindi correlato al grado di  conoscenza  degli
aspetti  sopra  citati,  in  particolare  dei   fenomeni   valanghivi
verificatisi nel passato e della loro interazione con  infrastrutture
e centri abitati. La disponibilita' di una dettagliata e storicamente
estesa base documentale e',  quindi,  auspicabile  per  procedere  ad
un'adeguata definizione degli scenari di rischio. 
    Nel caso in cui si disponga anche di adeguate modellizzazioni dei
fenomeni attesi (almeno per i  siti  valanghivi  di  maggior  impatto
sulle aree antropizzate), e' possibile procedere a una  mappatura  di
carattere piu'  quantitativo  delle  aree  a  rischio  e  dettagliare
maggiormente gli scenari di rischio. 
    L'illustrazione di un metodo per la realizzazione  di  una  carta
del rischio su base modellistica e' contenuta  nell'appendice  G  del
volume «Barbolini, M., Cordola, M.,  Natale,  L.,  and  Tecilla,  G.,
2006, Linee guida metodologiche  per  la  perimetrazione  delle  aree
esposte al pericolo di valanghe: Universita' degli  studi  di  Pavia,
Dip. ing. idraulica e ambientale - AINEVA».  L'applicazione  di  tale
metodologia  di  analisi  presuppone,   comunque,   una   preliminare
procedura di taratura e adattamento del metodo  all'area  oggetto  di
studio fondata su un approfondimento delle conoscenze  relative  alle
caratteristiche d'innevamento e all'ubicazione dei siti valanghivi. 
    Gli scenari di  rischio  individuati  dovranno  essere  mantenuti
continuamente aggiornati in funzione dell'evoluzione  del  territorio
in termini di variazioni morfologiche e di antropizzazione. 
  1.3. Gli elementi strategici  della  pianificazione  di  protezione
civile. 
    Una corretta pianificazione di protezione civile, che  ha  inizio
dall'individuazione di  una  strategia  organizzativa  finalizzata  a
garantire reperibilita' ed operativita' delle componenti del  sistema
di protezione civile, insieme alla conoscenza del  territorio,  delle
sue  criticita'  e  degli  eventi  passati,  consente  di  rispondere
efficacemente all'emergenza. 
    Di seguito si riportano gli elementi strategici che devono essere
definiti  nella  pianificazione   di   protezione   civile   per   la
preparazione    e    la    gestione    dell'emergenza    a    livello
comunale/intercomunale o di ambito ed  a  livello  provinciale.  Tali
elementi, nelle more dell'emanazione della direttiva di cui  all'art.
18, comma 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018,  costituiscono  un
riferimento tecnico utile alla pianificazione  di  protezione  civile
nell'ambito del rischio valanghe. 
  1.3.1.   Gli   elementi   strategici    del    livello    operativo
comunale/intercomunale o di ambito. 
    Gli elementi strategici proposti di seguito, che il  comune  deve
adottare per la gestione delle emergenze, sono di carattere generale;
in ambito territoriale possono essere individuate ulteriori strategie
specifiche piu' aderenti alle esigenze d'intervento locale e  per  le
quali e' necessario indicare  i  soggetti/enti/funzioni  di  supporto
preposti all'attuazione delle stesse: 
      a) la funzionalita' del sistema di  allertamento  locale  (cfr.
par. 1.4 Modello d'intervento - Il sistema di allertamento): il piano
di protezione civile deve prevedere le  modalita'  con  le  quali  il
comune garantisce la ricezione e la tempestiva presa in  visione  dei
bollettini/avvisi  di  criticita',  il  flusso  e  lo  scambio  delle
informazioni tra la regione/provincia autonoma/uffici  regionali  per
il rischio valanghe, la prefettura  e  la  provincia.  Importante  e'
anche la possibilita' di comunicare con  le  componenti  e  strutture
operative presenti sul territorio. Il sistema di allertamento prevede
che le comunicazioni, anche al  di  fuori  degli  orari  ordinari  di
lavoro della struttura comunale, giungano in tempo reale al comune. A
tal fine il piano di protezione civile deve  prevedere  modalita'  di
comunicazione con le strutture operative presenti ordinariamente  sul
territorio comunale  o  intercomunale  o  di  ambito  anche  mediante
meccanismi di reperibilita' del personale comunale e dei membri delle
Commissioni locali valanghe o analoghi soggetti tecnici consultivi. A
loro  volta  le  strutture  operative  presenti  ordinariamente   sul
territorio comunale o intercomunale o di ambito (il  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, le  Forze  armate,  le  Forze  di  polizia,  il
volontariato, l'Associazione della croce  rossa  italiana,  il  Corpo
nazionale del soccorso alpino e speleologico, le Aziende sanitarie  e
ospedaliere, ecc.) assicurano, per quanto di competenza,  il  proprio
collegamento secondo le modalita' di comunicazione adottate dal Piano
comunale  di  protezione  civile   anche   mediante   meccanismi   di
reperibilita' dei propri operatori; 
      b) il supporto tecnico alle decisioni: nell'ambito del processo
decisionale necessario all'attivazione delle  azioni  previste  nelle
fasi operative del piano di protezione civile (cfr. par.  1.4.3.  «Le
procedure operative dei  piani  di  protezione  civile  locali»),  il
comune, qualora non disponga di un'adeguata  componente  tecnica,  si
puo' avvalere, secondo il principio di sussidiarieta',  del  supporto
della   regione/provincia   autonoma   (anche   tramite   il   Centro
funzionale), della provincia, delle Commissioni  locali  valanghe  (o
analoghi soggetti tecnici consultivi)  e  delle  Strutture  operative
competenti in materia presenti sul territorio con personale esperto e
qualificato a svolgere attivita' di presidio volte all'individuazione
e valutazione delle criticita'. Tale supporto, puo' essere garantito,
se necessario, anche in  modalita'  operativa  h24.  I  membri  delle
suddette commissioni o analoghi soggetti  tecnici  consultivi  devono
possedere requisiti fisici e capacita' tecnica per l'effettuazione in
sicurezza di sopralluoghi in condizioni ambientali difficili  e  deve
essere,  ove  possibile,  in  possesso  di  adeguate  attestazioni  e
qualifiche da parte di AINEVA  o  Meteomont.  Le  Commissioni  locali
valanghe  o  analoghi  soggetti  tecnici  consultivi  devono   essere
formalizzati con un provvedimento dell'organo competente  individuato
dalla  normativa  delle  regioni  e  delle  province  autonome   che,
nell'ambito dei rispettivi bilanci, indichi  gli  eventuali  oneri  e
individui idonea copertura. Indicazioni utili  sulle  funzioni  e  la
composizione delle Commissioni locali  valanghe  sono  contenute  nel
«Documento D» - «Proposte di indirizzi metodologici per le  strutture
di protezione civile deputate alla previsione, al monitoraggio e alla
sorveglianza in campo valanghivo nell'ambito  del  sistema  nazionale
dei centri funzionali» DPC, AINEVA - 2010; 
      c)  il  coordinamento  operativo  comunale/intercomunale  o  di
ambito: per garantire il coordinamento delle attivita' di  protezione
civile in situazioni di emergenza prevista o in atto, il sindaco,  in
quanto autorita' territoriale di protezione civile, nel  fronteggiare
gli eventi di particolare criticita', oltre  a  disporre  dell'intera
struttura  comunale,  puo'  chiedere   l'intervento   delle   diverse
strutture operative di protezione civile presenti  in  ambito  locale
afferenti al livello regionale, nonche' delle aziende  erogatrici  di
servizi di pubblica utilita'. A tal  fine  nel  piano  di  protezione
civile viene indicata la struttura di coordinamento in luogo sicuro e
facilmente accessibile, denominato Centro operativo comunale - COC  o
intercomunale o di ambito - COI  o  come  altrimenti  definito  dalle
direttive regionali e delle province autonome. 
    Il COC/COI  e'  strutturato  in  funzioni  di  supporto,  settori
specifici  di  attivita'  per  la  gestione   dell'emergenza,   anche
coadiuvato dalle organizzazioni di volontariato. Le  funzioni  devono
essere opportunamente stabilite nel piano di protezione civile  sulla
base delle attivita' previste e possono,  quindi,  essere  accorpate,
ridotte o implementate secondo le effettive risorse  di  personale  o
per mutate condizioni dello scenario; per  ciascuna  di  esse  devono
essere individuati i soggetti che ne fanno  parte  e,  con  opportuno
atto del sindaco, il responsabile. Nel COC/COI dovra' essere attivata
una funzione di supporto  necessaria  al  coordinamento  delle  altre
funzioni, che si occupi  degli  aspetti  contabili,  del  protocollo,
nonche' del rapporto con gli altri  enti  interessati  dall'emergenza
quali:  i  comuni  limitrofi,  la  regione/provincia   autonoma,   la
prefettura e la provincia nel  rispetto  della  normativa  regionale.
Nell'ambito  delle  attivita'  del  COC/COI  deve   essere   prevista
l'elaborazione della reportistica di evento  contenente  informazioni
inerenti, ad esempio, la  situazione,  le  attivita'  svolte,  quelle
previste, le risorse impiegate  e  le  esigenze.  Una  configurazione
organizzativa per funzioni, anche con un assetto minimo, puo'  essere
ricavata dal «Manuale operativo per la predisposizione  di  un  piano
comunale o intercomunale di protezione civile» -  redatto  a  seguito
dell'Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   n.
3606/2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre  2007,
n. 204. 
    Per  l'individuazione  della   struttura   del   COC/COI   e   la
denominazione delle funzioni di  supporto  attivabili,  si  puo'  far
riferimento alle indicazioni  operative  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  inerenti  «La  determinazione  dei  criteri
generali per l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e
delle aree di emergenza» del 31 marzo 2015, n. 1099; 
      d) la funzionalita' delle telecomunicazioni:  per  il  presidio
territoriale e la gestione delle emergenze e' necessario disporre  di
un sistema di telecomunicazioni che consenta i  collegamenti  tra  la
struttura di coordinamento e le squadre che  operano  sul  territorio
nonche' di poter comunicare via radio in caso di  interruzione  delle
comunicazioni telefoniche fisse e mobili. A tal fine il comune dovra'
dotarsi di un proprio sistema radio  dedicato  per  le  comunicazioni
alternative di emergenza, a copertura del territorio comunale,  anche
avvalendosi  delle  organizzazioni  di  volontariato   presenti   sul
territorio; 
      e)  la  gestione  della  viabilita'  in  emergenza:   obiettivo
primario  per  il  soccorso  e  l'assistenza  alla   popolazione   e'
l'individuazione delle possibili ripercussioni del rischio valanghivo
sul sistema viario in situazioni di emergenza e la valutazione  delle
azioni   immediate   di   ripristino   in   caso   d'interruzione   o
danneggiamento. A tal fine,  e'  necessario  che  le  azioni  per  la
gestione della viabilita' e per il  ripristino  delle  condizioni  di
transitabilita' della  rete  viaria  nel  territorio  comunale  siano
attivate sin dalle  prime  fasi  di  una  nevicata  intensa  e  siano
coordinate con il piano neve comunale. E' necessario  che  il  comune
garantisca il raccordo con tutti i gestori stradali  interessati  dal
piano di  protezione  civile  valanghe,  attraverso  la  condivisione
reciproca  delle  informazioni  sulle  condizioni  di  rischio  e  di
transitabilita'  delle  strade.  Inoltre,  il  piano  comunale   deve
prevedere  tutte  le  misure  di  regolazione  del  traffico  atte  a
favorire, in sinergia con i livelli provinciali (Prefetture/Province)
e gli enti gestori e  secondo  il  principio  di  sussidiarieta',  la
movimentazione  dei  soccorsi  e  l'assistenza  alla  popolazione  in
emergenza;  tali  misure  devono  essere  riportate  su   cartografia
dedicata; 
      f) l'attivazione delle squadre per il presidio del  territorio:
qualora si prevedano, a seguito dell'emissione dei livelli di allerta
(cfr.  1.4.1  Il  sistema  di  allertamento),  anche  in  base   alle
valutazioni  della  Commissione  locale  valanghe  o  di  un  analogo
soggetto tecnico consultivo competente in materia, o  si  manifestino
condizioni di criticita', si attiva il  piano  di  protezione  civile
comunale/intercomunale  o  di  ambito.   Tale   attivazione   prevede
l'impiego di una o  piu'  squadre  per  effettuare  le  attivita'  di
presidio che  si  rendano  necessarie  in  funzione  del  livello  di
criticita' previsto ed in base a quanto indicato dal suddetto  piano,
anche con utilizzo, laddove istituiti e finanziati, dei fondi di  cui
al comma 2 dell'art. 11  e  al  comma  1  dell'art.  45  del  decreto
legislativo n. 1 del 2018 finalizzati,  su  autorizzazione  dell'ente
competente, anche alla messa in atto dei servizi territoriali  cui  i
comuni   fanno   riferimento   per   fronteggiare   le   prime   fasi
dell'emergenza, e comunque secondo le  possibilita'  del  comune.  In
particolare  si  fa  riferimento   alle   operazioni   d'interdizione
dell'accesso in  zone  pericolose,  al  controllo  del  traffico  per
favorire il transito dei mezzi di soccorso e, ove  se  ne  valuti  la
necessita', all'evacuazione  precauzionale  della  popolazione  dalle
aree a rischio. Le summenzionate attivita' di tali  squadre  dovranno
avvenire secondo quanto previsto dal piano di protezione  civile  con
l'eventuale supporto consultivo della Commissione locale  valanghe  o
di un analogo soggetto tecnico competente in materia. Le  squadre  di
presidio  del  territorio  possono  essere  composte   da   personale
adeguatamente formato della polizia municipale e del  comune  nonche'
dai volontari  delle  Organizzazioni  di  volontariato  presenti  sul
territorio, con l'eventuale supporto delle altre Forze di polizia che
comprendono anche i Corpi  forestali  provinciali  e  regionali,  ove
presenti; 
      g) le misure di salvaguardia della popolazione:  in  situazioni
di emergenza prevista o in atto,  il  sindaco,  in  quanto  autorita'
territoriale di protezione civile, e' responsabile del  coordinamento
delle attivita' di assistenza alla popolazione  colpita  nel  proprio
territorio a cura  del  comune,  che  provvede  ai  primi  interventi
necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione  di
protezione civile, assicurando il costante aggiornamento  del  flusso
di  informazioni  con  il  prefetto  e  il  Presidente  della  giunta
regionale. Per un'efficace tutela  della  popolazione  le  misure  di
salvaguardia  principali  da  considerare  nella  pianificazione   di
protezione civile sono le seguenti: 
        g1) l'informazione alla popolazione: il piano  di  protezione
civile  deve  prevedere   l'organizzazione   dell'informazione   alla
popolazione prima durante e dopo l'emergenza. Informazioni importanti
riguardano il rischio presente sul  territorio,  i  comportamenti  da
seguire, i punti di informazione, le aree di attesa ed  i  centri  di
assistenza, le modalita' di allertamento, di allarme e  di  eventuale
evacuazione nonche' di interdizione delle  aree  a  rischio.  Per  la
diffusione     dell'informazione     e'     possibile     considerare
l'organizzazione di incontri periodici con la popolazione avvalendosi
anche di volontari opportunamente formati e di emittenti locali, siti
web istituzionali,  app,  social  network,  nonche'  provvedere  alla
realizzazione di brochure, possibilmente in differenti lingue. 
    Per quanto concerne i rapporti con gli organi d'informazione,  il
Sindaco, in  quanto  autorita'  territoriale  di  protezione  civile,
provvedera' alla comunicazione secondo le modalita' che riterra' piu'
efficaci; 
        g2) il sistema di  allarme:  per  avvisare  adeguatamente  la
popolazione circa la situazione e' necessario prevedere, anche con il
supporto della regione/provincia autonoma, in particolare durante  la
fase di allestimento, un sistema adeguato di allarme da  attivare  su
disposizione del comune e sulla  base  del  quale  si  avvieranno  le
operazioni di evacuazione. L'allarme, attuato anche con  l'intervento
del volontariato locale  a  supporto  della  polizia  municipale,  in
coordinamento con le altre strutture operative, puo' essere  diffuso,
a titolo  esemplificativo,  mediante  comunicazione  porta  a  porta,
altoparlanti, social network, sms, ecc.; 
        g3)  il  censimento  della  popolazione:  per   l'evacuazione
efficace della popolazione con la relativa assistenza, il piano  deve
prevedere un aggiornamento costante del censimento della  popolazione
presente comprensiva possibilmente del dato sul  numero  dei  turisti
nelle aree a rischio,  con  particolare  riguardo  all'individuazione
delle persone in condizioni di fragilita' sociale e con disabilita' e
la disponibilita' dei  mezzi  di  trasporto.  Ove  necessario  andra'
previsto e organizzato, anche facendo ricorso a ditte autorizzate, il
trasferimento della popolazione,  priva  di  mezzi  propri,  verso  i
centri di assistenza; 
        g4) l'individuazione e  verifica  della  funzionalita'  delle
aree di emergenza: per  garantire  l'efficacia  dell'assistenza  alla
popolazione, il piano individua le aree di emergenza (aree di attesa,
centri di assistenza, aree di ammassamento soccorritori e  risorse  e
zone di atterraggio in emergenza - ZAE) e ne programma  il  controllo
periodico della loro funzionalita'. 
    In particolare dovra' essere censito e riportato  in  cartografia
quanto segue: 
      le aree di attesa: luoghi di primo ritrovo in sicurezza per  la
popolazione. Come aree  di  attesa  si  possono  individuare  piazze,
slarghi, laddove possibile parcheggi,  opportunamente  segnalate  con
una cartellonistica; 
      i centri di assistenza: strutture coperte pubbliche e/o private
(scuole, padiglioni fieristici, palestre, strutture  militari  ecc.),
rese   ricettive   temporaneamente   per   l'assistenza   a   seguito
dell'evacuazione.  Tali  centri  dovranno   essere   attrezzati,   in
emergenza, con i materiali necessari all'assistenza  provenienti  dai
magazzini del comune e/o da quelli gestiti  dalle  province  o  dalle
regioni, secondo l'organizzazione logistica del sistema di protezione
civile locale e regionale. Strutture ricettive in grado di  garantire
una rapida sistemazione sono quelle alberghiere. Queste ultime devono
essere  censite  nel  periodo  ordinario  e  la  loro  disponibilita'
ricettiva deve essere prontamente acquisita in  emergenza.  Utile  e'
anche  la  stipula  di  convenzioni  con  i  gestori  delle  suddette
strutture per il relativo impiego  necessario  all'accoglienza  della
popolazione in situazioni di emergenza; 
      le aree di  ammassamento  soccorritori  e  risorse:  luoghi  di
raccolta di uomini, mezzi e materiali necessari  alle  operazioni  di
soccorso, individuati  in  zone  strategiche  rispetto  ai  possibili
scenari  la  cui  gravita'  richieda  l'intervento  delle   strutture
operative dei livelli di coordinamento superiori. E'  opportuno,  ove
possibile, che tali aree siano prossime a strutture coperte in  grado
di ospitare i soccorritori e le attrezzature; 
      le zone di atterraggio in emergenza - ZAE: aree di  atterraggio
per gli elicotteri necessari alle attivita' di soccorso,  evacuazione
e logistiche. 
    Sara' utile, soprattutto per i piccoli comuni, in raccordo con le
prefetture e le province, stabilire accordi  con  le  amministrazioni
confinanti, per condividere gli stessi centri di assistenza e aree di
ammassamento dei soccorritori e delle risorse secondo un principio di
mutua solidarieta', assicurando  la  manutenzione  delle  aree  e  lo
sgombero neve in condizione di  sicurezza  per  gli  operatori,  onde
garantirne l'accessibilita'. Utili  informazioni  sull'individuazione
delle aree di emergenza  possono  essere  desunte  dalle  indicazioni
operative del Capo del Dipartimento della protezione civile  inerenti
«La determinazione dei  criteri  generali  per  l'individuazione  dei
Centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza»  del  31
marzo 2015 n. 1099; 
        g5) la  delimitazione  dell'area  rossa:  per  assicurare  la
salvaguardia della pubblica incolumita' e per favorire le  operazioni
di soccorso, il piano  dovra'  prevedere  l'immediata  perimetrazione
dell'area interessata dalla/e valanga/e - area rossa -  da  riportare
su  opportuna  cartografia.  Tale  area  dovra'  essere  soggetta   a
ordinanza sindacale d'interdizione  all'accesso,  che  potra'  essere
consentito dietro l'autorizzazione del comune  secondo  le  modalita'
atte a garantire la sicurezza; 
        g6) il soccorso: il sindaco, in quanto autorita' territoriale
di protezione  civile,  al  verificarsi  dell'emergenza  nel  proprio
territorio  provvede  all'adozione  dei  provvedimenti  necessari  e,
attraverso la struttura comunale,  ad  assicurare  i  primi  soccorsi
anche  mediante  il  coinvolgimento  del  volontariato  adeguatamente
formato ed equipaggiato,  dandone  contemporanea  comunicazione  alla
prefettura e alla regione/provincia autonoma ai fini dell'attivazione
del soccorso tecnico urgente e  del  soccorso  sanitario.  Il  comune
individua  nella  propria  pianificazione   di   protezione   civile,
attraverso il  supporto  delle  strutture  operative  competenti,  le
procedure di attivazione del soccorso nonche' i siti  strategici  ove
allestire i presidi di primo soccorso in caso di valanga nel rispetto
di quanto previsto dal paragrafo 1 della presente direttiva; 
      h) il ripristino dei servizi essenziali: per la verifica  e  il
ripristino della funzionalita' delle reti dei servizi essenziali deve
essere prevista, presso i COC/COI, la presenza o il collegamento  con
i referenti dei gestori delle reti (idrica, elettrica,  gas  e  della
telefonia), in modo da favorire l'intervento coordinato finalizzato a
garantire la ripresa, nel piu' breve tempo  possibile,  dei  suddetti
servizi. A tal fine  il  comune  richiede  ai  gestori  dei  suddetti
servizi i riferimenti dei propri referenti, da inserire nel Piano  di
protezione civile; 
      i)  il  censimento  del  danno:  a  seguito   del   verificarsi
dell'evento e' necessario organizzare sopralluoghi  per  la  verifica
speditiva  dei  danni,  anche   mediante   l'impiego   del   presidio
territoriale, di cui alla lettera f) del presente paragrafo, in  modo
da aggiornare il quadro della situazione da comunicare ai livelli  di
coordinamento provinciali e regionali. 
  1.3.2. Gli elementi strategici del livello operativo provinciale. 
    I  principali   elementi   strategici   del   livello   operativo
provinciale, di seguito elencati,  sono  individuati  per  supportare
il/i  comune/i  nelle  attivita'  di  sorveglianza  del   territorio,
soccorso e assistenza alla popolazione, attraverso un costante flusso
delle informazioni tra i  centri  operativi  ai  diversi  livelli  di
coordinamento, per  favorire,  quindi,  secondo  il  principio  della
sussidiarieta', le decisioni di intervento regionale o nazionale. 
    Come nella pianificazione  comunale/intercomunale  o  di  ambito,
anche  per  quella  provinciale,  l'attuazione   di   ogni   elemento
strategico     dipende     dall'individuazione      dei      relativi
soggetti/enti/funzioni di supporto: 
      a) la funzionalita' del sistema di  allertamento  locale  (cfr.
par. 1.4.1. Il sistema  di  allertamento):  il  piano  di  protezione
civile  deve  prevedere  le  modalita'  con   cui   il   livello   di
coordinamento provinciale - prefettura e provincia -  acquisisce  gli
allertamenti dalla regione e l'eventuale procedura di trasmissione ai
comuni e agli altri enti interessati, nel  rispetto  delle  direttive
regionali e  delle  province  autonome  esistenti  a  riguardo.  Tale
strategia  puo'  essere  attuata,  secondo  il  modello  adottato  da
ciascuna regione/provincia autonoma mediante l'attivita' di una  Sala
operativa  provinciale  unica  e  integrata   (cfr.   direttiva   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, «Indirizzi
operativi per la gestione dell'emergenza» pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  13  febbraio  2009,  n.  36),  con  un  servizio   di
reperibilita', qualora la stessa  non  sia  operativa  in  h  24.  Il
sistema di allertamento deve prevedere anche  l'organizzazione  e  le
procedure di attivazione del presidio  territoriale  a  supporto  dei
comuni; 
      b) il coordinamento operativo provinciale: l'individuazione  di
un Centro di coordinamento  dei  soccorsi  (C.C.S.)  e  di  una  Sala
operativa unica e integrata  -  fatti  salvi,  per  detti  centri,  i
modelli di coordinamento esistenti delle regioni - in un edificio non
vulnerabile, in area facilmente accessibile e sicura, e'  finalizzato
ad assicurare la direzione unitaria degli interventi  sul  territorio
provinciale, in supporto e in  coordinamento  con  quelli  realizzati
dal/i  comune/i  interessato/i,  anche  per  il  tramite  dei  Centri
operativi misti (C.O.M.), attivati qualora necessario, previsti nella
pianificazione di  protezione  civile  provinciale.  Nell'ambito  del
rischio specifico possono essere  individuate  per  i  COM  sedi  con
diversa destinazione d'uso quali, ad esempio: ex scuole ed  eventuali
palestre annesse, autorimesse per mezzi  impiegati  nell'applicazione
del piano neve provinciale, utilizzabili anche come poli logistici ed
anche  le  sedi  delle  comunita'  montane  dismesse  o  in  fase  di
dismissione. E' opportuno, ove possibile, che il CCS ed i  COM,  come
il COC/COI, vengano strutturati per Funzioni di supporto  (cfr.  par.
1.3.1   «Gli    elementi    strategici    del    livello    operativo
comunale/intercomunale o di  ambito»  -  punto  c  «Il  coordinamento
operativo comunale/intercomunale o di ambito») in modo da favorire la
comunicazione tra i singoli settori omologhi di attivita' dei  centri
operativi (ad esempio: Funzione  tecnica  del  COC/COI  con  Funzione
tecnica del CCS/COM,  Funzione  volontariato  del  COM  con  Funzione
volontariato del COC/COI, ecc.), con  la  conseguente  ottimizzazione
dei tempi d'intervento e delle risorse. Come per il  COC/COI  per  la
Sala operativa provinciale e' opportuna la redazione del report sulla
situazione da trasmettere  ai  livelli  di  coordinamento  superiori,
secondo le direttive regionali e  delle  province  autonome,  laddove
esistenti al riguardo. 
    Utili informazioni per l'individuazione dei  centri  operativi  e
delle funzioni di supporto sono riportate nelle indicazioni operative
del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  inerenti  «La
determinazione dei criteri generali per l'individuazione  dei  Centri
operativi di coordinamento e delle aree di emergenza»  del  31  marzo
2015 n. 1099; 
      c) il flusso delle informazioni:  lo  schema  di  flusso  delle
informazioni e' necessario per stabilire l'ordine delle comunicazioni
tra i vari centri operativi dislocati nel territorio della provincia,
la Sala operativa regionale e della  provincia  autonoma  e  la  Sala
situazione Italia del Dipartimento della protezione civile - SISTEMA,
evitando  sovrapposizioni,  nel  rispetto  della  configurazione  del
sistema  di   coordinamento   in   emergenza   ai   diversi   livelli
amministrativi (cfr.  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 dicembre 2008 inerente gli «Indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  13
febbraio 2009, n. 36); 
      d) l'accessibilita': il piano  di  protezione  civile  valanghe
deve contenere l'individuazione  delle  possibili  ripercussioni  del
rischio valanghivo sul sistema viario e ferroviario in situazioni  di
emergenza d'interesse provinciale, considerando  anche  le  possibili
perturbazioni  alla  rete  dei  trasporti  terrestri   di   interesse
nazionale. A tal fine e' necessario che le  azioni  per  la  gestione
della  viabilita'  e  per   il   ripristino   delle   condizioni   di
transitabilita' della rete viaria siano coordinate con il piano  neve
provinciale.  E'  necessario  che  il  CCS,  attivato  dal  prefetto,
avvalendosi anche dei  Comitati  operativi  della  viabilita'  (COV),
garantisca il coordinamento di tutti i gestori  stradali  interessati
dal piano di protezione  civile  valanghe  provinciale,  mantenendoli
informati, tra l'altro, sulle  condizioni  di  rischio.  Inoltre,  il
piano provinciale deve prevedere tutte le misure di  regolazione  del
traffico  atte  a  favorire  la   movimentazione   dei   soccorsi   e
l'assistenza alla popolazione in emergenza; tali misure devono essere
riportate su cartografia dedicata; 
      e) l'area  di  ammassamento  soccorritori  e  risorse:  qualora
l'emergenza richieda l'impiego notevole  di  risorse,  e'  necessario
individuare, anche in ambiente montano,  aree  sicure  dove  dovranno
trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie  a
garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza (cfr.  par.
1.3.1   «Gli    elementi    strategici    del    livello    operativo
comunale/intercomunale  o  di  ambito»  punto  g4  -  «Le   aree   di
ammassamento  soccorritori  e  risorse»).  Tali  aree  devono  essere
facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con  mezzi
di grandi dimensioni, dotate di servizi idrici, elettrici e  fognari,
possibilmente prossime a strutture coperte  che  possano  ospitare  i
soccorritori. Particolare priorita' dovra' essere data allo  sgombero
neve di tali aree e della  viabilita'  necessaria  per  raggiungerle,
onde assicurarne l'accessibilita' anche in condizioni di  criticita'.
Per l'individuazione di  tali  aree  si  puo'  far  riferimento  alle
indicazioni operative del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile  inerenti  «La  determinazione  dei   criteri   generali   per
l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e  delle  aree
di emergenza» del 31 marzo 2015 n. 1099; 
      f) le risorse per l'assistenza alla  popolazione:  d'importanza
strategica nella pianificazione di protezione civile e' la conoscenza
della gestione dei poli logistici/magazzini  per  i  beni  di  pronto
impiego, necessari all'assistenza alla popolazione con  le  modalita'
di  attivazione  per   la   distribuzione   degli   stessi,   secondo
l'organizzazione logistica del sistema di protezione civile locale  e
regionale; 
      g) l'attivazione del volontariato: per  garantire  un  efficace
coordinamento  delle  organizzazioni  di  volontariato  presenti  sul
territorio   dei   singoli   comuni   della   provincia   interessata
dall'evento, e' necessario  definire  la  procedura  per  la  formale
attivazione e impiego attraverso il comune, secondo  le  disposizioni
vigenti  nella  regione   o   provincia   autonoma   territorialmente
competente, nel  rispetto  di  quanto  previsto  per  gli  eventi  ed
interventi di rilievo  locale  dalla  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  27  del  1°  febbraio  2013.  Le   organizzazioni   di
volontariato impiegate  dovranno,  altresi',  essere  preventivamente
formate  per  la  specifica  tipologia  d'intervento  e  l'uso  delle
attrezzature in dotazione, in conformita'  a  quanto  previsto  dalle
disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 al decreto del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, in tema  di  tutela
della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile; 
      h) la comunicazione  alla  popolazione  sul  rischio  valanghe:
fermo  restando  che  l'informazione  alla  popolazione  sul  rischio
valanghe e sui comportamenti da adottare  in  caso  di  emergenza  e'
competenza  del  sindaco,  in  quanto   autorita'   territoriale   di
protezione civile, e' auspicabile che il piano di  protezione  civile
provinciale contempli il supporto a tale attivita'. Le  comunicazioni
dirette ai cittadini, preliminarmente  condivise  con  il/i  comune/i
interessato/i, potranno essere veicolate attraverso il sito  internet
istituzionale o altri media, prevedendo l'attivazione di un eventuale
sportello informativo ovvero utilizzando gli strumenti ritenuti  piu'
efficaci anche attraverso la comunicazione multilingue ove possibile; 
      i)  il  rapporto  con  gli  organi   d'informazione:   per   la
divulgazione dell'informazione agli organi di stampa sara'  opportuno
individuare nei centri di coordinamento un responsabile dei  rapporti
con i media che, coordinandosi con i sindaci, stabilisca il programma
e le modalita'  degli  incontri  con  i  giornalisti,  in  un  locale
separato dalla Sala operativa; 
      j) il soccorso: la parte procedurale del  piano  di  protezione
civile deve riportare l'indicazione delle azioni relative all'impiego
coordinato  delle  risorse  statali  presenti  sul  territorio,   ivi
compreso  il  soccorso  tecnico  urgente,  e  delle  altre  strutture
operative specializzate nelle attivita' di soccorso  sanitario  e  di
altro genere. Il prefetto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del  decreto
legislativo n. 1 del 2018, assicura il coordinamento dei  servizi  di
emergenza a livello provinciale, adottando tutti i  provvedimenti  di
propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello
provinciale, comunale o di ambito. Per quanto concerne il soccorso  e
l'assistenza sanitaria e' necessario definire le  procedure  atte  ad
integrare  gli  interventi  delle  aziende  sanitarie  e  ospedaliere
competenti  per  territorio  per  assicurare  l'assistenza  sanitaria
urgente, compresa l'evacuazione dei feriti, e quella differita,  come
il ripristino/mantenimento dei livelli  di  assistenza  sanitaria  di
base e specialistica nonche' gli interventi di prevenzione e  sanita'
pubblica, assistenza psico-sociale e veterinaria; 
      k) il  ripristino  dei  servizi  essenziali:  il  coordinamento
provinciale   in   fase   di   pianificazione   deve   prevedere   il
coinvolgimento o il collegamento con gli  enti  gestori  dei  servizi
essenziali (reti idriche, elettriche, gas  e  della  telefonia),  per
garantire una pronta attivazione per  la  gestione  dell'emergenza  a
supporto dei comuni. 
1.4. Il modello d'intervento. 
    Il  modello  d'intervento  consiste   nell'organizzazione   della
risposta operativa per la gestione dell'emergenza in caso  di  evento
previsto ed in atto. Le attivita' previste  dalla  pianificazione  di
protezione  civile  devono  essere   compatibili   con   le   risorse
effettivamente disponibili in termini di uomini, materiali  e  mezzi.
Il piano quindi deve essere  sostenibile  e  attuabile,  in  modo  da
permettere  la   conoscenza,   anche   approssimativa,   dei   limiti
d'intervento per la richiesta di supporto ai livelli di coordinamento
superiori. 
    Il modello d'intervento include: 
      il sistema di allertamento; 
      il sistema di coordinamento; 
      le procedure operative. 
  1.4.1. Il sistema di allertamento. 
    L'allertamento comprende le fasi di  previsione,  monitoraggio  e
sorveglianza secondo quanto riportato nell'allegato 1 della  presente
direttiva. 
    Le regioni e le province autonome in fase previsionale adottano e
diramano ai soggetti istituzionali interessati e,  quindi,  anche  ai
singoli  comuni  ricadenti   nelle   zone   d'allerta   valanghe,   i
bollettini/avvisi di criticita' valanghe e dichiarano  i  livelli  di
allerta (gialla, arancione e rossa) del sistema di protezione civile,
per il territorio di propria competenza. 
    Alle attivita' connesse alla  redazione  dei  Bollettini  neve  e
valanghe e alla valutazione dei livelli di criticita'  si  affiancano
quelle di monitoraggio e sorveglianza del  sistema  di  allertamento,
che fanno capo ai centri funzionali. 
    La fase di monitoraggio e sorveglianza  consiste  nella  costante
valutazione  della  situazione  nivologico-valanghiva   in   atto   e
nell'eventuale aggiornamento degli scenari previsti sul territorio di
competenza; essa si svolge quindi mediante la raccolta e l'analisi di
dati  nivo-meteorologici  (manuali  e/o  automatici)   e   di   altre
informazioni utili sia a  livello  generale  che  locale,  anche  con
l'ausilio di  soggetti  esterni  qualificati,  quali  tipicamente  le
Commissioni locali valanghe, AINEVA, Meteomont, o  analoghi  soggetti
tecnici consultivi e dei presidi territoriali comunali con  operatori
adeguatamente formati. 
    E'  al  riguardo  essenziale  che   le   informazioni   acquisite
localmente  vengano  tempestivamente   comunicate   ai   livelli   di
coordinamento superiori, provinciali e regionali. 
    Le attivita' del sistema di allertamento rappresentano un ausilio
fondamentale alle decisioni a livello locale per l'attivazione  delle
relative fasi operative - fase di attenzione, fase  di  preallarme  e
fase di  allarme  -,  previste  dalla  pianificazione  di  protezione
civile, ciascuna delle quali deve contenere le relative azioni per la
gestione dell'emergenza (cfr. par. 1.4.3 «Le procedure operative  dei
piani di protezione civile locali»). 
  1.4.2. Il sistema di coordinamento. 
    Il sistema di coordinamento comunale/intercomunale o di ambito: 
      l'assetto organizzativo del livello comunale/intercomunale o di
ambito, fatte salve le direttive regionali e delle province a statuto
autonomo, prevede l'attivazione progressiva del COC/COI,  secondo  le
fasi operative - fase di attenzione, fase di  preallarme  e  fase  di
allarme - previste nel piano di protezione civile. 
    Il piano deve stabilire un modello  organizzativo  che  consideri
figure deputate alla ricezione degli allertamenti e che garantisca il
flusso  delle  comunicazioni  con  la   prefettura/provincia   e   la
regione/provincia autonoma, assicurando in tal modo un  raccordo  tra
le componenti di protezione civile e le  strutture  di  coordinamento
eventualmente attivate. 
    Il comune, secondo l'evoluzione e la gravita'  dell'evento,  puo'
disporre l'eventuale attivazione sia del  presidio  territoriale  del
comune, richiedendo, se necessario, il supporto a tale attivita' alla
prefettura, alla provincia e alla regione sia, in modo  piu'  o  meno
progressivo, delle funzioni di supporto del COC (cfr. par. 1.3.1 «Gli
elementi strategici del livello operativo comunale/intercomunale o di
ambito» - punto c «Il coordinamento operativo locale»). 
    Per i comuni piu' grandi o caratterizzati da molte  frazioni,  e'
utile prevedere l'attivazione di Centri di coordinamento avanzati, in
una struttura anche con diversa destinazione d'uso,  in  collegamento
con il COC/COI, sia come base per il presidio territoriale sia per la
direzione  degli  interventi  di   protezione   civile   sul   fronte
dell'emergenza in caso di evento. 
    Il sistema di coordinamento provinciale: 
      il sistema di coordinamento provinciale, fatto salvo il modello
di coordinamento adottato da ciascuna regione, prevede  l'attivazione
del Centro coordinamento dei soccorsi (C.C.S.), organo decisionale  e
d'indirizzo, che si avvale, secondo quanto stabilito dalla  direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, di una
Sala  operativa  unica  a  livello  provinciale,  che  attua   quanto
stabilito in sede di C.C.S., mantenendo il raccordo con i COC/COI, la
Sala operativa regionale e la Sala situazione Italia del Dipartimento
della protezione civile - SISTEMA. Tale raccordo  e'  necessario  per
garantire,  attraverso  il  costante  scambio   delle   informazioni,
l'aggiornamento della  situazione  e,  se  necessario,  l'attivazione
delle risorse regionali e nazionali per la gestione dell'emergenza. 
    In relazione alla gravita' della situazione nell'area interessata
dal   fenomeno   valanghivo   potrebbe   essere   necessaria    anche
l'attivazione di uno o piu' Centri operativi  misti  -  C.O.M.,  come
struttura provvisoria di coordinamento  quale  derivazione  operativa
del C.C.S. sul fronte dell'emergenza, per la gestione  delle  risorse
impiegate a supporto del/i comune/i (cfr. par.  1.3.2  «Gli  elementi
strategici  del  livello   operativo   provinciale»   punto   b   «Il
coordinamento operativo provinciale»). 
  1.4.3. Le  procedure  operative  dei  piani  di  protezione  civile
locali. 
    Le   procedure   operative   ai    livelli    di    coordinamento
comunale/intercomunale  o  di   ambito   e   provinciale   consistono
nell'individuazione delle azioni che  i  soggetti  partecipanti  alla
gestione dell'emergenza devono porre in essere  per  fronteggiare  la
stessa, in aderenza a quanto stabilito dal  modello  organizzativo  e
normativo locale. 
    I soggetti e le relative azioni devono essere associate alle fasi
operative di attenzione, preallarme o allarme che vengono attivate  a
seguito dell'emanazione dei livelli di allerta - gialla, arancione  o
rossa - comunicati dai Centri funzionali regionali e sulla base delle
valutazioni del presidio  territoriale.  Il  passaggio  da  una  fase
operativa ad una fase  superiore,  ovvero  ad  una  inferiore,  viene
disposta  dall'ente  territoriale   competente   sulla   base   delle
determinazioni  del  presidio  territoriale  e  delle   comunicazioni
provenienti dal restante sistema di allertamento. 
    La procedura operativa di attivazione del sistema  di  protezione
civile locale prevede, quindi,  per  ciascun  livello  di  allerta  -
gialla, arancione o rossa - l'attivazione, piu' o  meno  progressiva,
delle fasi operative di attenzione, preallarme e allarme per ciascuna
delle quali vengono definite nel piano di protezione civile le azioni
che ciascun ente/struttura operativa/funzione di supporto deve  porre
in essere. Di seguito si riportano due  tabelle  riepilogative  delle
principali  azioni  da  attuare  per  ciascuna  fase   operativa   di
attenzione,  preallarme  e  allarme,  la  prima  per  il  livello  di
coordinamento comunale/intercomunale o di ambito e la seconda per  il
livello di coordinamento provinciale - provincia/prefettura. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Nel  caso  in  cui  la  valanga  avvenga  in  maniera  improvvisa
interessando la popolazione, si attiva direttamente la fase operativa
di allarme, che include le azioni delle  precedenti  fasi  operative,
con l'esecuzione della procedura di soccorso ed evacuazione. 
    La correlazione tra il livello di allerta e la fase operativa non
e' quindi automatica, ma e' conseguente ad un processo decisionale di
attuazione del piano di protezione civile. 
    Una condizione di «attivazione minima» del piano e' rappresentata
dall'attivazione almeno della fase operativa di attenzione, a seguito
dell'emanazione del livello di allerta gialla e arancione,  e  almeno
della fase di preallarme in caso di allerta rossa, in linea anche con
quanto definito nelle indicazioni operative del Capo del Dipartimento
della   protezione   civile   recanti   «Metodi   e    criteri    per
l'omogeneizzazione dei messaggi del sistema di allertamento nazionale
per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della  risposta  del
sistema di protezione civile» del 10 febbraio 2016 n. RIA/0007117. 
2. L'aggiornamento del piano di protezione civile. 
    Conclusa l'elaborazione del piano di protezione civile, approvato
formalmente,  l'attivita'  di  pianificazione  deve  proseguire   con
l'aggiornamento costante dello stesso, che puo' riguardare  non  solo
semplici dati inerenti,  ad  esempio,  recapiti  telefonici,  e-mail,
indirizzi e nominativi di  responsabili,  ma  anche  gli  scenari  di
rischio  nonche'  l'assetto  strategico   contemplato   nel   modello
d'intervento come, ad esempio, il cambiamento della sede  del  Centro
operativo, la variazione del piano del traffico, la ricerca  di  aree
di emergenza diverse da quelle precedentemente individuate. 
    Inoltre, nell'ambito dell'aggiornamento del piano  di  protezione
civile, il comune dovra'  verificare  annualmente,  all'inizio  della
stagione  invernale,  l'esistenza,  per  le   aree   sciabili   (cfr.
«Premessa» del presente allegato), di procedure di emergenza  a  cura
dell'ente gestore degli impianti. 
    La struttura  dinamica  del  piano  di  protezione  civile  viene
raggiunta, oltre che con il lavoro di aggiornamento dei dati  durante
il  periodo  ordinario,   anche   mediante   la   considerazione   di
apprendimenti a seguito di emergenze, nonche'  attraverso  periodiche
esercitazioni  la  cui  definizione  e'  riportata  nella  «Circolare
riguardante la  programmazione  e  l'organizzazione  delle  attivita'
addestrative di protezione civile» n. DPC/EME/0041948 del  28  maggio
2010. Queste ultime  sono  necessarie  alla  verifica  del  piano  di
protezione civile ed a favorire la conoscenza dello stesso  da  parte
sia degli operatori sia della popolazione. 

(1) Non hanno i requisiti  di  legittimita'  tutte  quelle  ordinanze
    sindacali che vietano e limitano attivita' ed accessi verso  aree
    potenzialmente  pericolose  se   tali   prescrizioni   non   sono
    controllabili e gestibili. Ai sensi della sentenza del  Consiglio
    di Stato (n.2109 8 maggio 2007)  sono  illegittime  le  ordinanze
    contingibili  ed  urgenti  che  non  presentino  consistenza   ed
    evidenza univoca e rilevante (specifiche per l'area  oggetto  del
    provvedimento) comprovate da una attenta valutazione da parte  di
    tecnici esperti attraverso idonei accertamenti istruttori volti a
    dimostrare l'effettiva sussistenza dei presupposti  per  adottare
    l'anzidetta  ordinanza  (vd.   anche   Tribunale   amministrativo
    regionale Campania - Napoli sez. V, sentenza 11  maggio  2007  n.
    4992;  Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio,  sentenza  28
    novembre 2007 n. 11914; Consiglio di Stato, Sez. V,  sentenza  28
    giugno  2004  n.  4767).  Per  idonei   accertamenti   istruttori
    s'intende  un'indagine,  in  loco,  sulle  reali  condizioni   di
    instabilita' del manto nevoso e non una valutazione  desunta  dal
    BNV che, per sua natura,  effettua  valutazioni  e  previsioni  a
    scala sinottica (almeno 100 km2 come da indicazioni EAWS).