(Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 20 aprile 1959-art. 1)
 
Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di  assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne
                           l'applicazione 
 
  La Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia; 
  desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi
nel campo della reciproca assistenza giudiziaria in  materia  penale,
anche con riferimento a specifiche forme di assistenza; 
  precisando che  il  presente  accordo  e'  volto  a  completare  le
disposizioni e facilitare l'applicazione dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale  del  20  aprile  1959,  che
resta in vigore  per  tutto  quanto  non  disciplinato  dal  presente
accordo; 
  hanno convenuto quanto segue: 
 
                               ART. 1 
                               OGGETTO 
 
  1. Le Parti contraenti,  in  conformita'  alle  disposizioni  della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia  penale  del
20 aprile 1959 (di seguito  "Convenzione  europea")  e  del  presente
accordo, si  impegnano  a  prestarsi  reciprocamente  la  piu'  ampia
assistenza giudiziaria in materia penale. 
  2. Tale assistenza comprende in particolare: 
    2.1 la ricerca e l'identificazione di persone; 
    2.2 la notifica di  atti  e  documenti  relativi  a  procedimenti
penali; 
    2.3 la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a
procedimento penale e periti per la comparizione  volontaria  dinanzi
all'Autorita' competente della Parte Richiedente; 
    2.4 l'acquisizione  e  la  trasmissione  di  atti,  documenti  ed
elementi di prova; 
    2.5 l'espletamento e la trasmissione di perizie; 
    2.6 l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni; 
    2.7 l'assunzione di interrogatori; 
    2.8 il trasferimento temporaneo di persone detenute  al  fine  di
rendere testimonianza o interrogatori o di partecipare ad altri  atti
processuali; 
    2.9 l'esecuzione di attivita' autorizzate dal Tribunale  o  dalla
Procura; 
    2.10 l'esecuzione di  indagini,  perquisizioni,  congelamenti  di
beni e sequestri; 
    2.11 la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al
reato; 
    2.12 la comunicazione dell'esito dei  procedimenti  penali  e  la
trasmissione di sentenze penali  e  di  informazioni  estratte  dagli
archivi giudiziari; 
    2.13 lo scambio di informazioni in materia di diritto; 
    2.14 qualsiasi altra forma di assistenza che con contrasti con le
leggi della Parte Richiesta.