Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione La Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia; desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi nel campo della reciproca assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza; precisando che il presente accordo e' volto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, che resta in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo; hanno convenuto quanto segue: ART. 1 OGGETTO 1. Le Parti contraenti, in conformita' alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito "Convenzione europea") e del presente accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia penale. 2. Tale assistenza comprende in particolare: 2.1 la ricerca e l'identificazione di persone; 2.2 la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali; 2.3 la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente della Parte Richiedente; 2.4 l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova; 2.5 l'espletamento e la trasmissione di perizie; 2.6 l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni; 2.7 l'assunzione di interrogatori; 2.8 il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatori o di partecipare ad altri atti processuali; 2.9 l'esecuzione di attivita' autorizzate dal Tribunale o dalla Procura; 2.10 l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri; 2.11 la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato; 2.12 la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; 2.13 lo scambio di informazioni in materia di diritto; 2.14 qualsiasi altra forma di assistenza che con contrasti con le leggi della Parte Richiesta.