ART. 2 ESECUZIONE E RINVIO DELL'ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA 1. Quando riceve una richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte Richiesta osserva le formalita' indicate dalla Parte Richiedente, salvo che non siano in contrasto con i principi fondamentali del proprio diritto interno, e da' esecuzione alla richiesta il piu' rapidamente possibile. 2. Qualora la Parte Richiesta non puo' dare esecuzione alla domanda di assistenza giudiziaria secondo le formalita' o i termini indicati dalla Parte Richiedente, l'autorita' della Parte Richiesta informa prontamente le autorita' della Parte Richiedente, indicando le condizioni alle quali puo' essere data esecuzione alla richiesta. A tal fine le Autorita' indicate nell'Articolo 15, comma 1, della Convenzione europea si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita' alle modalita' convenute. 3. Se la richiesta di assistenza giudiziaria interferisce con un procedimento penale in corso nel proprio Stato, la Parte Richiesta puo' rinviarne l'esecuzione, dandone comunicazione alla Parte Richiedente.