(Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 20 aprile 1959-art. 2)
 
                               ART. 2 
ESECUZIONE E RINVIO DELL'ESECUZIONE  DELLA  RICHIESTA  DI  ASSISTENZA
                             GIUDIZIARIA 
 
  1. Quando riceve una richiesta di assistenza giudiziaria, la  Parte
Richiesta osserva le formalita'  indicate  dalla  Parte  Richiedente,
salvo che non siano in contrasto  con  i  principi  fondamentali  del
proprio diritto interno, e da'  esecuzione  alla  richiesta  il  piu'
rapidamente possibile. 
  2. Qualora la Parte Richiesta non puo' dare esecuzione alla domanda
di assistenza giudiziaria secondo le formalita' o i termini  indicati
dalla Parte Richiedente, l'autorita' della  Parte  Richiesta  informa
prontamente  le  autorita'  della  Parte  Richiedente,  indicando  le
condizioni alle quali puo' essere data esecuzione  alla  richiesta.	A
tal fine le Autorita'  indicate  nell'Articolo  15,  comma  1,  della
Convenzione europea si consultano e, se la Parte Richiedente  accetta
l'assistenza condizionata, la richiesta e'  eseguita  in  conformita'
alle modalita' convenute. 
  3. Se la richiesta di assistenza giudiziaria  interferisce  con  un
procedimento penale in corso nel proprio Stato,  la  Parte  Richiesta
puo'  rinviarne  l'esecuzione,  dandone  comunicazione   alla   Parte
Richiedente.