(Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 20 aprile 1959-art. 6)
 
                               ART. 6 
                          ENTRATA IN VIGORE 
 
  1. Il presente Accordo entrera' in vigore  il  sessantesimo  giorno
dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui  le
Parti Contraenti si saranno comunicate  ufficialmente,  attraverso  i
canali  diplomatici,   l'avvenuto   espletamento   delle   rispettive
procedure interne di ratifica. 
  2. Il  presente  Accordo  potra'  essere  modificato  in  qualsiasi
momento mediante  accordo  scritto  tra  le  Parti  Contraenti.  Ogni
modifica  entrera'  vigore  in  conformita'  alla  stessa   procedura
prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo  e  sara'  parte  del
presente Accordo. 
  3. Il presente Accordo  avra'  durata  illimitata.  Ciascuna  Parte
Contraente ha facolta' di recedere dal presente Accordo in  qualsiasi
momento  dandone  comunicazione  scritta  all'altra  Parte  per   via
diplomatica. La cessazione avra' effetto allo scadere del sesto  mese
dalla  data  di  ricezione  della  comunicazione.  La  cessazione  di
efficacia  non  pregiudichera'  le  procedure  iniziate  prima  della
cessazione medesima. 
  4. Il presente Accordo si applichera' ad ogni richiesta  presentata
dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati  sono  stati
commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso. 
 
  IN  FEDE  DI  CIO'  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
  In caso di divergenza di interpretazione,  prevarra'  il  testo  in
Inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico