(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
CASO 1: contratto con un intermediario bancario o finanziario per  il
  trattamento di banconote provenienti dalle filiali dello stesso. 
 
    Poiche' il cliente e' un intermediario bancario o finanziario, di
regola si applicano misure semplificate: l'operatore effettua in ogni
caso il monitoraggio sull'operativita' dell'intermediario  cliente  e
valuta, in relazione alla frequenza e  al  volume  delle  operazioni,
l'opportunita' di chiedere allo stesso informazioni piu'  dettagliate
sulla sua operativita'. A seguito della valutazione  di  tali  ultime
informazioni, l'operatore potra' modificare  il  livello  di  rischio
assegnato  e  applicare,   conseguentemente,   misure   ordinarie   o
rafforzate,  nonche'  effettuare  una  segnalazione   di   operazione
sospetta. 
CASO 2: contratto di un operatore «A» con un intermediario bancario o
  finanziario per  il  trattamento  di  banconote  provenienti  dalle
  filiali dello  stesso.  Svolgimento  del  trattamento  mediante  un
  operatore del contante «B». 
    Il rapporto contrattuale si instaura fra l'intermediario bancario
o finanziario e l'operatore del contante «A». Quest'ultimo, tuttavia,
esegue l'attivita' di trattamento del  contante  tramite  l'operatore
«B». L'obbligo di effettuare l'attivita' di adeguata  verifica  grava
sia su «A» (nei confronti dell'intermediario bancario o  finanziario)
che su «B» (nei confronti di «A»). 
    L'operatore «A» tiene conto  della  circostanza  che  il  proprio
cliente e' soggetto, di regola, a  basso  rischio  e  applica  misure
semplificate. 
    L'operatore «B», pur effettuando l'operazione  su  richiesta  del
proprio  cliente  «A»,  tiene  conto   della   circostanza   che   la
prestazione, in  concreto,  viene  effettuata  nei  confronti  di  un
soggetto servito, intermediario bancario o  finanziario.  L'operatore
procede  a  identificare  il  proprio  cliente  (operatore  «A»),  ma
effettua l'attivita' di monitoraggio sull'operativita'  del  soggetto
servito  (intermediario  bancario  o   finanziario).   Entrambi   gli
operatori  valutano  l'inoltro  di  una  segnalazione  di  operazione
sospetta. 
CASO 3: contratto con un intermediario bancario o finanziario per  lo
  svolgimento dell'attivita' nei confronti di un soggetto servito. 
    L'operatore stipula un contratto con un intermediario bancario  o
finanziario (cliente) per il trattamento del contante di un «soggetto
servito» («C»). 
    L'operatore, di regola, applica misure semplificate: effettua  in
ogni caso il monitoraggio  sulla  operativita'  svolta  dal  soggetto
servito sulla base dell'attivita' prevalente svolta da  quest'ultimo,
di cui acquisira'  informazioni  per  il  tramite  dell'intermediario
cliente. 
    In base alla frequenza e al volume delle operazioni, valutate  in
relazione alla prevalente  attivita'  svolta  dal  soggetto  servito,
l'operatore considera l'opportunita'  di  chiedere  all'intermediario
cliente ulteriori informazioni sul soggetto servito. In base a  tutte
le informazioni acquisite, l'operatore potra' valutare  l'inoltro  di
una segnalazione di operazione sospetta e/o la modifica  del  livello
di rischio del cliente. 
CASO 4: contratto di un operatore «A» con un intermediario bancario o
  finanziario per il  trattamento  di  banconote  di  un  cliente  di
  quest'ultimo («C»).  Svolgimento  del  trattamento  mediante  altro
  operatore del contante «B». 
    L'operatore  «A»  stipula  un  contratto  con  un   intermediario
bancario o finanziario (cliente) per il trattamento del  contante  di
un soggetto servito «C». 
    L'operatore «A» a sua volta attribuisce l'incarico di  effettuare
la prestazione all'operatore «B». 
    L'operatore «A»  applica,  di  regola,  misure  semplificate  nei
confronti del proprio cliente (intermediario bancario o finanziario). 
    L'operatore «B» effettua l'attivita'  di  adeguata  verifica  nei
confronti dell'operatore «A». L'operatore  «B»  effettua  inoltre  il
monitoraggio sull'operativita' del soggetto servito  «C»  sulla  base
delle informazioni sulla tipologia dell'attivita'  prevalente  svolta
da quest'ultimo,  di  cui  acquisira'  informazioni  per  il  tramite
dell'operatore «A» che, a  sua  volta,  le  chiede  all'intermediario
cliente. 
    In relazione alla frequenza e al volume delle operazioni, nonche'
alla  prevalente  attivita'  svolta   dal   soggetto   servito   «C»,
l'operatore «B» valuta l'opportunita' di chiedere  all'operatore  «A»
informazioni dettagliate sul  soggetto  servito  che,  a  sua  volta,
provvedera' a chiederle all'intermediario bancario o finanziario.  In
base a tali ulteriori  informazioni,  l'operatore  «A»  -  se  riceve
informazioni sulla prestazione posta in essere dall'operatore  «B»  -
potra' modificare il livello di  rischio  del  cliente  intermediario
bancario o finanziario. Entrambi gli operatori valutano l'inoltro  di
una segnalazione di operazione sospetta. 
CASO 5: contratto di un operatore «A» con un cliente «C»  diverso  da
  un  intermediario   bancario   o   finanziario.   Svolgimento   del
  trattamento tramite altro operatore del contante «B». 
    L'operatore del contante «A» stipula un contratto con un  cliente
«C» diverso da un intermediario bancario o finanziario e  attribuisce
l'incarico di effettuare il trattamento a un operatore  del  contante
«B». 
    Il trattamento del contante viene  quindi  svolto  dall'operatore
«B» nei confronti del soggetto servito «C». 
    L'operatore  «A»  applica,  di  regola,  misure   ordinarie   nei
confronti del proprio cliente «C», salvo una diversa valutazione  del
livello di rischio dello stesso. 
    Salve diverse valutazioni sul livello di rischio, l'operatore «B»
applica misure ordinarie al cliente operatore «A». Poiche'  di  fatto
la prestazione viene svolta nei confronti del soggetto  servito  «C»,
il monitoraggio viene svolto da «B» sulla operativita' riferibile  al
soggetto servito «C» sulla base delle  informazioni  sulla  tipologia
dell'attivita' prevalente svolta da quest'ultimo, di  cui  acquisira'
informazioni per il tramite dell'operatore «A». 
    In relazione alla frequenza e al volume delle operazioni, nonche'
alla  prevalente  attivita'  svolta   dal   soggetto   servito   «C»,
l'operatore «B» valuta l'opportunita' di chiedere  all'operatore  «A»
informazioni  dettagliate  sul  soggetto  servito.  In  base  a  tali
ulteriori informazioni, l'operatore  «A»  -  se  riceve  informazioni
sulla  prestazione  posta  in  essere  dall'operatore  «B»  -  potra'
modificare il livello di rischio del cliente. Entrambi gli  operatori
valutano l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta. 
CASO 6: contratto con un network per  lo  svolgimento  dell'attivita'
  nei confronti di un intermediario bancario  o  finanziario  per  il
  trattamento di banconote provenienti dalle filiali dello stesso. 
    L'operatore stipula un contratto avente a oggetto il  trattamento
del contante con un cliente network che, a sua volta ha stipulato  il
contratto in nome proprio, ma per conto di un intermediario  bancario
o  finanziario.  Il  network  affida  lo  svolgimento   in   concreto
dell'attivita' a uno o piu' operatori. 
    In questo  caso  il  network  riveste  la  qualifica  di  cliente
dell'operatore mentre l'intermediario bancario o  finanziario  e'  il
soggetto servito. 
    L'operatore  effettua  l'attivita'  di  adeguata   verifica   nei
confronti del network. Il monitoraggio avra' a oggetto l'operativita'
delle filiali dell'intermediario soggetto servito. 
    L'operatore valuta, in relazione alla frequenza e al volume delle
operazioni, l'opportunita' di chiedere al network  informazioni  piu'
dettagliate sull'intermediario. L'operatore si adopera affinche'  nel
contratto col network sia inserita una clausola in tal senso. 
    A seguito della valutazione  di  tali  informazioni,  l'operatore
valuta l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta. 
CASO 7: contratto con un network per  lo  svolgimento  dell'attivita'
  nei confronti di un intermediario bancario  o  finanziario  per  il
  trattamento di banconote provenienti da un soggetto servito «C». 
    L'operatore stipula un contratto avente a oggetto il  trattamento
del contante con un cliente network che, a sua volta ha stipulato  il
contratto in nome proprio, ma per conto di un intermediario  bancario
o finanziario per il trattamento di banconote provenienti da un terzo
(soggetto servito «C»). 
    L'operatore  effettua  l'attivita'  di  adeguata   verifica   nei
confronti del network. Il monitoraggio avra' a oggetto l'operativita'
riferibile al soggetto servito «C». 
    L'operatore valuta, in relazione alla frequenza e al volume delle
operazioni, l'opportunita' di chiedere al network  informazioni  piu'
dettagliate  sul  soggetto  servito  «C».  L'operatore   si   adopera
affinche' nel contratto col network sia inserita una clausola in  tal
senso. 
    A seguito della valutazione  di  tali  informazioni,  l'operatore
valuta l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta. 
CASO 8: contratto con un network per  lo  svolgimento  dell'attivita'
  nei  confronti  di  un  cliente  non   intermediario   bancario   o
  finanziario. 
    L'operatore stipula un contratto avente a oggetto il  trattamento
del contante con un cliente network che, a sua volta, ha stipulato il
contratto in nome proprio, ma per conto di un soggetto  servito  (non
intermediario bancario o finanziario). 
    L'operatore  effettua  l'attivita'  di  adeguata   verifica   nei
confronti del network. Il monitoraggio avra' a oggetto l'operativita'
riferibile al soggetto servito «C». 
    L'operatore valuta, in relazione alla frequenza e al volume delle
operazioni, l'opportunita' di chiedere al network  informazioni  piu'
dettagliate sul soggetto servito. La raccolta  di  tali  informazioni
dovra' avvenire per il tramite del network. A tal  fine,  l'operatore
si adopera affinche' nel  contratto  col  network  sia  inserita  una
clausola in tal senso. 
    A seguito della valutazione  di  tali  informazioni,  l'operatore
valuta l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.