(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 15)
                             ARTICOLO 15 
        COMPARIZIONE DI TESTIMONI, VITTIME, PERITI E PERSONE 
              SOTTOPOSTE A INDAGINI O A PROCESSI PENALI 
               NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE 
 
  1. Qualora la Parte Richiedente  domandi  la  comparizione  di  una
persona per rendere testimonianza, per una perizia o per  partecipare
ad altri atti processuali nel  suo  territorio,  la  Parte  Richiesta
informa tale persona dell'invito della Parte Richiedente a  comparire
dinanzi alle autorita' competenti. 
  2. La richiesta di comparizione della  persona  deve  contenere  le
informazioni relative alle condizioni e alle modalita'  di  pagamento
delle spese relative alla comparizione della persona citata,  nonche'
le informazioni relative alle garanzie di cui essa  godra'  ai  sensi
dell'articolo 16 del presente Trattato. 
  3. La richiesta di comparizione non deve prospettare l'applicazione
di misure coercitive o di sanzioni nel caso in  cui  la  persona  non
compaia nel territorio della Parte Richiedente. 
  4. La persona citata dichiara volontariamente se  desidera  o  meno
comparire. L'Autorita' Centrale della Parte Richiesta  informa  senza
indugio l'Autorita' Centrale della  Parte  Richiedente  della  scelta
compiuta dalla  persona  citata.  La  persona  che  ha  accettato  di
presentarsi puo' rivolgersi  alla  Parte  Richiedente,  chiedendo  un
anticipo per sostenere le spese. 
  5. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta
di notifica della citazione a comparire dinanzi a una  Autorita'  del
territorio della Parte Richiedente almeno sessanta (60) giorni  prima
del  giorno  previsto  per  la  comparizione,  salvo  che  la   Parte
Richiedente abbia convenuto un termine inferiore per i casi urgenti.