ARTICOLO 16 GARANZIE DELLA PERSONA CITATA 1. Nessuna persona, qualunque sia la sua nazionalita', che a seguito di una citazione compare dinanzi alle autorita' competenti della Parte Richiedente, puo' essere perseguita penalmente, arrestata o sottoposta a restrizione della sua liberta' individuale nel territorio di tale Parte per fatti o condanne precedenti al suo ingresso nel territorio della Parte Richiedente. Se, per qualsiasi ragione, non e' possibile fornire tale garanzia, l'Autorita' Centrale della Parte Richiedente deve indicarlo nella domanda al fine di informare la persona citata e permetterle di adottare la decisione sulla sua comparizione tenendo conto di tali circostanze. 2. La Garanzia prevista nel paragrafo 1 del presente articolo cessa quando la persona citata ha avuto la possibilita' di lasciare il territorio della Parte Richiedente per un periodo ininterrotto di trenta (30) giorni, decorrente dal giorno in cui le e' stata notificata la comunicazione scritta che la sua presenza non e' piu' richiesta dalle autorita' competenti, e, tuttavia, permane in tale territorio o, avendolo lasciato, vi fa ritorno. 3. La persona citata non puo' essere obbligata a rendere testimonianza in un processo diverso da quello specificato nella richiesta.