(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 16)
                             ARTICOLO 16 
                    GARANZIE DELLA PERSONA CITATA 
 
  1. Nessuna persona,  qualunque  sia  la  sua  nazionalita',  che  a
seguito di una citazione compare dinanzi  alle  autorita'  competenti
della Parte Richiedente, puo' essere perseguita penalmente, arrestata
o  sottoposta  a  restrizione  della  sua  liberta'  individuale  nel
territorio di tale Parte per  fatti  o  condanne  precedenti  al  suo
ingresso nel territorio della Parte Richiedente.  Se,  per  qualsiasi
ragione, non e' possibile fornire tale garanzia, l'Autorita' Centrale
della Parte Richiedente deve  indicarlo  nella  domanda  al  fine  di
informare la persona citata e permetterle di  adottare  la  decisione
sulla sua comparizione tenendo conto di tali circostanze. 
  2. La Garanzia prevista nel paragrafo 1 del presente articolo cessa
quando la persona citata ha avuto  la  possibilita'  di  lasciare  il
territorio della Parte Richiedente per  un  periodo  ininterrotto  di
trenta (30)  giorni,  decorrente  dal  giorno  in  cui  le  e'  stata
notificata la comunicazione scritta che la sua presenza non  e'  piu'
richiesta dalle autorita' competenti, e, tuttavia,  permane  in  tale
territorio o, avendolo lasciato, vi fa ritorno. 
  3.  La  persona  citata  non  puo'  essere  obbligata   a   rendere
testimonianza in un processo  diverso  da  quello  specificato  nella
richiesta.