(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 18)
                             ARTICOLO 18 
            PROTEZIONE DELLE PERSONE CITATE O TRASFERITE 
               NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE 
 
  Qualora sia necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione
delle persone citate o trasferite nel suo territorio, in  conformita'
agli articoli 15, 16 e 17 del presente Trattato.