(Traduzione non ufficiale-art. 1)
 
                                             TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
 
  Convenzione del Consiglio d'Europa su  un  approccio  integrato  in
materia di sicurezza fisica, sicurezza  pubblica  e  assistenza  alle
partite di calcio ed altri eventi sportivi 
 
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  Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e  gli  altri  Stati  Parti
della Convenzione Culturale  Europea  (ETS  n.  18),  firmatari  alla
presente: 
  Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e'  raggiungere
una maggiore unita' tra i suoi membri; 
  Interessati al  diritto  all'integrita'  fisica  e  alla  legittima
aspettativa degli individui di assistere a partite di calcio ed alter
eventi sporti senza timore di violenza, disordine  pubblico  o  altra
attivita' criminale; 
  Interessati a rendere le partite  di  calcio  e  gli  altri  eventi
sportivi  gradevoli  ed  accoglienti  per   tutti   i   cittadini   e
riconoscendo che creare un ambiente accogliente puo' avere in  questi
eventi un impatto significativo e positivo sulla sicurezza  fisica  e
la sicurezza pubblica; 
  Interessati al bisogno di promuovere l'inclusione di tutte le parti
interessate nella predisposizione di un ambiente sicuro in  occasione
di partite di calcio e di altri eventi sportivi; 
  Interessati alla necessita'  di  preservare  lo  stato  di  diritto
dentro e nelle vicinanze degli stadi di calcio e degli  altri  sport,
nel tragitto per e dagli stadi e  nelle  altre  aree  frequentate  da
migliaia di spettatori; 
  Riconoscendo che lo sport, e tutti gli enti e le parti  interessate
coinvolti nell'organizzazione e gestione di una partita di  calcio  o
di un altro evento sportivo, devono sostenere i  valori  fondamentali
del Consiglio d'Europa, come coesione sociale, tolleranza, rispetto e
non discriminazione; 
  Riconoscendo  la  varieta'  delle  caratteristiche  costituzionali,
giudiziarie, culturali e storiche degli Stati, ed il carattere  e  la
severita' dei problemi  di  sicurezza  fisica  e  sicurezza  pubblica
associati alle partite di calcio e agli altri eventi sportivi; 
  Riconoscendo il bisogno di tenere in pieno  conto  le  legislazioni
nazionali ed internazionali in  materie  come  protezione  dei  dati,
rieducazione dei condannati e diritti umani; 
  Riconoscendo che un'ampia gamma di enti e  parti  interessate,  tra
cui gli spettatori, hanno un comune obiettivo nel rendere le  partite
di calcio e gli altri eventi sportivi sicuri e  accoglienti  per  gli
individui e riconoscendo che le loro  azioni  collettive  comprendono
necessariamente una gamma di misure interconnesse e sovrapposti; 
  Riconoscendo  che  il  carattere  sovrapponente  di  queste  misure
richiede che gli enti pertinenti sviluppino collaborazione efficaci a
livello internazionale, nazionale e locale per predisporre e  fornire
un  approccio  pluri-istituzionale  integrato   e   bilanciato   alla
sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza in connessione alle
partite di calcio e agli altri eventi sportivi; 
  Riconoscendo che gli eventi  fuori  dagli  stadi  sportivi  possono
avere un impatto diretto sugli eventi dentro gli stadi e viceversa; 
  Riconoscendo  che  la  consultazione  con   le   principali   parte
interessate, in particolare i tifosi  e  le  comunita'  locali,  puo'
assistere gli enti pertinenti nel ridurre  i  rischi  alla  sicurezza
fisica e sicurezza pubblica e  nel  creare  un'atmosfera  accogliente
dentro e fuori gli stadi; 
  Essendo risoluti a intraprendere azioni comuni  e  cooperative  per
ridurre i rischi a sicurezza fisica e sicurezza pubblica alle partite
di calcio e gli  altri  eventi  sportivi  per  fornire  un'esperienza
gradevole per gli spettatori, i partecipanti e le comunita' locali; 
  Sviluppando il contenuto della Convenzione europea sulla violenza e
i disordini degli  spettatori  durante  le  manifestazioni  sportive,
segnatamente nelle partite di calcio (ETS No. 120), aperta alla firma
a Strasburgo il 19 agosto 1985 (di seguito, "Convenzione No. 120"); 
 
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  Internet: http://www.coe.int/cm 
 
  Tenendo conto che l'ampia esperienza  e  le  buone  prassi  europee
hanno portato  allo  sviluppo  di  un  nuovo  approccio  integrato  e
collaborativo con riguardo a sicurezza fisica  e  sicurezza  pubblica
degli spettatori, riflesso in particolare nella  Raccomandazione  Rec
(2015) 1 sulla sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle
partite di calcio,  e  sugli  altri  eventi  sportivi,  adottata  dal
comitato permanente della Convenzione No. 120 nella sua 40°  riunione
del 18 giugno 2015, 
 
  Hanno convenuto quanto segue 
 
  ARTICOLO 1 -- Ambito di applicazione 
 
  1.   Le   Parti,   nei   limiti   delle   rispettive   disposizioni
costituzionali,  adottano  le  misure  necessarie  per  applicare  le
disposizioni della presente Convenzione con riguardo alle  partite  o
ai  tornei  di  calcio  disputati  nel  loro  territorio  da  squadre
professionali e da squadre nazionali. 
  2. Le  Parti  possono  applicare  le  disposizioni  della  presente
Convenzione ad altri sport o eventi sportivi nel loro territorio, tra
cui  partite  di  calcio  non  professionali,   in   particolare   in
circostanze in cui sono insiti rischi di sicurezza fisica o sicurezza
pubblica.