TRADUZIONE NON UFFICIALE Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi ---------------------------------- Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati Parti della Convenzione Culturale Europea (ETS n. 18), firmatari alla presente: Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' raggiungere una maggiore unita' tra i suoi membri; Interessati al diritto all'integrita' fisica e alla legittima aspettativa degli individui di assistere a partite di calcio ed alter eventi sporti senza timore di violenza, disordine pubblico o altra attivita' criminale; Interessati a rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi gradevoli ed accoglienti per tutti i cittadini e riconoscendo che creare un ambiente accogliente puo' avere in questi eventi un impatto significativo e positivo sulla sicurezza fisica e la sicurezza pubblica; Interessati al bisogno di promuovere l'inclusione di tutte le parti interessate nella predisposizione di un ambiente sicuro in occasione di partite di calcio e di altri eventi sportivi; Interessati alla necessita' di preservare lo stato di diritto dentro e nelle vicinanze degli stadi di calcio e degli altri sport, nel tragitto per e dagli stadi e nelle altre aree frequentate da migliaia di spettatori; Riconoscendo che lo sport, e tutti gli enti e le parti interessate coinvolti nell'organizzazione e gestione di una partita di calcio o di un altro evento sportivo, devono sostenere i valori fondamentali del Consiglio d'Europa, come coesione sociale, tolleranza, rispetto e non discriminazione; Riconoscendo la varieta' delle caratteristiche costituzionali, giudiziarie, culturali e storiche degli Stati, ed il carattere e la severita' dei problemi di sicurezza fisica e sicurezza pubblica associati alle partite di calcio e agli altri eventi sportivi; Riconoscendo il bisogno di tenere in pieno conto le legislazioni nazionali ed internazionali in materie come protezione dei dati, rieducazione dei condannati e diritti umani; Riconoscendo che un'ampia gamma di enti e parti interessate, tra cui gli spettatori, hanno un comune obiettivo nel rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi sicuri e accoglienti per gli individui e riconoscendo che le loro azioni collettive comprendono necessariamente una gamma di misure interconnesse e sovrapposti; Riconoscendo che il carattere sovrapponente di queste misure richiede che gli enti pertinenti sviluppino collaborazione efficaci a livello internazionale, nazionale e locale per predisporre e fornire un approccio pluri-istituzionale integrato e bilanciato alla sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza in connessione alle partite di calcio e agli altri eventi sportivi; Riconoscendo che gli eventi fuori dagli stadi sportivi possono avere un impatto diretto sugli eventi dentro gli stadi e viceversa; Riconoscendo che la consultazione con le principali parte interessate, in particolare i tifosi e le comunita' locali, puo' assistere gli enti pertinenti nel ridurre i rischi alla sicurezza fisica e sicurezza pubblica e nel creare un'atmosfera accogliente dentro e fuori gli stadi; Essendo risoluti a intraprendere azioni comuni e cooperative per ridurre i rischi a sicurezza fisica e sicurezza pubblica alle partite di calcio e gli altri eventi sportivi per fornire un'esperienza gradevole per gli spettatori, i partecipanti e le comunita' locali; Sviluppando il contenuto della Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (ETS No. 120), aperta alla firma a Strasburgo il 19 agosto 1985 (di seguito, "Convenzione No. 120"); ---------- Internet: http://www.coe.int/cm Tenendo conto che l'ampia esperienza e le buone prassi europee hanno portato allo sviluppo di un nuovo approccio integrato e collaborativo con riguardo a sicurezza fisica e sicurezza pubblica degli spettatori, riflesso in particolare nella Raccomandazione Rec (2015) 1 sulla sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio, e sugli altri eventi sportivi, adottata dal comitato permanente della Convenzione No. 120 nella sua 40° riunione del 18 giugno 2015, Hanno convenuto quanto segue ARTICOLO 1 -- Ambito di applicazione 1. Le Parti, nei limiti delle rispettive disposizioni costituzionali, adottano le misure necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione con riguardo alle partite o ai tornei di calcio disputati nel loro territorio da squadre professionali e da squadre nazionali. 2. Le Parti possono applicare le disposizioni della presente Convenzione ad altri sport o eventi sportivi nel loro territorio, tra cui partite di calcio non professionali, in particolare in circostanze in cui sono insiti rischi di sicurezza fisica o sicurezza pubblica.