(Traduzione non ufficiale-art. 10)
  ARTICOLO 10 -- Prevenzione e sanzione dei comportamenti illeciti 
 
  1. Le Parti prendono tutte  le  possibili  misure  per  ridurre  il
rischio che individui o gruppi partecipini a, o organizzino,  episodi
di violenza o disordini. 
  2.  Le  Parti,  in  conformita'  con  il   diritto   nazionale   ed
internazionale, assicurano che  efficaci  meccanismi  di  esclusione,
appropriati al carattere e alla localizzzione  del  rischio,  abbiano
luogo per dissuadere e prevenire incidenti di violenza e disordini. 
  3.  Le  Parti,  in  conformita'  con  il   diritto   nazionale   ed
internazionale, cooperano per cercare di assicurare che gli individui
che commettono reati all'estero ricevano sanzioni appropriate, o  nel
Paese dove il reato e' stato commesso o nei Paese di residenza  o  di
cittadinanza. 
  4. Ove opportuno, ed in conformita' con  il  diritto  nazionale  ed
internazionale, le Parti valutano di dotare le autorita'  giudiziarie
o amministrative responsabili di imporre  sanzioni  a  individui  che
hanno causato o contributito a  episodi  di  violenza  e/o  disordini
legati al  calcio,  della  possibilita'  di  imporre  restrizioni  al
viaggio verso eventi calcistici tenuti in un altro Paese.