(Protocollo B)
                             PROTOCOLLO 
EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE DEL 31 GENNAIO 1963  COMPLEMENTARE  ALLA
CONVENZIONE DI PARIGI DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITA' CIVILE
NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE, EMENDATA DAL PROTOCOLLO  ADDIZIONALE
      DEL 28 GENNAIO 1964 E DAL PROTOCOLLO DEL 16 NOVEMBRE 1982 
 
  I GOVERNI del Regno del  Belgio,  del  Regno  di  Danimarca,  della
Repubblica di Finlandia, della Repubblica Francese, della  Repubblica
Federale  di  Germania,  della  Repubblica  Italiana,  del  Regno  di
Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord,  della  Repubblica  di  Slovenia,  del  Regno  di
Spagna, del Regno di Svezia e della Confederazione Svizzera; 
  CONSIDERANDO che  alcune  disposizioni  della  Convenzione  del  29
luglio 1960  sulla  responsabilita'  civile  nel  campo  dell'energia
nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio  1964  e
dal Protocollo del  16  novembre  1982,  sono  state  modificate  dal
Protocollo concluso a Parigi  il  12  febbraio  2004,  di  cui  detti
Governi sono Firmatari; 
  CONSIDERANDO che e' auspicabile modificare anche la Convenzione del
31 gennaio 1963 Complementare  alla  Convenzione  di  Parigi  del  29
luglio 1960, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio  1964
e dal Protocollo del 16 novembre 1982; 
  HANNO CONVENUTO quanto segue: 
                                 I. 
  La Convenzione del 31 gennaio 1963 Complementare  alla  Convenzione
di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile  nel  campo
dell'energia nucleare, come emendata dal Protocollo  addizionale  del
28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, e'  modificata
come segue; 
  A. Il secondo paragrafo del preambolo e'  sostituito  dal  seguente
testo: 
  IN QUALITA' DI PARTI della Convenzione del  29  luglio  1960  sulla
responsabilita' civile  nel  campo  dell'energia  nucleare,  conclusa
nell'ambito dell'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica
divenuta  l'Organizzazione  per  la  Cooperazione   e   lo   Sviluppo
Economico, e quale modificata dal Protocollo addizionale  concluso  a
Parigi il 28 gennaio 1964, dal Protocollo  concluso  a  Parigi  il  6
novembre 1982 e dal Protocollo concluso a Parigi il 12 febbraio 2004,
( nel seguito denominata "Convenzione di Parigi"). 
  B. L'articolo 2 e' sostituito dal seguente testo: 
                             Articolo 2 
  a) Il  regime  della  presente  Convenzione  si  applica  ai  danni
nucleari la cui responsabilita' incombe, in forza  della  Convenzione
di Parigi, all'esercente di un impianto nucleare  per  usi  pacifici,
situato  sul  territorio  di  una  Parte  Contraente  della  presente
Convenzione (nel seguito denominata "Parte Contraente")  e  che  sono
subiti: 
    i) sul territorio di una Parte Contraente; o 
    ii) nelle zone marittime situate al di la' del mare  territoriale
di una Parte Contraente o al di sopra di tali zone, 
      1. a bordo di una nave, o da una nave che inalbera la  bandiera
di una Parte Contraente o a bordo di un aeronave, o  da  un  aeronave
immatricolata sul territorio di una Paese Contraente, oppure in o  da
un'isola artificiale, impianto o costruzione sotto  la  giurisdizione
di una Parte Contraente, oppure 
      2. da un cittadino di una Parte Contraente, 
    escluso il danno subito nel mare territoriale di  uno  Stato  non
Contraente o sovrastante lo stesso; 
    oppure 
    iii) nella zona economica esclusiva di  una  Parte  Contraente  o
sovrastante alla zona stessa o sulla piattaforma continentale di  una
Parte Contraente, in connessione con lo sfruttamento o l'esplorazione
delle  risorse  naturali  di  quella  zona  economica   esclusiva   o
piattaforma continentale, 
    a  condizione  che  i  tribunali  della  Parte  Contraente  siano
competenti in base alla Convenzione di Parigi. 
  b) Ogni Firmatario o Governo aderente puo', al momento della  firma
della presente Convenzione  o  dell'adesione  a  quest'ultima,  o  al
momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o
di  approvazione,  dichiarare  che,  ai  fini  dell'applicazione  del
paragrafo (a)(ii) 2  di  cui  sopra,  le  persone  fisiche  o  alcune
categorie fra queste persone, che in base alla legislazione nazionale
sono considerate come residenti abituali  sul  suo  territorio,  sono
assimilate ai propri cittadini. 
  c)  Ai  sensi  del  presente  articolo,  "cittadino  di  una  Parte
Contraente" include una Parte Contraente o qualsiasi sua suddivisione
politica, o qualsiasi persona giuridica  di  diritto  pubblico  o  di
diritto privato,nonche' qualsiasi ente pubblico o  privato  avente  o
meno una personalita' giuridica, che siano stabiliti  sul  territorio
di una Parte Contraente. 
  C. L'articolo 3 e' sostituito dal seguente testo: 
                             Articolo 3 
  a) Alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione,  le  Parti
Contraenti s'impegnano affinche' il risarcimento dei  danni  nucleari
di cui all'articolo 1 sia effettuato a concorrenza dell'ammontare  di
1500  milioni  di  euro   per   incidente   nucleare,   fatta   salva
l'applicazione dell'articolo 12bis. 
  b) Tale risarcimento e' effettuato come segue: 
    i) fino a concorrenza di un ammontare almeno pari a  700  milioni
di  euro  stabilito  a  tal  fine  dalla  legislazione  della   Parte
Contraente  sul  cui  territorio  e'  ubicato   l'impianto   nucleare
dell'esercente  responsabile,  per  mezzo  di  fondi  provenienti  da
un'assicurazione o da altra garanzia finanziaria o da fondi  pubblici
stanziati in conformita'  all'articolo  10(c)  della  Convenzione  di
Parigi, tali fondi  essendo  ripartiti  fino  a  concorrenza  di  700
milioni di euro in conformita' alia Convenzione di Parigi; 
    ii)  a  partire  dall'ammontare  di  cui  al   capoverso   (b)(i)
precedente e sino a 1200 milioni di euro, per mezzo di fondi pubblici
da stanziare ad opera della Parte Contraente sul  cui  territorio  e'
situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile; 
    iii) a partire da 1200 milioni di euro e sino a 1500  milioni  di
euro, per mezzo di fondi pubblici che dovranno essere stanziati dalle
Parti  Contraenti  secondo  la  chiave   di   ripartizione   prevista
all'articolo 12, tale ammontare essendo suscettibile  di  aumento  in
conformita' al meccanismo previsto all'articolo 12bis. 
  c) a tal fine, ciascuna Parte Contraente deve: 
    i)  prevedere  nella  sua  legislazione  che  la  responsabilita'
dell'esercente non e' inferiore all'ammontare indicato  al  paragrafo
(a) precedente e disporre  che  questa  responsabilita'  sia  coperta
dall'insieme dei fondi di cui al paragrafo (b) precedente; ovvero 
    ii) prevedere  nella  sua  legislazione  che  la  responsabilita'
dell'esercente e' stabilita ad un  livello  almeno  uguale  a  quello
fissato in conformita' al precedente paragrafo (b)(i) o  all'articolo
7(b) della Convenzione di Parigi, e disporre che al di la' di  questo
ammontare, e fino all'ammontare indicato al precedente paragrafo (a),
i fondi pubblici di cui ai paragrafi (b)(i), (ii), e (iii) precedenti
siano  resi  disponibili  a  titolo  diverso   da   copertura   della
respensabilita'   dell'esercente;   tuttavia   non   devono    essere
pregiudicate le  norme  sostanziali  e  procedurali  stabilite  dalla
presente Convenzione. 
  d) I crediti che derivano dall'obbligo per l'esercente di risarcire
il danno o di pagare interessi e spese per mezzo dei fondi  stanziati
in corfomita' ai  paragrafi  (b)(ii)  e  (iii)  e  (g)  del  presente
articolo sono esigibili nei  confronti  di  quest'ultimo  solo  nella
misura in cui tali fondi sono effettivamente resi disponibili. 
  e) Se uno Stato si avvale  della  facolta'  prevista  dall'articolo
21(c)  della  Convenzione  di  Parigi,  esso  puo'   divenire   Parte
Contraente  della  presente  Convenzione,  solo  se   garantisce   la
disponibilita' di fondi per coprire la differenza tra l'ammontare  di
cui l'esercente e' responsabile e 700 milioni di euro. 
  f) Le Parti Contraenti s'impegnano a non avvalersi, nell'attuazione
della presente  Convenzione,  della  facolta'  prevista  all'articolo
15(b)  della  Convenzione   di   Parigi   di   applicare   condizioni
particolari, diverse da quelle previste dalla  presente  Convenzione,
per il risarcimento di danni nucleari con i fondi di cui al paragrafo
(a) del presente articolo. 
  g) Gli  interessi  e  le  spese  di  cui  all'articolo  7(h)  della
Convenzione di Parigi possono essere pagati in aggiunta agli  importi
indicati al paragrafo (b) di cui sopra. Qualora essi siano concessi a
titolo di un risarcimento pagabile avvalendosi dei fondi menzionati: 
    i)  al  paragrafo  (b)(i)  di  cui  sopra,  essi  sono  a  carico
dell'esercente responsabile; 
    ii) al paragrafo (b)(ii) di cui sopra, essi sono a  carico  della
Parte Contraente sul  cui  rerritorio  l'impianto  nucleare  di  tale
esercente e' ubicato, nei limiti dei fondi resi disponibili  da  tale
Parte Contraente; 
    iii) al paragrafo (b)(iii) di  cui  sopra,  essi  sono  a  carico
dell'insieme delle Parti Contraenti. 
  h)  Gli  importi  menzionati  nella   presente   Convenzione   sono
convertiti nella  moneta  nazionale  della  Parte  Contraente  i  cui
tribunali sono competenti, secondo il valore di tale moneta alla data
dell'incidente, a meno che un'altra  data  sia  stabilita  di  comune
accordo, per un determinato incidente, dalle Parti Contraenti. 
  D. L'articola 4 e' soppresso. 
  E. L'articolo e' sostituito dal seguente testo: 
                             Articolo 5 
  Qualora l'esercente responsabile abbia un  diritto  di  ricorso  in
conformita' all'articolo 6(f) della Convenzione di Parigi,  le  Parti
Contraenti della presente Convenzione hanno lo stesso  diritti  nella
misura in cui sono stati resi disponibili  fondi  pubblici  ai  sensi
dell'articolo 3(b) e (g). 
  F. L'articolo 6 e' sostituito dal seguente testo: 
                             Articolo 6 
  Per il calcolo dei fondi pubblici da rendere disponibili in  virtu'
della  presente  Convenzione,  si  considerano  solo  i   diritti   a
risarcimento esercitati in ragione di un decesso o di  danni  causati
alle   persone   entro   un   termine   di'trent'anni   a   decorrere
dall'incidente nucleare, e in ragione di ogni altro  danno  nucleare,
entro un termine di dieci anni a decorrere  dall'incidente  nucleare.
Peraltro, tali termini sono prorogati nei  casi  ed  alle  condizioni
stabilite all'articolo 8(e)  della  Convenzione  di  Parigi.  Saranno
prese  in  considerazione  anche  le  richieste  presentate  dopo  la
scadenza di questi termini,  alle  condizioni  previste  all'articolo
8(f) della Convenzione di Parigi. 
  G. L'articolo 7 e' sostituito dal seguente testo: 
                             Articolo 7 
  Quando una Parte  Contraente  si  avvale  della  facolta'  prevista
all'articolo 8(d) della Convenzione di Parigi, il termine ivi fissato
rappresenta un termine di prescrizione di almeno tre anni a decorrere
o dal momento in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno  e
dell'esercente responsabile, o  dal  momento  in  cui  detta  persona
sarebbe ragionevolmente dovuta venirne a conoscenza. 
  H. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente testo: 
                             Articolo 8 
  Ogni persona avente diritto a beneficiare delle disposizioni  della
presente Convenzione ha diritto al risarcimento integrale  del  danno
nucleare  subito,  in  conformita'  alle  disposizioni  previste  dal
diritto nazionale, a condizione che ove l'entita' del danno superi  o
sia  suscettibile  di  superare  1500  milioni  di  euro,  una  Parte
Contraente  possa  stabilire  criteri  equitativi   per   distribuire
l'ammontare del risarcimento reso disponibile ai sensi della presente
Convenzione.   Tali   criteri   saranno   applicati   a   prescindere
dall'origine dei fondi e, fatte salve le  disposizioni  dell'articolo
2, senza alcuna discriminazione dovuta a  nazionalita',  domicilio  o
residenza della persona che ha subito il danno. 
  I. L'articolo 9 e' sostituito dal seguente testo: 
                             Articolo 9 
  a) Il regime di erogazione dei fondi pubblici resi  disponibili  in
virtu' della presente Convenzione e' quello della Parte Contraente  i
cui tribunali hanno competenza. 
  b) Ciascuna  Parte  Contraente  prende  i  provvedimenti  necessari
affinche' le persone che abbiano subito un danno nucleare possano far
valere i loro diritti al risarcimento, senza dover avviare  procedure
separate  a  seconda  dell'origine  dei  fondi   destinati   a   tale
risarcimento. 
  c) Una Parte Contraente e'  tenuta  a  stanziare  i  fondi  di  cui
all'Articolo 3(b)(iii), a decorrere dal momento  in  cui  l'ammontare
del risarcimento ai sensi della  presente  Convenzione  raggiunge  il
totale dei limiti finanziari di cui all'articolo 3(b)(i)  e  (ii),  a
prescindere dal fatto che i fondi, a carico dell'esercente  rimangano
disponibili o che la responsabilita' dell'esercente non sia  limitata
nel suo ammontare. 
  J. L'articolo 10 e' sostituito dal seguente testo: 
                             Articolo 10 
  a) La Parte  Contraente  i  cui  tribunali  sono  competenti,  deve
informare le altre Parti Contraenti  circa  la  sopravvenienza  e  le
circostanze di un incidente nucleare nel momento in cui risulta che i
danni nucleari causati da tale incidente superano o sono  suscettibli
di superare il totale  dei  limiti  finanziari  di  cui  all'articolo
3(b)(i) e (ii). Le Parti Cantraenti adottano immediatamente tutte  le
disposizioni  necessarie  per  regolare  le  modalita'   delle   loro
relazioni a tale riguardo. 
  b) Solo la Parte Contraente i cui tribunali  sono  competenti  puo'
chiedere alle altre Parti Contraenti di rendere disponibili  i  fondi
pubblici di  cui  all'articolo  3(b)(iii)  e  (g),  ed  ha  esclusiva
competenza all'erogazione di tali fondi. 
  c) Questa Parte Contraente esercita, se del  caso,  il  diritto  di
ricorso di cui all'articolo 5 per conto delle altre Parti  Contraenti
che hanno reso disponibili  fondi  pubblici  a  titolo  dell'articolo
3(b)(iii) e (g). 
  d)  Le  transazioni  intervenute  in  conformita'  alle  condizioni
stabilite  dalla  legislazione  nazionale  per  quanto  riguarda   il
risarcimento di danni nucleari effettuato con i fondi pubblici di cui
all'articolo 3(b)(ii) e (iii), saranno riconosciute dalle altre Parti
Contraenti,  e  le  sentenze  pronunciate  dai  tribunali  competenti
riguardo a detto risarcimento  diverranno  esecutive  sul  territorio
delle  altre  Parti  Contraenti  in  conformita'  alle   disposizioni
dell'articolo 13(i) della Convenzione di Parigi. 
  K. L'articolo 11 e' sostituito dal seguente testo: 
                             Articolo 11 
  a) Se i tribunali competenti  dipendono  da  una  Parte  Contraente
diversa da quella sul cui territorio e' situato  l'impianto  nucleare
dell'esercente responsabile, i fondi  pubblici  di  cui  all'articolo
3(b)(ii) e (g) sono resi disponibili dalla prima di queste Parti.  La
Parte Contraente sul cui  territorio  si  trova  l'impianto  nucleare
dell'esercente  responsabile  rimborsa  all'altra  Parte   le   somme
versate. Queste due parti Contraenti determinano di comune accordo le
modalita' del rimborso. 
  b) Laddove piu' Parti Contraenti siano tenute a rendere disponibili
fondi  pubblici  in  conformita'  all'articolo  3(b)(ii)  e  (g),  si
applicano  mutatis  mutandis  le  disposizioni  del  paragrafo   (a).
Nell'effettuare il rimborso, si  tiene  conto  della  misura  in  cui
ciascun esercente ha contribuito all'incidente nucleare. 
  c) Nell'adottare qualsiasi disposizione legislativa,  regolamentare
o amministrativa posteriormente  all'incidente  nucleare  e  relativa
alla natura, alla forma ed alla  portata  del  risarcimento,  nonche'
alle modalita' di stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo
3(b)(ii) e (g), e, se del caso, ai criteri di  ripartizione  di  tali
fondi,la Parte Contraente i cui tribunali sono competenti consulta la
Parte Contraente sul cui territorio e'  situato  l'impianto  nucleare
dell'esercente   responsabile.   Essa   inoltre   adotta   tutti    i
provvedimenti necessari per consentire a quest'ultima di  intervenire
nei procedimenti e di partecipare  alle  transazioni  concernenti  il
risarcimento. 
  L. L'articolo 12 e' sostituito dal seguente testo: 
                             Articolo 12 
  a) La chiave di ripartizione in base alla quale le Parti Contraenti
rendono disponibili i fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(iii) e'
calcolata: 
    i) fino a concorrenza del 35%, sulla base del rapporto  esistente
tra da un lato, il prodotto  interno  lordo  ai  prezzi  correnti  di
ciascuna Parte Contraente e, dall'altro lato, il totale dei  prodotti
interni lordi ai prezzi correnti di tutte le Parti  Contraenti,  come
risultano dalle statistiche ufficiali pubblicate  dall'Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per  l'anno  che  precede
quello in cui l'incidente nucleare e' avvenuto; 
    ii) fino a concorrenza del 65%, sulla base del rapporto esistente
tra, da  un  lato,  la  potenza  termica  dei  reattori  situati  sul
territorio di ciascuna Parte Contraente e, d'altro lato,  la  potenza
termica totale dei reattori situati sull'insieme dei territori  delle
Parti Contraenti. Questo calcolo sara' effettuato  sulla  base  della
potenza termica dei reattori che, alla data dell'incidente,  figurano
nelle liste previste dall'articolo 13. Tuttavia, ai fini del calcolo,
si terra' conto di un reattore solo a decorrere  dalla  data  in  cui
esso avra' per la prima volta raggiunto  la  criticita';  mentre  non
sara' piu' tenuto conto di un reattore ai  fini  del  calcolo  quando
tutto il combustibile nucleare e' stato definitivamente ritirato  dal
nucleo del reattore ed e'  stato  immagazzinato  in  modo  sicuro  in
conformita' a procedure approvate. 
  b) Ai sensi  della  presente  Convenzione,  per  "potenza  termica"
s'intende: 
    i) prima del rilascio della definitiva licenza di  esercizio,  la
potenza termica prevista; 
    ii) dopo questo rilascio, la potenza  termica  autorizzata  dalle
autorita' nazionali competenti. 
  M. Un nuovo articolo 12bis e' aggiunto dopo l'articolo 12,  redatto
come segue: 
                           Articolo 12bis 
  a) Nel caso di adesione alla presente Convenzione,  l'ammontare  di
cui all'articolo 3(b)(iii) e' incrementato in ragione del: 
    i) 35% di un importo calcolato applicando al  suddetto  ammontare
il ropporto tra, da un lato, il  prodotto  interno  lordo  ai  prezzi
correnti della Parte che aderisce e,  d'altro  lato,  il  totale  dei
prodotti  interni  lordi  ai  prezzi  correnti  di  tutte  le   Parti
Contraenti, ad eccezione di quello della Parte che aderisce; 
    ii) 65% di un importo calcolato applicando al suddetto  ammontare
il rapporto tra, da un lato, la potenza termica dei reattori  situati
sul territorio della Parte che aderisce, e d'altro lato,  la  potenza
termica totale dei reattori situati sull'insieme dei territori  delle
Parti Contraenti, ad eccezione di quella della Parte che aderisce. 
  b) L'ammontare in tal modo incrementato di  cui  al  capoverso  (a)
sara' arrotondato  all'importo  superiore  piu'  vicino  espresso  in
migliaia di euro. 
  c) Il  prodotto  interno  lordo  della  Parte  che  aderisce  sara'
determinato   in   base   alle   statistiche   ufficiali   pubblicate
dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo  Economico  per
l'anno che precedente quello in cui l'adesione e' entrata in vigore. 
  d) La potenza termica deila Parte che  aderisce  sara'  determinata
sulla base della lista degli impianti nucleari  che  quest'ultima  ha
trasmessa  al  Governo  belga  in  conformita'  all'articolo   13(b).
Tuttavia, ai fini del calcolo dei contributi ai sensi  del  paragrafo
(a)(ii) di cui sopra, ai fini del  calcolo  si  terra'  conto  di  un
reattore solo a decorrere dalla data in cui esso avra' per  la  prima
volta raggiunta la criticita', mentre non sara' tenuto piu' conto  di
un  reattore  quando  tutto  il  combustibile   nucleare   e'   stato
definitivamente  ritirato  dal  nucleo  del  reattore  ed  e'   stato
immagazzinato in modo sicuro in conformita' a procedure approvate. 
  N. I paragrafi (a), (b), (f) e (i) dell'articolo 13 sono sostituiti
dai seguenti testi: 
                             Articolo 13 
  a) Ciascuna Parte Contraente deve provvedere a che  siano  inclusi'
in una lista tutti gli impianti nuçleari per usi pacifici situati sul
suo territorio, che corrispondono alle  definizioni  dell'articolo  1
della Convenzione di Parigi. 
  b) A tal fine, ciascun  Firmatario  o  Governo  che  aderisce  alla
presente Convenzione, comunica  al  Governo  belga,  al  momento  del
deposito  dei  suoi  strumenti  di  ratifica,  di  accettazione,   di
approvazione o di adesione, una rilevazione particolareggiata di tali
impianti. 
  f) Se una  Parte  Contraente  ritiene  che  la  rilevazione  o  una
modifica da  apportare  alla  lista,  comunicata  da  un'altra  Parte
Contraente, non e' conforme alle disposizioni del presente  articolo,
essa potra' sollevare obiezioni al riguardo  solo  indirizzandole  al
Governo belga entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data  in
cui  ha  ricevuto  una  notifica  in  conformita'  al  paragrafo  (h)
seguente. 
  i)  L'insieme  delle  rilevazioni  e  delle  modifiche  di  cui  ai
paragrafi (b), (c), (d)  ed  (e)  precedenti,  costituisce  la  lista
prevista dal presente articolo, rimanendo  inteso  che  le  obiezioni
presentate ai sensi dei paragrafi (f) e (g) precedenti hanno  effetto
retroattivo a decorrere dal  giorno  in  cui  sono  state  formulate,
sempre che tali obiezioni siano circostanziate. 
  O. L'articola 14 e' sostituito dal seguente testo: 
                             Articolo 14 
  a) Purche'  la  presente  Convenzione  non  disponga  diversamente,
ciascuna Parte Contraente puo' esercitare le competenze che  le  sono
attribuite dalla Convenzione di Parigi, e tutte  le  disposizioni  in
tal modo adottate, sono opponibili nei confronti  delle  altre  Parti
Contraenti per quanto riguarda lo stanziamento dei fondi pubblici  di
cui all'articolo 3(b)(ii) e (iii). 
  b) Le disposizioni adottate da una Parte Contraente in  conformita'
all'articolo 2(b) della Convenzione di Parigi per lo stanziamento dei
fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (iii)  sono  opponibili
ad un'altra Parte Contraente  solo  se  questa  vi  ha  dato  il  suo
consenso. 
  c) La presente Convenzione non vieta ad un'altra  Parte  Contraente
di adottare  disposizioni  fuori  dell'ambito  della  Convenzione  di
Parigi e della presente Convenzione, fermo restando tuttavia che tali
disposizioni non dovranno comportare obblighi  supplementari  per  le
altre Parti Contraenti, qualora siano in causa i  fondi  pubblici  di
tali Parti. 
  d)  Se  tutte  le  Parti  Contraenti  della  presente   Convenzione
ratificata, accettano, approvano o aderiscono  ad  un  altro  accordo
internazionale  relativo  al  risarcimento  complementare  di   danni
nucleari, una Parte  Contraente  della  presente  Convenzione  potra'
utilizzare  i  fondi  da  utilizzare  in   conformita'   all'articolo
3(b)(iii) della presente Convenzione per soddisfare  all'obbligo  che
potrebbe incomberle, ai sensi di tale altro  acoordo  internazionale,
al fine di fornire un risarcimento complementare dei  danni  nucleari
per mezzo di fondi pubblici. 
  P. L'articolo 15 e' sostituito dal seguente testo: 
                             Articolo 15 
  a) Ogni Parte Contraente puo' concludere con uno Stato che  non  e'
Parte della presente Convenzione un accordo per il  risarcimento  con
fondi pubblici dei danni causati da un incidente nucleare. Ogni Parte
contraente che si propone di concludere tale accordo deve  comunicare
il suo intento alle altre  Parti  Contraenti.  Gli  accordi  conclusi
devono essere notificati al Governo belga. 
  b) Se le condizioni di risarcimento risultanti da tale accordo  non
sono piu' favorevoli di quelle risultanti dalle disposizioni adottate
per l'applicazione della  Convenzione  di  Parigi  e  della  presente
Convenzione ad opera della Parte Contraente in questione, l'ammontare
dei danni indennizzabili in forza di un tale accordo e causati da  un
incidente nucleare coperto dalla presente Convenzione, potra'  essere
considerato, ai fini della clausola di cui  all'articolo  8,  seconda
frase, per il calcolo dell'ammontare  totale  dei  danni  causati  da
questo incidente. 
  c) In nessun caso, le disposizioni dei paragrafi (a) e (b)  di  cui
sopra possono pregiudicare  gli  obblighi  che  incombono,  ai  sensi
dell'articolo 3(b)(ii) e (iii), alle Parti Contraenti che non abbiano
dato il loro consenso all'accordo. 
  Q. L'articolo 17 e' sostituito dal seguente testo: 
                             Articolo 17 
  a) Nel caso di una controversia fra due o  piu'  Parti  Contraenti,
relativa  all'interpretazione  o  all'applicazione   della   presente
Convenzione, le  parti  interessate  si  consulteranno  in  vista  di
dirimere tale controversia per via negoziale o  per  mezzo  di  altre
transazioni. 
  b) Se una controversia di cui al paragrafo (a) non e'  risolta  nei
sei mesi successivi alla data  in  cui  tale  controversia  e'  stata
constatata da una delle parti interessate,  le  Parti  Contraenti  si
riuniranno per assistere le parti interessate nel  raggiungimento  di
una conciliazione amichevole. 
  c) Se la controversia non si risolve nei tre mesi  successivi  alla
data in cui le Parti Contraenti si sono  riunite  in  conformita'  al
paragrafo (b), tale controversia, su richiesta di  una  o  dell'altra
fra le parti interessate, sara' sottoposta al Tribunale  Europeo  per
l'Energia Nucleare istituito dalla Convenzione del 20  dicembre  1957
per l'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia
nucleare. 
  d) Quando un incidente nucleare da' luogo ad una  controversia  fra
due o piu' Parti Contraenti per quanto riguarda  l'interpretazione  o
l'applicazione  della  Convenzione  di  Parigi   e   della   presente
Convenzione, per risolvere tale controversia si adotta  la  procedura
prevista all'articolo 17 della Convenzione di Parigi. 
  R. L'articolo 18 e' sostituito dal seguente testo: 
                             Articolo 18 
  a) Riserve vertenti su  una  o  piu'  disposizioni  della  presente
Convenzione possono essere formulate in qualsiasi momento prima della
ratifica,  dell'accettazione  o  dell'approvazione   della   presente
Convenzione, se i termini  delle  riserve  sono  stati  espressamente
accettati da tutti i Firmatari, oppure al momento sia  dell'adesione,
sia dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 21 e 24, se i
termini di dette  riserve  sono  stati  espressamente  accettati  dai
Firmatari e dai Governi aderenti alla presente Convenzione. 
  b) L'accettazione di un firmatario non e' richiesta se quest'ultimo
non ha esso stesso ratificato, accettato  o  approvato,  la  presente
Convenzione entro un termine di dodici mesi a decorrere,  dalla  data
in cui la notifica della riserva gli e' stata comunicata dal  Governo
belga in conformita' all'articolo 25. 
  c) Ogni riserva accettata  in  conformita'  alle  disposizioni  del
precedente paragrafo (a) puo' essere ritirata  in  qualsiasi  momento
mediante notifica indirizzata al Governo belga. 
  S. L'articolo 20 e' sostituito dal seguente testo: 
                             Articolo 20 
  a)  L'Allegato  alla  presente  Convenzione  ne  costituisce  parte
integrante. 
  b)  La  presente   Convenzione   sara'   sottoposta   a   ratifica,
accettazione  o  approvazione.  Gli   strumenti   di   ratifica,   di
accettazione o di approvazione saranno depositati presso  il  Governo
belga. 
  c) La presente Convenzione entrera' in  vigore  tre  mesi  dopo  il
deposito del sesto  strumento  di  ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione. 
  d) Per ogni Firmatario il quale ratifichi,  accetti  o  approvi  la
presente  Convenzione  dopo  il  deposito  del  sesto  strumento   di
ratifica, di accettazione o di approvazione, quest'ultima entrera' in
vigore tre mesi dopo  la  data  di  deposito  del  suo  strumento  di
ratifica, di accettazione o di' approvazione. 
  T. L'articolo 21 e' sostituito dal seguente testo; 
                             Articolo 21 
  Le modifiche alla presente  Convenzione  sono  adottate  di  comune
accordo fra le Parti Contraenti. 
  Esse entrano in vigore alla data in cui tutte le  Parti  Contraenti
le avranno ratificate, accettate o approvate. 
  U. L'articolo 25 e' sostituito dal seguente testo; 
                             Articolo 25 
  Il Governo belga notifica a tutti i Firmatari  ed  ai  Governi  che
hanno aderito alla  Convenzione,  la  ricezione  degli  strumenti  di
ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di  recesso
e di tutte le altre  notifiche  che  avra'  ricevuto.  Esso  notifica
altresi' la data di entrata in vigore della presente Convenzione,  il
testo di ogni modifica adottata, la data di entrata in vigore di tali
modifiche, le  riserve  formulate  in  conformita'  all'articolo  18,
nonche'  ogni  aumento  del   risarcimento   disponibile   ai   sensi
dell'articolo 3(a) in applicazione dell'articolo 12bis. 
  V. L'Allegato e' sostituito dal seguente testo: 
 
                              Allegato 
 
ALLA CONVENZIONE DEL 31 GENNAIO 1963 COMPLEMENTARE DELLA  CONVENZIONE
DI PARIGI DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITA' CIVILE  NEL  CAMPO
DELL'ENERGIA NUCLEARE, EMENDATA DAL  PROTOCOLLO  ADDIZIONALE  DEL  28
GENNAIO 1964, DAL PROTOCOLLO DEL 16 NOVEMBRE 1982  E  DAL  PROTOCOLLO
                        DEL 12 FEBBRAIO 2004 
 
  I GOVERNI DELLE PARTI CONTRAENTI dichiarano che il risarcimento dei
danni nucleari causati da un incidente nucleare che non sono  coperti
dalla Convenzione Complementare per  il  solo  fatto  che  l'impianto
nucleare in oggetto, in  ragione  della  sua  utilizzazione,  non  e'
incluso  nella  lista  di  cui  all'articolo  13  della   Convenzione
Complementare (ivi compreso il caso in cui tale impianto, non incluso
nella lista, sia considerato da una o piu' Governi, ma non da  tutti,
come non coperto dalla Convenzione di Parigi); 
      • e' effettuato senza alcuna discriminazione  fra  i  cittadini
delle Parti Contraenti della Convenzione Complementare; 
      • non e' limitato ad un importo inferiore  a  1500  milioni  di
euro. 
  Inoltre questi Governi si adopereranno affinche' le regole  per  il
risarcimento delle vittime di tali incidenti siano, ove gia'  non  lo
fossero, le piu' simili possibili a quelle previste per gli incidenti
nucleari accaduti in relazione ad  impianti  nucleari  coperti  dalla
Convenzione Complementare. 
                                 II. 
  a) Fra le Parti del presente Protocollo, le disposizioni  di  detto
Protocollo sono parte integrante della  Convenzione  del  31  gennaio
1963 complementare alla Convenzione di  Parigi  del  29  luglio  1960
sulla responsabilita' civile nel campo  dell'energia  nucleare,  come
emendata dal  Protocollo  addizionale  del  28  gennaio  1964  e  dal
Protocollo  del  16  novembre  1982  (di   seguito   denominata   "la
Convenzione"), che sara' denominata "Convenzione del 31 gennaio  1963
complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960" emendata
dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16
novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004", 
  b) Il presente Protocollo sara' sottoposto a ratifica, accettazione
o approvazione. Gli strumenti  di  ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione del presente Protocollo  saranno  depositati  presso  il
Governo belga. 
  c) I Firmatari del presenti Protocollo che hanno gia' ratificato la
Convenzione o che vi hanno aderito esprimono la  loro  intenzione  di
ratificare,  accettare  o  approvare  al  piu'  presto  il   presente
Protocollo. Gli altri Firmatari del presente Protocollo s'impegnano a
ratificarlo,  accettarlo  o  approvarlo  contestualmente  alla   loro
notifica della Convenzione. 
  d) Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione in  conformita'
alle  disposizioni  dell'articolo  22  della   Convenzione.   Nessuna
adesione alla Convenzione sara' ricevuta se non  e'  accompagnata  da
un'adesione al presente Protocollo. 
  e)  Il  Protocollo  entrera'  in   vigore   in   conformita'   alle
disposizioni dell'articolo 21 della Convenzione. 
  f) Il Governo belga comunichera' a tutti  i  Firmatari  nonche'  ai
Governi aderenti,  la  ricezione  degli  strumenti  di  ratifica,  di
accettazione, di approvazione o di adesione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico