(Protocollo-art. 23)
                             Articolo 23 
 
  1 Il Titolo dell'articolo 14 della Convenzione (nuovo articolo  18)
e' sostituito dal seguente: 
  "Articolo 18 - Assistenza agli interessati". 
  2 Il testo dell'articolo 14 della Convenzione (nuovo  articolo  18)
e' sostituito dal seguente: 
  "1    Ciascuna    Parte    assistera'    qualsiasi     interessato,
indipendentemente dalla sua nazionalita' o residenza,  nell'esercizio
dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 9 della presente Convenzione. 
  2 Quando una persona interessata risiede nel territorio di un'altra
Parte, gli viene offerta la possibilita' di presentare  la  richiesta
tramite l'autorita' di controllo designata da tale Parte. 
  3 La richiesta di assistenza  deve  contenere  tutti  gli  elementi
necessari, riguardanti tra l'altro: 
  a il nome, l'indirizzo e ogni altro dato pertinente che  identifica
l'interessato che effettua la richiesta; 
  b il trattamento cui si riferisce la richiesta, o il corrispondente
titolare del trattamento 
  c lo scopo della richiesta."