(Protocollo-art. 4)
                             Articolo 4 
 
  1 Il paragrafo 1 dell'articolo 3 della  Convenzione  e'  sostituito
dal seguente: 
  "1 Ciascuna  delle  Parti  si  impegna  ad  applicare  la  presente
Convenzione al trattamento dei dati soggetti alla  sua  giurisdizione
nei settori pubblico e privato, garantendo in tal modo il diritto  di
ogni individuo alla protezione dei propri dati personali." 
  2 Il paragrafo 2 dell'articolo 3 della  Convenzione  e'  sostituito
dal seguente: 
  "2 La presente Convenzione non si applica al  trattamento  di  dati
effettuato da una persona nel corso di attivita' puramente  personali
o domestiche." 
  3 I paragrafi da 3 a  6  dell'articolo  3  della  Convenzione  sono
soppressi.