(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
      Nota metodologica concernente l'erogazione del contributo 
       previsto dall'articolo 65, comma 7, del D.L. n. 73/2021 
 
Premessa. 
L'articolo 65, comma 6, del D.L. n. 73/2021 prevede che, al  fine  di
promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e  delle  attivita'
circensi danneggiate dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  i
soggetti che esercitano le attivita'  di  cui  all'articolo  1  della
legge n.  337/1968,  titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono  esonerati,  dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del  canone  unico
patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge
n. 160/2019. 
Le attivita' indicate dall'articolo 1 della legge  n.  337/1968  sono
quelle relative ai  circhi  equestri  e  allo  spettacolo  viaggiante
mentre il successivo articolo 2  della  medesima  legge  n.  337/1968
precisa che sono considerati  "spettacoli  viaggianti"  le  attivita'
spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti  a  mezzo  di
attrezzature  mobili,  all'aperto  o  al  chiuso,  ovvero  i   parchi
permanenti, anche se in maniera stabile. Sono esclusi gli  apparecchi
automatici e semi-automatici da trattenimento. 
Al fine di  ristorare  i  comuni  delle  minori  entrate  conseguenti
all'esenzione in esame, il successivo comma 7 del citato articolo  65
del D.L. n. 73/2021 istituisce un fondo con una  dotazione  di  12,95
milioni di euro per l'anno 2021. Al riparto del fondo si provvede con
uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi  d'intesa  con  la
Conferenza Stato citta' e autonomie locali. 
Con il decreto in esame, di cui la presente  nota  costituisce  parte
integrante,  si  provvede  a  ripartire  una  quota  del  fondo   per
complessivi 3.276.390,43 euro. 
 
Riparto del fondo. 
Il canone patrimoniale, di cui alla legge n. 160/2019, e' entrato  in
vigore a decorrere dal corrente anno in sostituzione  delle  seguenti
entrate: la tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche
(TOSAP), il canone per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche
(COSAP), l'imposta comunale sulla  pubblicita'  e  il  diritto  sulle
pubbliche  affissioni,  il  canone  per  l'installazione  dei   mezzi
pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi  7  e  8,  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992. 
In  assenza  di  dati  puntuali  su  base  comunale  riferibili  alle
occupazioni esentate dall'articolo 65, comma 6, del D.L.  n.  73/2021
il Ministero dell'interno, Direzione finanza locale, ha  proceduto  a
richiedere e acquisire in modalita' telematica le  valutazioni  della
perdita di gettito per l'anno 2021 inviate  dagli  enti  interessati,
unitamente ad ulteriori dati utili alla quantificazione  del  ristoro
quali ad esempio gli importi pagati nel 2019 e nel 2020 dai  soggetti
esentati per le occupazioni di suolo pubblico effettuate. 
L'attribuzione  del  ristoro  in   esame   si   basa   quindi   sulle
certificazioni trasmesse da 1.276 comuni e sull'applicazione in  piu'
step di una procedura di verifica e di coerenza volta a  sterilizzare
possibili  incongruenze/errori  nei  dati  trasmessi,  rilevabili  in
particolare in alcuni  casi  di  scostamenti  molto  elevati  tra  la
perdita indicata per l'anno 2021 e il gettito effettivamente riscosso
nell'anno 2019 per le medesime occupazioni. Di seguito si riepilogano
i criteri di stima applicati: 
  1. La  perdita  indicata  per   l'anno   2021   viene   considerata
     integralmente al fine del ristoro qualora non risulti  superiore
     a  un   "gettito   di   riferimento"   prudenzialmente   stimato
     nell'importo pagato nel 2019 dai soggetti esentati, incrementato
     del 25% (1) . Si pone  come  limite  massimo  in  ogni  caso  un
     gettito pari a 3 euro pro-capite. 
  2. Nei casi in cui la perdita  indicata  per  l'anno  2021  risulti
     superiore al gettito di riferimento,  di  cui  al  punto  1,  la
     stessa viene  confrontata  con  il  max  tra  il  gettito  2019,
     incrementato sempre del 25%, e un ulteriore valore di  controllo
     pari al 3% dell'intero gettito TOSAP/COSAP  accertato  nell'anno
     2019. 
  3. Si attribuisce come ristoro il minimo tra  la  perdita  indicata
     per l'anno 2021 e il secondo valore di confronto di cui al punto
     2. 
  4. Come ultimo step qualora all'esito della procedura di  verifica,
     di cui ai punti precedenti, risulti una differenza minima tra la
     perdita  indicata  da  ciascun  comune  per  l'anno  2021,   non
     superiore a 1.500 euro, si  attribuisce  come  ristoro  l'intero
     importo indicato dall'ente. 
Per effetto della procedura descritta in 1.184  casi  si  attribuisce
come ristoro per  l'anno  2021  quanto  indicato  dagli  stessi  enti
interessati, precisando pero' che in caso di importi minimi inferiori
a 12 euro non si procede al relativo pagamento.  A  seguito  di  tale
procedura di azzeramento, i comuni per cui  si  si  attribuisce  come
ristoro per l'anno 2021 quanto indicato dagli stessi enti interessati
risultano pari a 977. 
Gli importi determinati, nella  misura  complessiva  di  3.276.390,43
euro sono indicati  nell'allegato  A  al  presente  decreto.  Secondo
quanto indicato dall'articolo 2 dello stesso decreto, con  successivi
provvedimenti si potra' procedere  a  ulteriori  riparti  sulla  base
della documentazione integrativa eventualmente trasmessa  dai  comuni
interessati. 
Per i comuni delle Regioni a  statuto  speciale  del  Friuli  Venezia
Giulia, della Valle d'Aosta e delle Province  Autonome  di  Trento  e
Bolzano, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli
importi come specificati nell'allegato A sono erogati per il  tramite
delle Regioni o delle Province. 

(1) Non si considera l'importo  dell'anno  2020  considerato  che  le
    chiusure   delle   attivita'   per    fronteggiare    l'emergenza
    epidemiologica ha fortemente  ridotto  le  occupazioni  di  suolo
    pubblico in esame.