Articolo II: Relazioni con l'emendamento del 1999 Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica puo' depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emendamento senza aver precedentemente o simultaneamente depositato tale strumento all'emendamento adottato in occasione dell'undicesima riunione delle parti, tenutasi a Pechino il 3 dicembre 1999,