(Emendamento-art. II)
Articolo II: Relazioni con l'emendamento del 1999 
 
Nessuno Stato o organizzazione regionale  di  integrazione  economica
puo' depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione
o adesione al  presente  emendamento  senza  aver  precedentemente  o
simultaneamente depositato tale strumento all'emendamento adottato in
occasione dell'undicesima riunione delle parti, tenutasi a Pechino il
3 dicembre 1999,