(Accordo-art. I)
    ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E l'ISTITUTO 
     FORESTALE EUROPEO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO 
                 SULLA FORESTAZIONE URBANA IN ITALIA 
 
                              PREMESSA 
 
Il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Forestale  Europeo,
di seguito congiuntamente denominati le "Parti", 
 
Vista la Convenzione sull'Istituto Forestale Europeo, fatta a Joensuu
il 28 agosto 2003; 
 
Considerato  che   l'Istituto   Forestale   Europeo,   organizzazione
internazionale con sede  a  Joensuu,  Repubblica  di  Finlandia,  sta
cercando di aprire un ufficio nella Repubblica Italiana; 
 
Desiderando  disciplinare,  nell'ambito  del  diritto  internazionale
pubblico  e  del  principio  di  autogoverno   delle   organizzazioni
internazionali, alcuni privilegi e immunita' dell'Istituto  Forestale
Europeo nella  Repubblica  Italiana,  per  consentirgli  di  svolgere
efficacemente i propri compiti; 
 
Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             ARTICOLO I 
 
                             DEFINIZIONI 
 
1. In questo Accordo: 
 
a)  "EFI"  oppure  "l'Organizzazione"  indica  l'Istituto   Forestale
Europeo; 
 
b) "il Governo" indica il Governo della Repubblica Italiana; 
 
c) "Autorita' Italiane competenti" indica le autorita' nazionali o di
altra natura della Repubblica italiana che  risultino  opportune  nel
contesto ed in conformita'  alle  leggi  e  consuetudini  applicabili
nella Repubblica italiana; 
 
d) "Direttore" indica il Direttore dell'EFI; 
 
e) "Direttore dell'Ufficio" indica la persona designata dal Direttore
ad agire per suo conto  nell'Ufficio.  L'Organizzazione  notifichera'
tale persona al Governo; 
 
f) "Ufficio" indica la sede EFI in Italia, inclusive dei suoi  locali
e del personale. 
 
g) "Sede"  indica  qualsiasi  terreno  o  fabbricato  di  proprieta',
utilizzato, affittato, in prestito o altrimenti messo a  disposizione
dell'Organizzazione nella Repubblica Italiana, comprese le  strutture
di supporto; 
 
i) "proprieta' dell'Organizzazione" indica tutte le  proprieta'  e  i
beni, inclusi  fondi,  redditi  e  altri  beni,  dati  in  locazione,
detenuti o amministrati dall'Organizzazione  in  base  a  accordi  di
fiducia, dotazione, cauzione, pegno o altro, per il perseguimento dei
suoi scopi costitutivi; 
 
j)  "archivi  dell'Organizzazione"  indica   tutti   gli   atti,   la
corrispondenza, i documenti, i dati informatici,  i  manoscritti,  le
immagini fisse e in movimento, i  film  e  le  registrazioni  sonore,
appartenenti all'Organizzazione per il perseguimento dei  suoi  scopi
costitutivi; 
 
k) "Personale dell'Ufficio" indica il Direttore e tutti i membri  del
Personale dell'Ufficio nominati dal Direttore. 
 
l) "familiari" indica il coniuge, i conviventi  di  un'unione  civile
omosessuale o  situazioni  equivalenti  regolate  da  un  ordinamento
giuridico diverso da quello italiano e i figli a  carico  del  nucleo
familiare ristretto, facenti parte del nucleo familiare di un  membro
del personale.