ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E l'ISTITUTO FORESTALE EUROPEO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO SULLA FORESTAZIONE URBANA IN ITALIA PREMESSA Il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Forestale Europeo, di seguito congiuntamente denominati le "Parti", Vista la Convenzione sull'Istituto Forestale Europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003; Considerato che l'Istituto Forestale Europeo, organizzazione internazionale con sede a Joensuu, Repubblica di Finlandia, sta cercando di aprire un ufficio nella Repubblica Italiana; Desiderando disciplinare, nell'ambito del diritto internazionale pubblico e del principio di autogoverno delle organizzazioni internazionali, alcuni privilegi e immunita' dell'Istituto Forestale Europeo nella Repubblica Italiana, per consentirgli di svolgere efficacemente i propri compiti; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I DEFINIZIONI 1. In questo Accordo: a) "EFI" oppure "l'Organizzazione" indica l'Istituto Forestale Europeo; b) "il Governo" indica il Governo della Repubblica Italiana; c) "Autorita' Italiane competenti" indica le autorita' nazionali o di altra natura della Repubblica italiana che risultino opportune nel contesto ed in conformita' alle leggi e consuetudini applicabili nella Repubblica italiana; d) "Direttore" indica il Direttore dell'EFI; e) "Direttore dell'Ufficio" indica la persona designata dal Direttore ad agire per suo conto nell'Ufficio. L'Organizzazione notifichera' tale persona al Governo; f) "Ufficio" indica la sede EFI in Italia, inclusive dei suoi locali e del personale. g) "Sede" indica qualsiasi terreno o fabbricato di proprieta', utilizzato, affittato, in prestito o altrimenti messo a disposizione dell'Organizzazione nella Repubblica Italiana, comprese le strutture di supporto; i) "proprieta' dell'Organizzazione" indica tutte le proprieta' e i beni, inclusi fondi, redditi e altri beni, dati in locazione, detenuti o amministrati dall'Organizzazione in base a accordi di fiducia, dotazione, cauzione, pegno o altro, per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi; j) "archivi dell'Organizzazione" indica tutti gli atti, la corrispondenza, i documenti, i dati informatici, i manoscritti, le immagini fisse e in movimento, i film e le registrazioni sonore, appartenenti all'Organizzazione per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi; k) "Personale dell'Ufficio" indica il Direttore e tutti i membri del Personale dell'Ufficio nominati dal Direttore. l) "familiari" indica il coniuge, i conviventi di un'unione civile omosessuale o situazioni equivalenti regolate da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano e i figli a carico del nucleo familiare ristretto, facenti parte del nucleo familiare di un membro del personale.