(Accordo-art. X)
                             ARTICOLO X 
 
                    REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE 
 
1. L'Organizzazione provvede affinche' il personale impiegato  presso
l'Ufficio  sia  coperto  da  un'adeguata  assicurazione  sanitaria  e
previdenziale tramite enti  assicurativi  pubblici  o  privati  della
Repubblica italiana o di altro Stato, che  prestino  copertura  nella
Repubblica italiana, i cui termini devono essere portati a conoscenza
delle competenti autorita' italiane. L'assicurazione sanitaria  copre
anche i familiari facenti parte del nucleo  familiare  del  personale
impiegato presso l'Ufficio che non sia di cittadinanza italiana o che
non abbia la residenza permanente nella Repubblica italiana. 
 
2. L'Ufficio ed il personale  dell'Ufficio  sono  esonerati  da  ogni
contribuzione  obbligatoria   agli   enti   previdenziali   italiani.
Tuttavia, il personale ha la possibilita' di contribuire  al  sistema
previdenziale  italiano  su  base   volontaria   e   di   conseguenza
beneficiarne. 
 
3. Accordi o intese complementari, a seconda dei casi, possono essere
conclusi al fine di autorizzare il personale dell'Ufficio  o  i  loro
familiari a beneficiare dei servizi  forniti  dal  sistema  sanitario
pubblico italiano. 
 
4. Le  disposizioni  del  comma  2  si  applicano  ai  familiari  del
personale dell'Ufficio, a meno che non siano lavoratori  autonomi  in
Italia e abbiano diritto a percepire prestazioni previdenziali  dalla
Repubblica Italiana.