ARTICOLO X REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE 1. L'Organizzazione provvede affinche' il personale impiegato presso l'Ufficio sia coperto da un'adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale tramite enti assicurativi pubblici o privati della Repubblica italiana o di altro Stato, che prestino copertura nella Repubblica italiana, i cui termini devono essere portati a conoscenza delle competenti autorita' italiane. L'assicurazione sanitaria copre anche i familiari facenti parte del nucleo familiare del personale impiegato presso l'Ufficio che non sia di cittadinanza italiana o che non abbia la residenza permanente nella Repubblica italiana. 2. L'Ufficio ed il personale dell'Ufficio sono esonerati da ogni contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani. Tuttavia, il personale ha la possibilita' di contribuire al sistema previdenziale italiano su base volontaria e di conseguenza beneficiarne. 3. Accordi o intese complementari, a seconda dei casi, possono essere conclusi al fine di autorizzare il personale dell'Ufficio o i loro familiari a beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano. 4. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai familiari del personale dell'Ufficio, a meno che non siano lavoratori autonomi in Italia e abbiano diritto a percepire prestazioni previdenziali dalla Repubblica Italiana.