ARTICOLO XI TRANSITO E SOGGIORNO 1. Il Governo prende tutte le misure necessarie per facilitare l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dalla Repubblica Italiana delle seguenti persone, qualunque sia la loro nazionalita': (a) Personale dell'Organizzazione; b) Familiari del personale e membri del loro nucleo familiare; (c) altre persone invitate dall'Ufficio in visita ufficiale. Il Governo non ostacola il transito di tali persone da e verso l'Ufficio. Qualsiasi domanda di visto/permesso richiesto dalle persone di cui al presente articolo e' trattato il piu' rapidamente possibile e, ove possibile, gratuitamente. 2. Il Direttore dell'Ufficio comunica, per quanto possibile, al Governo i nominativi delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.