(Accordo-art. XI)
                             ARTICOLO XI 
 
                        TRANSITO E SOGGIORNO 
 
1. Il Governo  prende  tutte  le  misure  necessarie  per  facilitare
l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dalla Repubblica  Italiana  delle
seguenti persone, qualunque sia la loro nazionalita': 
 
(a) Personale dell'Organizzazione; 
 
b) Familiari del personale e membri del loro nucleo familiare; 
 
(c) altre persone invitate dall'Ufficio in visita ufficiale. 
 
Il Governo non ostacola il  transito  di  tali  persone  da  e  verso
l'Ufficio.  Qualsiasi  domanda  di  visto/permesso  richiesto   dalle
persone di cui al presente articolo e' trattato il  piu'  rapidamente
possibile e, ove possibile, gratuitamente. 
 
2. Il Direttore  dell'Ufficio  comunica,  per  quanto  possibile,  al
Governo i nominativi delle persone di cui al paragrafo 1 del presente
articolo.