ARTICOLO XIII PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE 1. Il Personale dell'Organizzazione gode, all'interno e nei confronti della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunita': a) immunita' da procedimenti giudiziari per quanto riguarda parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da esso compiuti in veste ufficiale, fermo restando che tale immunita' continua anche nei casi in cui le persone interessate abbiano cessato di essere personale dell'Organizzazione o abbiano altrimenti cessato la loro funzione ufficiale presso l'Organizzazione; b) immunita' dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, art. 36; c) ricevere, insieme ai propri familiari, le stesse agevolazioni di rimpatrio dei diplomatici in tempi di crisi internazionale. 2. Il Personale dell'Ufficio stabilito in Italia, oltre a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, gode, nell'ambito e nei confronti della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi e immunita': a) immunita' da ogni forma di detenzione preventiva, salvo il caso di flagranza, o di un reato commesso in Italia per il quale la legge italiana prevede la reclusione non inferiore a tre anni, nel qual caso le competenti autorita' italiane ne daranno immediata comunicazione al Direttore dell'Ufficio di tale arresto; b) esenzione, per coloro che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti in Italia, da qualsiasi forma di imposta diretta su stipendi, emolumenti, indennita' e altri benefici loro corrisposti da o per conto dell'Organizzazione; c) esenzione, per il personale non cittadino italiano e non residente permanente, da qualsiasi forma di imposta diretta sui redditi provenienti da fonti esterne alla Repubblica italiana; d) esenzione nei confronti di loro stessi, dei propri coniugi e delle persone a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri; e) per i membri del personale che non siano cittadini italiani e che non sono residenti permanenti, liberta' di detenere all'interno della Repubblica italiana o altrove, titoli esteri, valuta estera e conti in qualsiasi valuta, altri beni mobili e immobili. Tale personale potra' liberamente trasferire i propri titoli e valute estere fuori della Repubblica Italiana, nei limiti e con le modalita' consentite dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile. Il personale dell'Ufficio potra', durante il proprio servizio presso l'Organizzazione o al termine di tale servizio, prelevare dalla Repubblica Italiana le somme ricevute dall'Organizzazione in Euro, nonche' l'equivalente dell'intero importo in qualsiasi valuta che abbia portato in la Repubblica Italiana attraverso i canali autorizzati, nei limiti e con le modalita' consentiti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile; f) il diritto per il personale non cittadino italiano e non residente permanente di importare - in esenzione da dazi e da ogni altro tributo, divieto e restrizione - al momento della prima assunzione, i loro mobili ed effetti personali, compreso un autoveicolo usato, in una o piu' spedizioni separate che devono essere spedite entro un termine ragionevole, e comunque entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Ufficio stabilito in Italia. I veicoli importati esenti da dazi e tasse di cui al presente Accordo non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza la preventiva autorizzazione delle Autorita' italiane e il pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse. Qualora i suddetti dazi, tariffe e tasse siano stati calcolati in relazione al valore del veicolo, si applicheranno il valore al momento della vendita e le tariffe allora in vigore. Il suddetto veicolo, importato in regime di esenzione fiscale, potra' essere successivamente venduto o ceduto a terzi da EFI previa autorizzazione delle autorita' italiane e pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse applicabili al momento della vendita o del trasferimento e relativi a il valore della merce in quel momento. Il Personale dell'Ufficio che non sia cittadino italiano e non sia permanentemente residente nella Repubblica Italiana avra' il corrispondente diritto esente da dazi, tasse e ogni altro prelievo di esportare mobili ed effetti, in una o piu' spedizioni separate al momento della partenza dal loro inviare; g) inoltre, il diritto per il personale non cittadino italiano e non residente permanente, di acquistare, in franchigia da dazi e da ogni altro tributo, divieto e restrizione all'importazione, un autoveicolo nuovo al momento della prima nomina. Tale diritto deve essere esercitato entro 18 mesi dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso l'Ufficio stabilito in Italia. Tale veicolo non puo' essere venduto prima di 36 mesi dalla data di acquisto. 3. Il Governo rilascia al personale dell'Ufficio stabilito in Italia, ai familiari e agli aventi diritto a privilegi e immunita' e agevolazioni, una carta d'identita', specificando lo status del titolare. 4. Oltre ai privilegi e immunita' specificati nella sezione precedente, al Direttore dell'Ufficio a qualsiasi membro anziano del personale dell'Ufficio che agisce per conto del Direttore dell'Ufficio durante la sua assenza dal servizio, sono concessi i privilegi, le immunita' e le agevolazioni concessi agli Ambasciatori, purche' non cittadini o residenti permanenti in Italia. 5. L'Organizzazione comunica annualmente al Governo l'elenco del personale presso l'Ufficio stabilito in Italia e le eventuali variazioni.