(Accordo-art. XIII)
                            ARTICOLO XIII 
 
                    PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE 
 
1. Il Personale dell'Organizzazione gode, all'interno e nei confronti
della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunita': 
 
a) immunita' da procedimenti giudiziari per  quanto  riguarda  parole
pronunciate o scritte e tutti gli atti  da  esso  compiuti  in  veste
ufficiale, fermo restando che tale immunita' continua anche nei  casi
in cui le persone interessate abbiano  cessato  di  essere  personale
dell'Organizzazione o abbiano altrimenti  cessato  la  loro  funzione
ufficiale presso l'Organizzazione; 
 
b) immunita' dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, ai
sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche,  art.
36; 
 
c) ricevere, insieme ai propri familiari, le stesse  agevolazioni  di
rimpatrio dei diplomatici in tempi di crisi internazionale. 
 
2. Il Personale dell'Ufficio stabilito  in  Italia,  oltre  a  quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo, gode, nell'ambito  e  nei
confronti  della  Repubblica  italiana,  dei  seguenti  privilegi   e
immunita': 
 
a) immunita' da ogni forma di detenzione preventiva, salvo il caso di
flagranza, o di un reato commesso in Italia per  il  quale  la  legge
italiana prevede la reclusione non inferiore a  tre  anni,  nel  qual
caso  le  competenti  autorita'   italiane   ne   daranno   immediata
comunicazione al Direttore dell'Ufficio di tale arresto; 
 
b) esenzione, per coloro che non sono cittadini italiani  e  che  non
sono residenti permanenti in Italia, da qualsiasi  forma  di  imposta
diretta su stipendi, emolumenti, indennita'  e  altri  benefici  loro
corrisposti da o per conto dell'Organizzazione; 
 
c) esenzione, per il personale non cittadino italiano e non residente
permanente,  da  qualsiasi  forma  di  imposta  diretta  sui  redditi
provenienti da fonti esterne alla Repubblica italiana; 
 
d) esenzione nei confronti di loro stessi, dei propri coniugi e delle
persone  a  carico,  dalle  restrizioni  sull'immigrazione  e   dalla
registrazione degli stranieri; 
 
e) per i membri del personale che non siano cittadini italiani e  che
non sono residenti permanenti, liberta' di detenere all'interno della
Repubblica italiana o altrove, titoli esteri, valuta estera  e  conti
in qualsiasi valuta, altri beni mobili  e  immobili.  Tale  personale
potra' liberamente trasferire i propri titoli e valute  estere  fuori
della Repubblica Italiana, nei limiti e con le  modalita'  consentite
dalla normativa nazionale e  comunitaria  applicabile.  Il  personale
dell'Ufficio   potra',   durante   il   proprio    servizio    presso
l'Organizzazione o al  termine  di  tale  servizio,  prelevare  dalla
Repubblica Italiana le somme ricevute  dall'Organizzazione  in  Euro,
nonche' l'equivalente dell'intero importo  in  qualsiasi  valuta  che
abbia  portato  in  la  Repubblica  Italiana  attraverso   i   canali
autorizzati, nei limiti e con le modalita' consentiti dalla normativa
nazionale e comunitaria applicabile; 
 
f) il diritto per il personale non cittadino italiano e non residente
permanente di importare - in  esenzione  da  dazi  e  da  ogni  altro
tributo, divieto e restrizione - al momento della prima assunzione, i
loro mobili ed effetti personali, compreso un autoveicolo  usato,  in
una o piu' spedizioni separate che devono  essere  spedite  entro  un
termine  ragionevole,  e  comunque  entro  18  mesi  dalla  data   di
assunzione presso l'Ufficio stabilito in Italia. I veicoli  importati
esenti da dazi e tasse di cui al presente Accordo non potranno essere
venduti o ceduti a terzi senza  la  preventiva  autorizzazione  delle
Autorita' italiane e il pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse.
Qualora i suddetti dazi, tariffe e tasse  siano  stati  calcolati  in
relazione al valore  del  veicolo,  si  applicheranno  il  valore  al
momento della vendita e le tariffe  allora  in  vigore.  Il  suddetto
veicolo, importato in regime  di  esenzione  fiscale,  potra'  essere
successivamente venduto o ceduto a terzi da EFI previa autorizzazione
delle autorita' italiane e pagamento dei  relativi  dazi,  tariffe  e
tasse applicabili al momento della  vendita  o  del  trasferimento  e
relativi a il valore  della  merce  in  quel  momento.  Il  Personale
dell'Ufficio che non sia cittadino italiano e non sia permanentemente
residente nella Repubblica Italiana avra' il  corrispondente  diritto
esente da dazi, tasse e ogni altro prelievo di  esportare  mobili  ed
effetti, in una o piu' spedizioni separate al momento della  partenza
dal loro inviare; 
 
g) inoltre, il diritto per il personale non cittadino italiano e  non
residente permanente, di acquistare, in franchigia da dazi e da  ogni
altro tributo, divieto e restrizione all'importazione, un autoveicolo
nuovo al  momento  della  prima  nomina.  Tale  diritto  deve  essere
esercitato entro 18 mesi dalla data di inizio del rapporto di  lavoro
presso l'Ufficio stabilito in Italia. Tale veicolo  non  puo'  essere
venduto prima di 36 mesi dalla data di acquisto. 
 
3. Il Governo rilascia al personale dell'Ufficio stabilito in Italia,
ai familiari  e  agli  aventi  diritto  a  privilegi  e  immunita'  e
agevolazioni, una  carta  d'identita',  specificando  lo  status  del
titolare. 
 
4.  Oltre  ai  privilegi  e  immunita'  specificati   nella   sezione
precedente, al Direttore dell'Ufficio a qualsiasi membro anziano  del
personale  dell'Ufficio  che   agisce   per   conto   del   Direttore
dell'Ufficio durante la sua assenza dal  servizio,  sono  concessi  i
privilegi, le immunita' e le agevolazioni concessi agli Ambasciatori,
purche' non cittadini o residenti permanenti in Italia. 
 
5. L'Organizzazione comunica  annualmente  al  Governo  l'elenco  del
personale  presso  l'Ufficio  stabilito  in  Italia  e  le  eventuali
variazioni.