(Accordo-art. XIV)
                            ARTICOLO XIV 
 
            ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO PER I FAMILIARI 
 
1. I familiari facenti  parte  del  nucleo  familiare  del  Personale
stabilito in Italia possono svolgere in Italia un lavoro  autonomo  o
salariato ai sensi della legge italiana. 
 
2. Ai sensi del comma 1, il Ministero degli  Affari  Esteri  e  della
Cooperazione Internazionale rilascia un tesserino  di  riconoscimento
ai familiari impegnati nell'attivita' lavorativa.