(Accordo-art. XV)
                             ARTICOLO XV 
 
FINALITA' DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA'  E  COLLABORAZIONE  CON  LE
                    AUTORITA' ITALIANE COMPETENTI 
 
1. I privilegi e le  immunita'  previsti  dagli  articoli  XIII  sono
conferiti  nell'interesse  dell'Organizzazione  e  non  a   vantaggio
personale dei singoli. Le autorita' specificate nel paragrafo  2  del
presente  articolo  hanno  il  diritto  e  il  dovere   di   revocare
l'immunita' ogniqualvolta cio' ostacoli  il  corso  della  giustizia.
Tale   revoca   dell'immunita'   non   pregiudica    gli    interessi
dell'Organizzazione. 
 
2. Le autorita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono: 
 
(a) il Comitato direttivo nei confronti del Direttore; 
 
(b) il Direttore nei  confronti  degli  altri  membri  del  personale
dell'organizzazione e dell'Organizzazione stessa. 
 
3.  L'organizzazione,   l'Ufficio   e   il   personale   dell'Ufficio
collaborano con le Autorita'  italiane  per  facilitare  la  corretta
amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle  norme
di polizia e prevenire  il  verificarsi  di  abusi  in  relazione  ai
privilegi e alle immunita' previsti dal presente Accordo. 
 
4. Fermi restando i privilegi e le immunita' conferiti  dal  presente
Accordo, e' dovere di tutti coloro che godono  di  tali  privilegi  e
immunita' il rispetto delle leggi e dei regolamenti della  Repubblica
italiana. Tali persone hanno anche il dovere di non interferire negli
affari interni di tale Stato. 
 
5. Il presente accordo deve essere interpretato  alla  luce  del  suo
scopo principale di consentire all'Ufficio di svolgere pienamente  ed
efficacemente le sue funzioni. 
 
6. Il presente Accordo si applica a qualsiasi persona nell'ambito del
suo campo di applicazione, indipendentemente dal fatto che il Governo
mantenga  relazioni  diplomatiche  con  lo  Stato  cui  tale  persona
appartiene o meno, e indipendentemente dal fatto che lo Stato  a  cui
tale persona appartiene conceda un simile privilegio o  immunita'  ai
membri di rappresentanze diplomatiche o di cittadini della Repubblica
Italiana.