ARTICOLO XV FINALITA' DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA' E COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA' ITALIANE COMPETENTI 1. I privilegi e le immunita' previsti dagli articoli XIII sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio personale dei singoli. Le autorita' specificate nel paragrafo 2 del presente articolo hanno il diritto e il dovere di revocare l'immunita' ogniqualvolta cio' ostacoli il corso della giustizia. Tale revoca dell'immunita' non pregiudica gli interessi dell'Organizzazione. 2. Le autorita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono: (a) il Comitato direttivo nei confronti del Direttore; (b) il Direttore nei confronti degli altri membri del personale dell'organizzazione e dell'Organizzazione stessa. 3. L'organizzazione, l'Ufficio e il personale dell'Ufficio collaborano con le Autorita' italiane per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi e alle immunita' previsti dal presente Accordo. 4. Fermi restando i privilegi e le immunita' conferiti dal presente Accordo, e' dovere di tutti coloro che godono di tali privilegi e immunita' il rispetto delle leggi e dei regolamenti della Repubblica italiana. Tali persone hanno anche il dovere di non interferire negli affari interni di tale Stato. 5. Il presente accordo deve essere interpretato alla luce del suo scopo principale di consentire all'Ufficio di svolgere pienamente ed efficacemente le sue funzioni. 6. Il presente Accordo si applica a qualsiasi persona nell'ambito del suo campo di applicazione, indipendentemente dal fatto che il Governo mantenga relazioni diplomatiche con lo Stato cui tale persona appartiene o meno, e indipendentemente dal fatto che lo Stato a cui tale persona appartiene conceda un simile privilegio o immunita' ai membri di rappresentanze diplomatiche o di cittadini della Repubblica Italiana.