ARTICOLO XVIII RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. Eventuali controversie tra l'Organizzazione e il Governo relative all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo saranno risolte in via amichevole mediante negoziati diretti e consultazioni tra le Parti. 2. Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.