(Accordo-art. XVIII)
                           ARTICOLO XVIII 
 
                   RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
1. Eventuali controversie tra l'Organizzazione e il Governo  relative
all'interpretazione o all'attuazione  del  presente  Accordo  saranno
risolte in via amichevole mediante negoziati diretti e  consultazioni
tra le Parti. 
 
2. Il presente Accordo si applica  nel  pieno  rispetto  del  diritto
internazionale    applicabile    e    degli    obblighi     derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.