ARTICOLO XIX DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti si sono reciprocamente informate dell'espletamento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni e regolamenti interni. 2. Su richiesta di una delle Parti saranno avviate consultazioni in merito alla modifica del presente Accordo. Il presente Accordo puo' essere modificato previo consenso scritto tra le Parti. Le modifiche entrano in vigore con la stessa procedura prevista al comma 1 del presente articolo. 3. Il presente Accordo resta in vigore per tutto il tempo in cui l'Organizzazione mantiene una Sede nella Repubblica Italiana, salvo disdetta consensuale. Fatto a Helsinki il 15 luglio 2021, in lingua inglese, in due originali, tutti i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica Per l'Istituto Forestale Europeo Italiana