(Accordo-art. XIX)
                            ARTICOLO XIX 
 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le  Parti  si
sono  reciprocamente  informate  dell'espletamento  delle   procedure
previste dalle rispettive legislazioni e regolamenti interni. 
 
2. Su richiesta di una delle Parti saranno avviate  consultazioni  in
merito alla modifica del presente Accordo. Il presente  Accordo  puo'
essere modificato previo consenso scritto tra le Parti. Le  modifiche
entrano in vigore con la stessa procedura prevista  al  comma  1  del
presente articolo. 
 
3. Il presente Accordo resta in vigore per  tutto  il  tempo  in  cui
l'Organizzazione mantiene una Sede nella Repubblica  Italiana,  salvo
disdetta consensuale. 
 
Fatto a Helsinki il  15  luglio  2021,  in  lingua  inglese,  in  due
originali, tutti i testi facenti ugualmente fede. 
 
Per il Governo della Repubblica      Per l'Istituto Forestale Europeo 
Italiana