(Accordo-art. II)
                             ARTICOLO II 
 
                                SEDE 
 
1. La sede dell'Ufficio e' stabilita a Roma. 
 
2. Il Governo mette a disposizione dell'Ufficio, a  titolo  gratuito,
la sede la cui ubicazione e descrizione sono indicate nell'allegato. 
 
3. Al fine di  agevolare  l'applicazione  del  presente  Accordo,  il
Direttore  dell'Ufficio  comunica  al  Governo  ogni  occupazione  di
terreni o fabbricati in Italia, diversa da quelle di cui al comma  2,
per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Qualora  terreni  o
fabbricati  siano  temporaneamente  occupati  dall'Ufficio   per   lo
svolgimento delle sue  attivita'  istituzionali,  a  tali  terreni  e
fabbricati sara' riconosciuto lo status di Sede. 
 
4. La manutenzione ordinaria e le riparazioni della Sede comprese  le
attrezzature, gli arredi, i materiali e le  altre  strutture  fornite
dal governo, sono a carico  di  EFI,  previa  ricezione  di  apposita
fattura   e   documentazione    giustificativa.    La    manutenzione
straordinaria della Sede e' a carico del Governo.