ARTICOLO II SEDE 1. La sede dell'Ufficio e' stabilita a Roma. 2. Il Governo mette a disposizione dell'Ufficio, a titolo gratuito, la sede la cui ubicazione e descrizione sono indicate nell'allegato. 3. Al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo, il Direttore dell'Ufficio comunica al Governo ogni occupazione di terreni o fabbricati in Italia, diversa da quelle di cui al comma 2, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Qualora terreni o fabbricati siano temporaneamente occupati dall'Ufficio per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, a tali terreni e fabbricati sara' riconosciuto lo status di Sede. 4. La manutenzione ordinaria e le riparazioni della Sede comprese le attrezzature, gli arredi, i materiali e le altre strutture fornite dal governo, sono a carico di EFI, previa ricezione di apposita fattura e documentazione giustificativa. La manutenzione straordinaria della Sede e' a carico del Governo.