ARTICOLO III INVIOLABILITA' DELLA SEDE 1. La sede e' inviolabile. Nessun soggetto che eserciti un'autorita' pubblica nella Repubblica Italiana potra' entrare nella Sede per svolgere alcuna funzione se non con il consenso del Direttore dell'Ufficio. 2. In caso di calamita' naturale, incendio o qualsiasi altra emergenza che costituisca una minaccia immediata per la vita umana, si presuppone il consenso del Direttore dell'Ufficio. 3. L'Ufficio non puo' essere utilizzato in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni dell'Organizzazione.