(Accordo-art. III)
                            ARTICOLO III 
 
                      INVIOLABILITA' DELLA SEDE 
 
1. La sede e' inviolabile. Nessun soggetto che eserciti  un'autorita'
pubblica nella Repubblica Italiana  potra'  entrare  nella  Sede  per
svolgere alcuna  funzione  se  non  con  il  consenso  del  Direttore
dell'Ufficio. 
 
2.  In  caso  di  calamita'  naturale,  incendio  o  qualsiasi  altra
emergenza che costituisca una minaccia immediata per la  vita  umana,
si presuppone il consenso del Direttore dell'Ufficio. 
 
3. L'Ufficio non  puo'  essere  utilizzato  in  alcun  modo  che  sia
incompatibile con le funzioni dell'Organizzazione.