(Accordo-art. V)
                             ARTICOLO V 
 
                   SERVIZI PUBBLICI PRESSO LA SEDE 
 
1. Per consentire all'Organizzazione  di  svolgere  le  sue  funzioni
agevolmente, il Governo adotta le ragionevoli  misure  per  garantire
che la Sede sia fornita dei necessari servizi pubblici.