ARTICOLO IX AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 1. Senza essere soggetto ad alcun controllo finanziario, regolamento o moratoria di alcun genere, per il raggiungimento dei propri fini costituzionali l'Ufficio puo' liberamente: a) acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e detenerli e disporne; b) mantenere e gestire conti, fondi, dotazioni o altri strumenti finanziari in valuta estera o locale in qualsiasi valuta della Repubblica Italiana; c) trasferire i propri fondi, titoli, valute e altri elementi di valore verso o dalla Repubblica Italiana, verso o da qualsiasi altro Paese, o all'interno della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta da esso detenuta in qualsiasi altra valuta.