Articolo 29 Affari marittimi In conformita' delle norme di diritto internazionale figuranti nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 («UNCLOS»), le parti promuovono il dialogo sugli affari marittimi, ne migliorano la comprensione reciproca e collaborano per promuovere: a) lo Stato di diritto in questo ambito, comprese le liberta' di navigazione e di sorvolo e le altre liberta' dell'alto mare di cui all'articolo 87 dell'UNCLOS; b) la conservazione a lungo termine, la gestione sostenibile e una migliore conoscenza degli ecosistemi e delle risorse non biologiche dei mari e degli oceani in conformita' del diritto internazionale applicabile.