(Accordo-art. 29)
                             Articolo 29 
 
                          Affari marittimi 
 
  In conformita' delle  norme  di  diritto  internazionale  figuranti
nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata
a Montego Bay il 10 dicembre 1982 («UNCLOS»), le parti promuovono  il
dialogo  sugli  affari  marittimi,  ne  migliorano  la   comprensione
reciproca e collaborano per promuovere: 
  a) lo Stato di diritto in questo ambito, comprese  le  liberta'  di
navigazione e di sorvolo e le altre liberta' dell'alto  mare  di  cui
all'articolo 87 dell'UNCLOS; 
  b) la conservazione a lungo termine, la gestione sostenibile e  una
migliore conoscenza degli ecosistemi e delle risorse  non  biologiche
dei mari e degli oceani in  conformita'  del  diritto  internazionale
applicabile.