Articolo 33 Lotta contro la corruzione e la criminalita' organizzata Le parti intensificano la cooperazione nel prevenire e combattere la corruzione e la criminalita' organizzata transnazionale, compresi il traffico di armi da fuoco e la criminalita' economica e finanziaria, anche attraverso la promozione, ove opportuno, di accordi internazionali pertinenti.