(Accordo-art. 33)
                             Articolo 33 
 
      Lotta contro la corruzione e la criminalita' organizzata 
 
  Le parti intensificano la cooperazione nel prevenire  e  combattere
la corruzione e la criminalita' organizzata transnazionale,  compresi
il  traffico  di  armi  da  fuoco  e  la  criminalita'  economica   e
finanziaria,  anche  attraverso  la  promozione,  ove  opportuno,  di
accordi internazionali pertinenti.