(Accordo-art. 41)
                             Articolo 41 
 
                               Cultura 
 
  1. Le parti si adoperano per rafforzare lo scambio di  persone  che
svolgono attivita' relative alla cultura e  di  opere  d'arte  e  per
attuare,  ove  opportuno,  iniziative  congiunte  in  diversi  ambiti
culturali, comprese le opere audiovisive come i film. 
  2. Le parti incoraggiano  il  dialogo  e  la  cooperazione  tra  le
rispettive societa' civili e istituzioni negli ambiti  culturali  per
rafforzare la conoscenza e la comprensione reciproche. 
  3. Le parti si sforzano di collaborare sulle questioni di reciproco
interesse nei  pertinenti  consessi  internazionali,  in  particolare
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la  scienza  e
la cultura, al fine di perseguire obiettivi comuni e di promuovere la
diversita' culturale e la tutela del patrimonio culturale.