(Accordo-art. 45)
                             Articolo 45 
 
                       Definizione delle parti 
 
  Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i
suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri,  secondo  le
rispettive competenze, da un lato, e il Giappone, dall'altro.