(Protocollo aggiuntivo-art. 2)
    Art. 2 (Rafforzamento dell'applicazione della Convenzione) 
 
    1. Il gruppo  permanente  di  vigilanza  istituito  conformemente
all'articolo  10  della  Convenzione   sorveglia   l'applicazione   e
l'attuazione della Convenzione da parte di ognuna della  Parti.  Tale
supervisione e' effettuata da  una  squadra  di  valutazione,  i  cui
membri sono nominati a tal fine dal gruppo permanente di vigilanza. I
membri della squadra di valutazione sono nominati in  funzione  delle
loro avverate competenze nel settore della lotta antidoping. 
    2. La  squadra  di  valutazione  esamina  il  rapporto  nazionale
precedentemente  inoltrato  dalla  Parte  interessata  e  procede  se
necessario a ispezioni sul posto. Sulla base delle sue  constatazioni
relative  all'attuazione  della  Convenzione,  sottopone  al   gruppo
permanente di vigilanza un rapporto di  valutazione  comprendente  le
sue conclusioni e le sue eventuali  raccomandazioni.  I  rapporti  di
valutazione sono pubblici. La  Parte  interessata  e'  autorizzata  a
prendere posizione  in  merito  alle  conclusioni  della  squadra  di
valutazione;  tale  presa  di  posizione  e'  parte  integrante   del
rapporto. 
    3. L'allestimento dei rapporti  nazionali  e  l'esecuzione  delle
ispezioni di valutazione hanno luogo  conformemente  a  un  programma
approvato dal gruppo permanente di vigilanza e d'intesa con le  Parti
interessate.  Le  Parti  autorizzano  l'ispezione  della  squadra  di
valutazione e si impegnano a rafforzare i pertinenti organi nazionali
ai fini della piena collaborazione con quest'ultima. 
    4. Le modalita' pratiche delle valutazioni (compreso  uno  schema
approvato per  la  valutazione  dell'attuazione  della  Convenzione),
delle ispezioni e della vigilanza sono stabilite  in  un  regolamento
approvato dal gruppo permanente di vigilanza.