Art. 2 (Rafforzamento dell'applicazione della Convenzione) 1. Il gruppo permanente di vigilanza istituito conformemente all'articolo 10 della Convenzione sorveglia l'applicazione e l'attuazione della Convenzione da parte di ognuna della Parti. Tale supervisione e' effettuata da una squadra di valutazione, i cui membri sono nominati a tal fine dal gruppo permanente di vigilanza. I membri della squadra di valutazione sono nominati in funzione delle loro avverate competenze nel settore della lotta antidoping. 2. La squadra di valutazione esamina il rapporto nazionale precedentemente inoltrato dalla Parte interessata e procede se necessario a ispezioni sul posto. Sulla base delle sue constatazioni relative all'attuazione della Convenzione, sottopone al gruppo permanente di vigilanza un rapporto di valutazione comprendente le sue conclusioni e le sue eventuali raccomandazioni. I rapporti di valutazione sono pubblici. La Parte interessata e' autorizzata a prendere posizione in merito alle conclusioni della squadra di valutazione; tale presa di posizione e' parte integrante del rapporto. 3. L'allestimento dei rapporti nazionali e l'esecuzione delle ispezioni di valutazione hanno luogo conformemente a un programma approvato dal gruppo permanente di vigilanza e d'intesa con le Parti interessate. Le Parti autorizzano l'ispezione della squadra di valutazione e si impegnano a rafforzare i pertinenti organi nazionali ai fini della piena collaborazione con quest'ultima. 4. Le modalita' pratiche delle valutazioni (compreso uno schema approvato per la valutazione dell'attuazione della Convenzione), delle ispezioni e della vigilanza sono stabilite in un regolamento approvato dal gruppo permanente di vigilanza.