(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
                            Giurisdizione 
 
   1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la
sua giurisdizione relativamente ai reati di cui agli articoli 5,6 8 e
23 della presente Convenzione, quando: 
    a) Il reato e' stato commesso sul suo territorio; oppure 
    b) Il reato e' stato commesso a bordo di una nave  che  batte  la
sua bandiera, o di un velivolo  immatricolato  conformemente  al  suo
diritto interno al momento della perpetrazione del reato. 
   2. Fatto salvo quanto  disposto  dall'articolo  4  della  presente
Convenzione,  uno  Stato  Parte  puo'  altresi'  dichiarare  la   sua
giurisdizione in relazione a tali reati quando: 
    (a) il reato e' stato commesso ai danni di un suo cittadino; 
    (b) il reato e' stato commesso da uno dei suoi cittadini o da una 
persona aploide che risiede stabilmente sul suo territorio; oppure 
    (c) Il reato e': 
     (i) Uno fra quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo
1, della presente Convenzione ed e' stato commesso al  di  fuori  del
suo territorio  in  vista  di  commettere  un  grave  reato  sul  suo
territorio; 
     (ii)  Uno  fra  quelli  stabiliti  ai  sensi  dell'articolo   6,
paragrafo 1, b) (ii), della presente Convenzione ed e' commesso al di
fuori del suo territorio in vista di commettere un reato stabilito ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 a) (i)  o  (ii)  o  b)  (i)  della
presente Convenzione sul suo territorio; 
   3.  Ai  fini  dell'articolo  16,  paragrafo  10   della   presente
Convenzione,  ogni  Stato  Parte  adotta  le  misure  necessarie  per
stabilire la sua giurisdizione in relazione  ai  reati  di  cui  alla
presente Convenzione, quando il presunto  autore  si  trova  sul  suo
territorio e non viene estradato per il solo motivo  che  e'  un  suo
cittadino. 
   4. Ogni Stato Parte puo' altresi' adottare misure  necessarie  per
stabilire la sua giurisdizione riguardo ai reati di cui alla presente
Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio  ed
esso non lo estrada. 
   5. Se uno Stato Parte che esercita la sua giurisdizione  ai  sensi
del paragrafo 1 o 2 del presente articolo e' stato  informato,  o  e'
venuto a conoscenza in altro modo, che uno o piu' Stati Parte  stanno
conducendo  un'indagine,   un'azione   penale   o   un   procedimento
giudiziario  in  relazione  alla  stessa  condotta,   le   competenti
autorita' di quegli Stati Parti si consultano, laddove opportuno,  al
fine di coordinare le loro azioni. 
   6. Senza pregiudizio  per  le  norme  del  diritto  internazionale
generale,  la  presente  Convenzione  non  esclude   l'esercizio   di
qualsiasi  giurisdizione  penale  determinata  da  uno  Stato   Parte
conformemente al suo diritto interno.