Articolo 15 Giurisdizione 1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione relativamente ai reati di cui agli articoli 5,6 8 e 23 della presente Convenzione, quando: a) Il reato e' stato commesso sul suo territorio; oppure b) Il reato e' stato commesso a bordo di una nave che batte la sua bandiera, o di un velivolo immatricolato conformemente al suo diritto interno al momento della perpetrazione del reato. 2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 della presente Convenzione, uno Stato Parte puo' altresi' dichiarare la sua giurisdizione in relazione a tali reati quando: (a) il reato e' stato commesso ai danni di un suo cittadino; (b) il reato e' stato commesso da uno dei suoi cittadini o da una persona aploide che risiede stabilmente sul suo territorio; oppure (c) Il reato e': (i) Uno fra quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della presente Convenzione ed e' stato commesso al di fuori del suo territorio in vista di commettere un grave reato sul suo territorio; (ii) Uno fra quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, b) (ii), della presente Convenzione ed e' commesso al di fuori del suo territorio in vista di commettere un reato stabilito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 a) (i) o (ii) o b) (i) della presente Convenzione sul suo territorio; 3. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 10 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione, quando il presunto autore si trova sul suo territorio e non viene estradato per il solo motivo che e' un suo cittadino. 4. Ogni Stato Parte puo' altresi' adottare misure necessarie per stabilire la sua giurisdizione riguardo ai reati di cui alla presente Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada. 5. Se uno Stato Parte che esercita la sua giurisdizione ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente articolo e' stato informato, o e' venuto a conoscenza in altro modo, che uno o piu' Stati Parte stanno conducendo un'indagine, un'azione penale o un procedimento giudiziario in relazione alla stessa condotta, le competenti autorita' di quegli Stati Parti si consultano, laddove opportuno, al fine di coordinare le loro azioni. 6. Senza pregiudizio per le norme del diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l'esercizio di qualsiasi giurisdizione penale determinata da uno Stato Parte conformemente al suo diritto interno.