(Convenzione - art. 16)
                             Articolo 16 
                            Estradizione 
 
   1. Il  presente  articolo  si  applica  ai  reati  previsti  dalla
presente Convenzione o nei casi in cui il reato di  cui  all'articolo
3, paragrafo 1 a) o  b)  implichi  il  coinvolgimento  di  un  gruppo
criminale organizzato,  e  la  persona  oggetto  della  richiesta  di
estradizione si trovi nello Stato Parte richiesto, a  condizione  che
il reato per il quale si  richiede  l'estradizione  sia  punibile  ai
sensi della legge interna sia dello Stato Parte richiedente che dello
Stato Parte richiesto. 
   2. Se la richiesta di estradizione riguarda diversi singoli  reati
gravi, alcuni dei quali non sono previsti dal presente  articolo,  lo
Stato Parte richiesto puo' applicare il  presente  articolo  anche  a
detti reati. 
   3.  I  reati  contemplati  dal  presente  articolo  devono  essere
considerati come reati per i quali si puo' chiedere l'estradizione ai
sensi dei trattati di estradizione vigenti tra gli Stati  Parte.  Gli
Stati Parte s'impegnano ad inserire tali reati come reati per i quali
si puo' chiedere l'estradizione in tutti i trattati  di  estradizione
che dovessero essere conclusi tra loro. 
   4. Se uno Stato Parte che subordina  l'estradizione  all'esistenza
di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato
Parte con il quale non esiste alcun trattato  di  estradizione,  esso
puo' considerare la presente Convenzione quale  fondamento  giuridico
per l'estradizione  in  relazione  ai  reati  previsti  dal  presente
articolo. 
   5. Gli Stati Parte che subordinano l'estradizione all'esistenza di
un trattato devono: 
    (a) al momento del  deposito  del  loro  strumento  di  ratifica,
accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, informare  il
Segretario Generale delle Nazioni Unite circa la loro  disponibilita'
ad  accettare  la  Convenzione  come  fondamento  giuridico  per   la
cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte della 
Convenzione; e 
    (b) nel caso in cui non accettino la Convenzione come  fondamento
giuridico per la cooperazione in  materia  di  estradizione,  tentare
eventualmente, di concludere trattati in materia di estradizione  con
altri Stati Parte  della  Convenzione  ai  fini  dell'attuazione  del
presente articolo. 
   6.  Gli   Stati   Parte   che   non   subordinano   l'estradizione
all'esistenza di un trattato devono riconoscere i reati  previsti  al
presente articolo come reati reciprocamente estradabili. 
   7. L'estradizione e' soggetta alle condizioni previste dalla legge
interna dello Stato Parte richiesto o dai  trattati  di  estradizione
applicabili, che comprendono, tra l'altro, le condizioni relative  ai
requisiti minimi di pena previsti per l'estradizione e  i  motivi  in
base  alle  quali   lo   Stato   Parte   richiesto   puo'   rifiutare
l'estradizione. 
   8. Gli Stati Parti si adoperano, fatto salvo quanto previsto dalle
proprie leggi interne, per accelerare le procedure di estradizione  e
semplificare i relativi  requisiti  probatori  per  i  reati  cui  si
applica il presente articolo. 
   9. Fatte salve le disposizioni delle rispettive  leggi  interne  e
dei rispettivi trattati di estradizione,  lo  Stato  Parte  richiesto
puo', a condizione che le circostanze  lo  richiedano  e  ve  ne  sia
l'urgenza, nonche' su richiesta dello Stato Parte richiedente,  porre
in stato di custodia la persona di cui si chiede l'estradizione e che
si trova sul proprio  territorio,  oppure  adottare  le  misure  piu'
idonee ad assicurare la  sua  presenza  durante  il  procedimento  di
estradizione. 
   10. Uno Stato Parte sul cui territorio viene scoperto un  presunto
colpevole, nel caso in cui non proceda all'estradizione per un  reato
previsto dal presente articolo solo per il motivo che  detta  persona
e' un suo cittadino, e' obbligato, su richiesta dello Stato Parte che
richiede l'estradizione, a trasmettere senza  indugio  il  caso  alle
proprie  autorita'  competenti  per   procedere   penalmente.   Dette
autorita' dovranno decidere e condurre il procedimento con le  stesse
modalita' con cui viene trattato qualsiasi altro  grave  reato  dalla
legge interna  dello  Stato  Parte.  Gli  Stati  Parti  in  questione
collaborano,  in  particolare  per  cio'  che  riguarda  gli  aspetti
procedurali  e  probatori  al   fine   di   assicurare   l'efficienza
dell'azione penale. 
   11. Quando uno Stato Parte e' autorizzato, ai sensi della  propria
legge, ad estradare o  altrimenti  consegnare  un  proprio  cittadino
solamente a condizione che esso venga restituito allo Stato Parte per
scontare l'eventuale condanna inflitta a seguito  di  un  processo  o
procedimento per il quale e'  stata  richiesta  l'estradizione  o  la
consegna della persona, e detto Stato Parte  e  lo  Stato  Parte  che
richiede l'estradizione della persona  in  questione  concordano  con
questa opzione e con gli altri termini che essi riterranno opportuni,
tale estradizione o consegna condizionata e' sufficiente  a  liberare
dall'obbligo stabilito al paragrafo 10 del presente articolo. 
   12. Qualora  l'estradizione  richiesta  per  l'esecuzione  di  una
condanna,  venisse  rifiutata  perche'  la  persona  interessata   e'
cittadino dello Stato Parte richiesto, la Parte richiesta  puo',  nel
caso  in  cui  il  proprio  ordinamento  interno  lo  preveda  e   in
conformita' ai requisiti di detto  ordinamento,  su  richiesta  della
Parte richiedente,  prendere  in  considerazione  l'esecuzione  della
condanna,   o   il   residuo   della   stessa,   imposta   ai   sensi
dell'ordinamento dello Stato Parte nel cui territorio si trovi  detta
persona. 
   13. Alla persona contro la quale si procede penalmente per i reati
previsti dal  presente  articolo  e'  garantito  un  giusto  ed  equo
trattamento durante tutte le  fasi  del  procedimento,  ivi  compreso
godimento  di  tutti  i  diritti  e  delle  garanzie  fornite   dalla
legislazione interna dello Stato Parte nel cui  territorio  si  trovi
detta persona. 
   14. Nulla della presente Convenzione deve essere interpretato come
imposizione dell'obbligo di estradare se lo Stato Parte richiesto  ha
fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta  al  fine
di perseguire o punire una persona a  causa  del  suo  sesso,  razza,
religione, nazionalita',  origine  etnica  o  idee  politiche  e  che
l'accettazione della  richiesta  possa  essere  pregiudizievole  alla
posizione di detta persona  a  causa  di  uno  qualunque  dei  motivi
specificati. 
   15. Gli  Stati  Parti  non  possono  rifiutare  una  richiesta  di
estradizione esclusivamente in considerazione del fatto che il  reato
implichi anche questioni di materia fiscale. 
   16. Prima di rifiutare una richiesta  di  estradizione,  lo  Stato
Parte richiesto,  se  opportuno,  si  consulta  con  lo  Stato  Parte
richiedente in modo da fornirgli ogni possibilita' di  presentare  le
proprie  opinioni  e  di  fornire  informazioni  relative  alle   sue
affermazioni. 
   17. Gli Stati Parti devono cercare di concludere accordi o  intese
bilaterali e  multilaterali  allo  scopo  di  accrescere  l'efficacia
dell'estradizione.