(Convenzione - art. 29)
                             Articolo 29 
                  Formazione e assistenza tecnica. 
 
   1. Ciascuno Stato Parte avvia, sviluppa o migliora, nella  maniera
necessaria, specifici programmi di formazione del  proprio  personale
investigativo e giudiziario, inclusi pubblici  ministeri,  magistrati
impegnati nelle indagini e  personale  delle  dogane,  nonche'  altri
funzionari   incaricati   della   prevenzione,   identificazione    e
repressione  dei  reati  di  cui  alla  presente  Convenzione.   Tali
programmi possono includere  assegnazioni  provvisorie  e  scambi  di
personale e riguardare, in particolare e nei limiti consentiti  dalle
leggi nazionali, quanto segue: 
    (a) metodi usati nella prevenzione, identificazione  e  controllo
dei reati di cui alla presente Convenzione; 
    (b) itinerari e tecniche  utilizzati  da  persone  sospettate  di
essere implicate in reati di cui  alla  presente  Convenzione,  anche
negli Stati di transito, ed adeguate contromisure; 
    (c) monitoraggio dei movimenti del contrabbando; 
    (d) individuazione e monitoraggio dei movimenti dei  proventi  di
reato, beni, attrezzature ed altri strumenti e metodi utilizzati  per
il  trasferimento,  l'occultamento  e  la  contraffazione   di   tali
proventi, beni, attrezzature ed altri strumenti, nonche'  dei  metodi
usati  per  combattere  il  riciclaggio  di  denaro  ed  altri  reati
finanziari; 
    (e) raccolta delle prove; 
    (f) tecniche di controllo delle zone di libero scambio e di porto
franco; 
    (g) aggiornate attrezzature e  tecniche  d'indagine,  inclusa  la
sorveglianza elettronica, le consegne  controllate  e  le  operazioni
sotto copertura; 
    (h)   metodi   utilizzati   nella   lotta    alla    criminalita'
transnazionale organizzata che richiedono l'uso di' computer, di reti
di telecomunicazioni o altre forme di tecnologia moderna; 
    (i) metodi utilizzati per  la  protezione  delle  vittime  e  dei
testimoni. 
   2. Gli Stati Parte si assistono vicendevolmente nel  progettare  o
attuare la  ricerca  ed  i  programmi  di  formazione  finalizzati  a
condividere la competenza nelle aree  a  cui  si  fa  riferimento  al
paragrafo 1 del presente articolo,  ed  a  tal  fine,  se  del  caso,
utilizzano congressi  e  seminari  regionali  ed  internazionali  per
promuovere la cooperazione e stimolare la discussione su problemi  di
reciproco interesse, inclusi i  problemi  e  le  necessita'  speciali
degli Stati di transito. 
   3. Gli Stati Parti promuovono la formazione e l'assistenza tecnica
che agevolano l'estradizione e  l'assistenza  giudiziaria  reciproca.
Tale formazione e assistenza tecnica possono includere la  formazione
linguistica, l'assegnazione provvisoria e lo  scambio  del  personale
presso le autorita' centrali o negli organismi responsabili. 
   4.  Nel  caso  di  esistenti  accordi  o   intese   bilaterali   o
multilaterali,  gli   Stati   Parte   intensificano,   nella   misura
necessaria,  gli  sforzi  per  aumentare  al  massimo  le   attivita'
operative  e   la   formazione   nell'ambito   delle   organizzazioni
internazionali e regionali e di altri  pertinenti  accordi  o  intese
bilaterali o multilaterali.