(Convenzione - art. 36)
                             Articolo 36 
       Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 
 
   l. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati
dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, ed in seguito presso la
Sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002. 
   2. La presente  Convenzione  e'  aperta  anche  alla  firma  delle
organizzazioni regionali d'integrazione economica, a  condizione  che
almeno uno Stato membro di tale organizzazione abbia  firmato  questa
Convenzione in conformita' al paragrafo 1 di questo articolo. 
   3. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione  o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o  approvazione
devono essere depositati presso il Segretario Generale delle  Nazioni
Unite.  Un'organizzazione  regionale  d'integrazione  economica  puo'
depositare il  suo  strumento  di  ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione, se almeno uno dei suoi Stati membri  lo  ha  fatto.  In
quello strumento  di  ratifica,  accettazione  o  approvazione,  tale
organizzazione deve dichiarare  l'ambito  della  sua  competenza  con
riferimento alle materie regolamentate  dalla  presente  Convenzione.
Tale  organizzazione  inoltre  informera'  il  depositario  di   ogni
rilevante modifica della portata della sua competenza. 
   4. La presente Convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato o,
organizzazione regionale d'integrazione economica di cui  almeno  uno
Stato membro sia  Parte  di  questa  Convenzione.  Gli  strumenti  di
adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle
Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale  d'integrazione  economica
al momento della sua adesione deve  dichiarare  l'ambito  della.  sua
competenza con  riferimento  alle  materie  regolamentate  da  questa
Convenzione. Tele organizzazione deve anche informare il  depositario
di qualsiasi modifica rilevante dell'ambito della sua competenza.