(Accordo - art. 6)
                             Articolo 6 
 
  Al fine di assicurare  un  collegamento  stradale  diretto  tra  le
regioni jugoslave del Collio e di Salcano, sara' costruita una strada
carrozzabile asfaltata, entro  due  anni  a  partire  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  Accordo,  secondo  il   tracciato
indicativo  risultante  dalla  carta  allegata  al  presente  Accordo
(Allegato II). 
  Una Commissione mista italo-jugoslava sara' incaricata di elaborare
il progetto tecnico dei lavori e di redigere il regolamento  relativo
all'uso della strada suddetta. 
  Tale strada, secondo le modalita'  che  saranno  convenute  tra  le
Autorita' di polizia e di dogana  dei  due  Paesi,  sara'  aperta  al
libero transito civile jugoslavo senza sosta in territorio  italiano.
Le responsabilita' relative al  controllo  della  circolazione  sulla
strada  in  questione  saranno  affidate  alle  Autorita'   jugoslave
competenti  secondo  le  modalita'  e  alle  condizioni  che  saranno
stabilite di comune accordo tra le competenti  Autorita'  italiane  e
jugoslave. 
  Il regime previsto al terzo comma del presente articolo restera' in
vigore per un periodo di 25 anni rinnovabile tacitamente per  periodi
successivi  della  durata  di  10  anni  ciascuno,   salvo   denuncia
preventiva da farsi due anni prima di ciascuna scadenza. 
  La Commissione mista citata al secondo comma del presente  articolo
sara' anche incaricata di esaminare il progetto tecnico relativo alla
strada da costruirsi per collegare i villaggi di Raune di Luico e  di
Cambresco  in  territorio  jugoslavo,   alle   condizioni   stabilite
nell'Allegato III.