(Allegato 2bis)
                                                       Allegato 2-bis 
 
 
 
NORME TRANSITORIE PER L'IMPORTAZIONE DALL'AUSTRIA, DALLA  SVIZZERA  E
JUGOSLAVIA DEI BOVINI DA RIPRODUZIONE DI RAZZA BRUNA E PEZZATA ROSSA 
 
 1. Identificazione dei soggetti 
    a) Austria: 
    In caso di illegibilita' di uno o piu' numeri del  tatuaggio,  la
ripetizione del tatuaggio deve essere documentata ufficialmente. 
    b) Svizzera: 
    I soggetti di razza pezzata rossa  potranno  essere  identificati
fino al 1° gennaio 1990 dalla marca ufficiale del  Libro  genealogico
e, in assenza  di  tatuaggio,  dalla  riproduzione  schematica  delle
pezzature (pupazzetto). 
2. Valutazione genetica del padre dei soggetti femminili 
   Fino a quando non verra' verificata l'equivalenza  dei  metodi  di
valutazione genetica applicati nei Paesi terzi con  quelli  applicati
in Italia, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988: 
    - si considera "non negativo" l'indice genetico del padre  quando
tale indice abbia un valore da "0" a "+ n" per la quantita' di latte; 
    - possono essere ammesse all'importazione dall'Austria, femmine i
cui padri non siano stati valutati geneticamente, e  dalla  Svizzera,
femmine i cui  padri  sono  sottoposti  a  prove  della  discendenza,
purche' la madre  del  padre  abbia  i  requisiti  minimi  produttivi
previsti dal  libro  genealogico  vacche  avanzato.  Sul  certificato
genealogico deve essere indicato se trattasi di  toro  "in  prove  di
progenie" o "non valutato geneticamente". 
   Non  e'  consentita  in  ogni  caso  l'importazione  di   soggetti
femminili i cui padri abbiano una valutazione genetica negativa. 
3. Mimini morfologici del soggetto e dei genitori. 
    a) Austria: 
    Potranno essere ammesse all'importazione: 
     - fino al 1° gennaio 1989: soggetti femminili le cui madri siano
sfornite di valutazione morfologica; 
    b) Svizzera: 
    - fino  al  1°  gennaio  1990  saranno  ammessi  all'importazione
soggetti femminili di razza bruna le  cui  valutazioni  morfologiche,
comprese quelle delle madri, non siano inferiori a: 
     P 3 - 2/3 - 2; 
     P 3 - 2/2 - 3; 
     P 2 - 3/3 - 2; 
     P 2 - 3/2 - 3. 
4. Minimi produttivi dei soggetti e delle ascendenti. 
    A) Razza bruna: 
     a) Minimi produttivi per le vacche con lattazioni chiuse  e  per
le madri dei soggetti senza lattazioni: 
    Minimi  attualmente  in  vigore:  aver  conseguito  le   seguenti
produzioni  minime  di  latte,  grasso  e  proteine  in  almeno   una
lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni. 
     - Con indice vacca non negativa (da 0 a + per il latte) e,  fino
al 31 maggio 1988, senza indice di vacca: 
 
    

  Eta' al parto          Latte kg     Grasso %       Prot. %
       ---                  ---         ---           --
fino a 3 anni. . . . .    3.600         3,7           3,2
da 3 a 4 anni. . . . .    4.000         3,7           3,2
oltre 4 anni . . . . .    4.500         3,7           3,2

                               oppure:

            Grasso kg              Prot. kg
         3,6%       3,5%       3,1%       3,0%
          --         --         --         -
          145        155        125        133
          160        170        138        145
          175        185        150        158

   La  compensazione  per percentuali in meno di proteine sara', fino
al 31 maggio 1988:

                              Prot. kg
                          3,1%       3,0%
                           --         -
                           120        129
                           133        142
                           147        154

     - Senza indice vacca:

  Eta' al parto          Latte kg     Grasso %       Prot. %
       ---                 ---          ---            --
fino a 3 anni. . . . .    4.000         3,7            3,2
da 3 a 4 anni. . . . .    4.500         3,7            3,2
oltre 4 anni . . . . .    5.000         3,7            3,2

                               oppure:

            Grasso kg              Prot. kg
         3,6%       3,5%       3,1%       3,0%
          --         --         --         -
          160        170        138        145
          175        185        150        158
          195        205        168        175

   La  compensazione  per percentuali in meno di proteine sara', fino
al 31 maggio 1988:

                              Prot. kg
                          3,1%       3,0%
                           --         -
                           133        142
                           147        154
                           164        172


    
 
     b) Minimi produttivi per  le  vacche  in  prima  lattazione  non
ancora chiusa o chiusa da non oltre un mese, la cui eta' al parto non
sia superiore ai 3 anni: 
     - aver conseguito nella lattazione ufficialmente  controllata  a
100 giorni kg 2.000 di latte con 3,7% di grasso e 3,2% di proteine. 
     c) Minimi produttivi per le nonne paterne (nel caso  in  cui  il
padre delle vacche e giovenche oggetto di importazione non sia  stato
valutato geneticamente): 
     Minimi  attualmente  in  vigore:  aver  conseguito  le  seguenti
produzioni  minime  in  latte,  grasso  e  proteine  in  almeno   una
lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni. 
   - Con indice vacca non negativo e, fino al 31 maggio  1988,  senza
indice vacca: 
 
    

  Eta' al parto          Latte kg     Grasso %       Prot. %
       ---                  ---         ---           --
fino a 3 anni. . . . .    3.600         3,7           3,2
da 3 a 4 anni. . . . .    4.000         3,7           3,2
oltre 4 anni . . . . .    4.500         3,7           3,2

                               oppure:

            Grasso kg              Prot.kg
         3,6%       3,5%       3,1%       3,0%
          --         --         --         -
          145        155        125        133
          160        170        138        145
          175        185        150        158

   La  rilevazione relativa alle proteine non e' richiesta fino al 1°
gennaio 1990.

   - Senza indice vacca:

  Eta' al parto          Latte kg     Grasso %       Prot. %
       ---                  ---         ---           --
fino a 3 anni. . . . .    4.000         3,7           3,2
da 3 a 4 anni. . . . .    4.500         3,7           3,2
oltre 4 anni . . . . .    5.000         3,7           3,2

                               oppure:

            Grasso kg              Prot.kg
         3,6%       3,5%       3,1%       3,0%
          --         --         --         -
          160        170        138        145
          175        185        150        158
          195        205        168        175


    
 
   La rilevazione relativa alle proteine non e' richiesta fino al  1°
gennaio 1990. 
    B) Razza pezzata rossa: 
     a) Minimi produttivi per le vacche con lattazioni chiuse  e  per
le madri dei soggetti senza lattazioni: 
     Mimini  attualmente  in  vigore:  aver  conseguito  le  seguenti
produzioni  minime  di  latte,  grasso  e  proteine  in  almeno   una
lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni: 
 
    

    - Senza indice vacca:

  Eta' del parto                Latte kg     Grasso %       Prot. %
       ---                         ---         ---           --
1° latt. (fino a 3 anni). . . .  3.200         3,7           3,2
2° latt. (fino a 4 anni). . . .  3.700         3,7           3,2
3° latt. (fino a 5 anni e oltre) 4.200         3,7           3,2

      - Con indice vacca non negativo, per le bovine originarie dalla
Svizzera, fino al 1° gennaio 1987:

  Eta' del parto                Latte kg     Grasso %       Prot. %
       ---                         ---         ---           --
1° latt. (fino a 3 anni). . . .  2.900         3,7           3,2
2° latt. (fino a 4 anni). . . .  3.400         3,7           3,2
3° latt. (fino a 5 anni e oltre) 3.900         3,7           3,2

   Compensazione  di  kg  in  piu'  di latte per produzioni di grasso
inferiori al 3,7%:

                                Grasso
                       3,6%      3,5%      3,4%
                        --        --        -
                        200       400       600


    
 
e fino al 31 maggio 1988: compensazione di kg 500 in  piu'  di  latte
per le singole lattazioni per produzioni  di  proteine  inferiori  al
3,2% e non meno del 3,1%. 
     b) Minimi produttivi per  le  vacche  in  prima  lattazione  non
ancora chiusa o chiusa da non oltre 1 mese, la cui eta' al parto  non
sia superiore ai 3 anni: 
     - aver conseguito nella lattazione ufficialmente  controllata  a
100 giorni: kg 1.800 di latte con 3,7% di grasso e 3,2% di  proteine.
c) Minimi produttivi per le nonne paterne (nel caso in cui  il  padre
delle vacche e  giovenche  oggetto  di  importazione  non  sia  stato
valutato geneticamente): 
     Minimi  attualmente  in  vigore:  aver  conseguito  le  seguenti
produzioni  minime  di  latte,  grasso  e  proteine  in  almeno   una
lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni: 
 
    

  Eta' del parto                Latte kg     Grasso %       Prot. %
       ---                         ---         ---           --
1° latt. (fino a 3 anni). . . .   3.200        3,7           3,2
2° latt. (fino a 4 anni). . . .   3.700        3,7           3,2
3° latt. (fino a 5 anni e oltre)  4.200        3,7           3,2

   La  rilevazione relativa alle proteine non e' richiesta fino al 1°
gennaio 1990.
   Compensazione  di  kg  in  piu'  di latte per produzioni di grasso
inferiori al 3,7%:

                                Grasso
                       3,6%      3,5%      3,4%
                        --        --        -
                        200       400       600


    
 
5. Certificati genealogici e relative indicazioni. 
    a)  -  le  organizzazioni  che  non  dispongono  di  un   sistema
meccanografico  per  la  compilazione  dei  certificati  genealogici,
contraddistinte nell'allegato 1 con un asterisco, potranno compilare,
fino al 1° gennaio  1989  i  certificati  medesimi  con  scrittura  a
macchina.  La  deroga,  per  quanto   riguarda   la   Schweizerisches
Braunviehzuctverband di Zug (Svizzera), e'  limitata  ai  cantoni  di
Glorona, Grigioni, Uri, Svitto e Untervaldo. 
    -   L'organizzazione   Schwezerisches   Fleckviezuchtverband   di
Zollikofen (Svizzera)  potra'  -  fino  al  1°  gennaio  1989  -  far
accompagnare il certificato genealogico, scritto solo  in  parte  con
sistema  meccanografico,  con  un  estratto  del  Libro  genealogico,
compilato  con  sistema  meccanografico,  che  confermi,  oltre  alla
identificazione  dell'animale,  i  dati  contenuti   sul   rispettivo
certificato genealogico. 
    b) Possono essere ammessi all'importazione  fino  al  1°  gennaio
1990: 
    - soggetti i cui certificati genealogici riportano, per le nonne,
la lattazione piu' favorevole e la media delle lattazioni anziche' la
prima, la seconda e la piu' favorevole delle lattazioni stesse; 
    - soggetti femminili le cui madri abbiano almeno  una  lattazione
completa dei dati relativi alla qualita'  di  latte,  %  di  sostanze
grasse e di proteine, con i minimi previsti; 
    - soggetti femminili le cui nonne siano sfornite  di  rilevazione
relativa alle sostanze proteiche del latte. 
   Tutti i dati disponibili debbono in ogni caso essere riportati sul
certificato genealogico.