Allegato 2-bis NORME TRANSITORIE PER L'IMPORTAZIONE DALL'AUSTRIA, DALLA SVIZZERA E JUGOSLAVIA DEI BOVINI DA RIPRODUZIONE DI RAZZA BRUNA E PEZZATA ROSSA 1. Identificazione dei soggetti a) Austria: In caso di illegibilita' di uno o piu' numeri del tatuaggio, la ripetizione del tatuaggio deve essere documentata ufficialmente. b) Svizzera: I soggetti di razza pezzata rossa potranno essere identificati fino al 1° gennaio 1990 dalla marca ufficiale del Libro genealogico e, in assenza di tatuaggio, dalla riproduzione schematica delle pezzature (pupazzetto). 2. Valutazione genetica del padre dei soggetti femminili Fino a quando non verra' verificata l'equivalenza dei metodi di valutazione genetica applicati nei Paesi terzi con quelli applicati in Italia, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988: - si considera "non negativo" l'indice genetico del padre quando tale indice abbia un valore da "0" a "+ n" per la quantita' di latte; - possono essere ammesse all'importazione dall'Austria, femmine i cui padri non siano stati valutati geneticamente, e dalla Svizzera, femmine i cui padri sono sottoposti a prove della discendenza, purche' la madre del padre abbia i requisiti minimi produttivi previsti dal libro genealogico vacche avanzato. Sul certificato genealogico deve essere indicato se trattasi di toro "in prove di progenie" o "non valutato geneticamente". Non e' consentita in ogni caso l'importazione di soggetti femminili i cui padri abbiano una valutazione genetica negativa. 3. Mimini morfologici del soggetto e dei genitori. a) Austria: Potranno essere ammesse all'importazione: - fino al 1° gennaio 1989: soggetti femminili le cui madri siano sfornite di valutazione morfologica; b) Svizzera: - fino al 1° gennaio 1990 saranno ammessi all'importazione soggetti femminili di razza bruna le cui valutazioni morfologiche, comprese quelle delle madri, non siano inferiori a: P 3 - 2/3 - 2; P 3 - 2/2 - 3; P 2 - 3/3 - 2; P 2 - 3/2 - 3. 4. Minimi produttivi dei soggetti e delle ascendenti. A) Razza bruna: a) Minimi produttivi per le vacche con lattazioni chiuse e per le madri dei soggetti senza lattazioni: Minimi attualmente in vigore: aver conseguito le seguenti produzioni minime di latte, grasso e proteine in almeno una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni. - Con indice vacca non negativa (da 0 a + per il latte) e, fino al 31 maggio 1988, senza indice di vacca: Eta' al parto Latte kg Grasso % Prot. % --- --- --- -- fino a 3 anni. . . . . 3.600 3,7 3,2 da 3 a 4 anni. . . . . 4.000 3,7 3,2 oltre 4 anni . . . . . 4.500 3,7 3,2 oppure: Grasso kg Prot. kg 3,6% 3,5% 3,1% 3,0% -- -- -- - 145 155 125 133 160 170 138 145 175 185 150 158 La compensazione per percentuali in meno di proteine sara', fino al 31 maggio 1988: Prot. kg 3,1% 3,0% -- - 120 129 133 142 147 154 - Senza indice vacca: Eta' al parto Latte kg Grasso % Prot. % --- --- --- -- fino a 3 anni. . . . . 4.000 3,7 3,2 da 3 a 4 anni. . . . . 4.500 3,7 3,2 oltre 4 anni . . . . . 5.000 3,7 3,2 oppure: Grasso kg Prot. kg 3,6% 3,5% 3,1% 3,0% -- -- -- - 160 170 138 145 175 185 150 158 195 205 168 175 La compensazione per percentuali in meno di proteine sara', fino al 31 maggio 1988: Prot. kg 3,1% 3,0% -- - 133 142 147 154 164 172 b) Minimi produttivi per le vacche in prima lattazione non ancora chiusa o chiusa da non oltre un mese, la cui eta' al parto non sia superiore ai 3 anni: - aver conseguito nella lattazione ufficialmente controllata a 100 giorni kg 2.000 di latte con 3,7% di grasso e 3,2% di proteine. c) Minimi produttivi per le nonne paterne (nel caso in cui il padre delle vacche e giovenche oggetto di importazione non sia stato valutato geneticamente): Minimi attualmente in vigore: aver conseguito le seguenti produzioni minime in latte, grasso e proteine in almeno una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni. - Con indice vacca non negativo e, fino al 31 maggio 1988, senza indice vacca: Eta' al parto Latte kg Grasso % Prot. % --- --- --- -- fino a 3 anni. . . . . 3.600 3,7 3,2 da 3 a 4 anni. . . . . 4.000 3,7 3,2 oltre 4 anni . . . . . 4.500 3,7 3,2 oppure: Grasso kg Prot.kg 3,6% 3,5% 3,1% 3,0% -- -- -- - 145 155 125 133 160 170 138 145 175 185 150 158 La rilevazione relativa alle proteine non e' richiesta fino al 1° gennaio 1990. - Senza indice vacca: Eta' al parto Latte kg Grasso % Prot. % --- --- --- -- fino a 3 anni. . . . . 4.000 3,7 3,2 da 3 a 4 anni. . . . . 4.500 3,7 3,2 oltre 4 anni . . . . . 5.000 3,7 3,2 oppure: Grasso kg Prot.kg 3,6% 3,5% 3,1% 3,0% -- -- -- - 160 170 138 145 175 185 150 158 195 205 168 175 La rilevazione relativa alle proteine non e' richiesta fino al 1° gennaio 1990. B) Razza pezzata rossa: a) Minimi produttivi per le vacche con lattazioni chiuse e per le madri dei soggetti senza lattazioni: Mimini attualmente in vigore: aver conseguito le seguenti produzioni minime di latte, grasso e proteine in almeno una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni: - Senza indice vacca: Eta' del parto Latte kg Grasso % Prot. % --- --- --- -- 1° latt. (fino a 3 anni). . . . 3.200 3,7 3,2 2° latt. (fino a 4 anni). . . . 3.700 3,7 3,2 3° latt. (fino a 5 anni e oltre) 4.200 3,7 3,2 - Con indice vacca non negativo, per le bovine originarie dalla Svizzera, fino al 1° gennaio 1987: Eta' del parto Latte kg Grasso % Prot. % --- --- --- -- 1° latt. (fino a 3 anni). . . . 2.900 3,7 3,2 2° latt. (fino a 4 anni). . . . 3.400 3,7 3,2 3° latt. (fino a 5 anni e oltre) 3.900 3,7 3,2 Compensazione di kg in piu' di latte per produzioni di grasso inferiori al 3,7%: Grasso 3,6% 3,5% 3,4% -- -- - 200 400 600 e fino al 31 maggio 1988: compensazione di kg 500 in piu' di latte per le singole lattazioni per produzioni di proteine inferiori al 3,2% e non meno del 3,1%. b) Minimi produttivi per le vacche in prima lattazione non ancora chiusa o chiusa da non oltre 1 mese, la cui eta' al parto non sia superiore ai 3 anni: - aver conseguito nella lattazione ufficialmente controllata a 100 giorni: kg 1.800 di latte con 3,7% di grasso e 3,2% di proteine. c) Minimi produttivi per le nonne paterne (nel caso in cui il padre delle vacche e giovenche oggetto di importazione non sia stato valutato geneticamente): Minimi attualmente in vigore: aver conseguito le seguenti produzioni minime di latte, grasso e proteine in almeno una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni: Eta' del parto Latte kg Grasso % Prot. % --- --- --- -- 1° latt. (fino a 3 anni). . . . 3.200 3,7 3,2 2° latt. (fino a 4 anni). . . . 3.700 3,7 3,2 3° latt. (fino a 5 anni e oltre) 4.200 3,7 3,2 La rilevazione relativa alle proteine non e' richiesta fino al 1° gennaio 1990. Compensazione di kg in piu' di latte per produzioni di grasso inferiori al 3,7%: Grasso 3,6% 3,5% 3,4% -- -- - 200 400 600 5. Certificati genealogici e relative indicazioni. a) - le organizzazioni che non dispongono di un sistema meccanografico per la compilazione dei certificati genealogici, contraddistinte nell'allegato 1 con un asterisco, potranno compilare, fino al 1° gennaio 1989 i certificati medesimi con scrittura a macchina. La deroga, per quanto riguarda la Schweizerisches Braunviehzuctverband di Zug (Svizzera), e' limitata ai cantoni di Glorona, Grigioni, Uri, Svitto e Untervaldo. - L'organizzazione Schwezerisches Fleckviezuchtverband di Zollikofen (Svizzera) potra' - fino al 1° gennaio 1989 - far accompagnare il certificato genealogico, scritto solo in parte con sistema meccanografico, con un estratto del Libro genealogico, compilato con sistema meccanografico, che confermi, oltre alla identificazione dell'animale, i dati contenuti sul rispettivo certificato genealogico. b) Possono essere ammessi all'importazione fino al 1° gennaio 1990: - soggetti i cui certificati genealogici riportano, per le nonne, la lattazione piu' favorevole e la media delle lattazioni anziche' la prima, la seconda e la piu' favorevole delle lattazioni stesse; - soggetti femminili le cui madri abbiano almeno una lattazione completa dei dati relativi alla qualita' di latte, % di sostanze grasse e di proteine, con i minimi previsti; - soggetti femminili le cui nonne siano sfornite di rilevazione relativa alle sostanze proteiche del latte. Tutti i dati disponibili debbono in ogni caso essere riportati sul certificato genealogico.