(Allegato III-Sezione 1)
                                                         Allegato III 
 
CONDIZIONI PER LE MOVIMENTAZIONI DI PIANTE SENSIBILI E DI  LEGNAME  E
  CORTECCE SENSIBILI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 
 
                              SEZIONE 1 
 
CONDIZIONI PER LE MOVIMENTAZIONI DI PIANTE SENSIBILI E DI  LEGNAME  E
  CORTECCE SENSIBILI DA ZONE DELIMITATE VERSO ZONE NON  DELIMITATE  E
  DA ZONE INFESTATE VERSO ZONE CUSCINETTO 
 
    1)  Le  movimentazioni  di  piante  sensibili  sono   ammessi   a
condizione che le piante: 
      a) siano cresciute in luoghi di produzione  in  cui  non  siano
stati osservati il nematode del pino o  sintomi  della  sua  presenza
dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; 
      b) siano state sottoposte durante tutta  la  loro  vita  a  una
protezione fisica completa che impedisca al vettore di raggiungerle; 
      c) siano state sottoposte a ispezioni  e  analisi  ufficiali  e
siano risultate indenni dal nematode del pino e dal vettore; 
      d) siano accompagnate da un passaporto delle piante  rilasciato
a  norma  dell'art.  25  del  d.lgs.  214/2005  per  le  destinazioni
all'interno dell'Unione; 
      e) siano movimentate al di fuori della  stagione  di  volo  del
vettore  o  in  contenitori  o  imballaggi  chiusi  che   impediscano
qualsiasi infestazione dal nematode del pino o dal vettore. 
    2)  Le  movimentazioni  di  legname  e  cortecce  sensibili,   ad
eccezione del materiale da  imballaggio  in  legno,  sono  ammessi  a
condizione che il legname e le cortecce: 
      a)  siano  stati  sottoposti  in  un  impianto  di  trattamento
autorizzato di cui al punto g dell'art. 19 del d.lgs. 214/2005 ad  un
appropriato trattamento termico per effetto del quale raggiungano  in
ogni punto una temperatura di almeno 56 °C per almeno 30  minuti,  in
modo da garantire l'assenza di nematodi del pino vivi  e  di  vettori
vivi. Nel caso di un trattamento termico  di  compostaggio,  esso  e'
eseguito con un protocollo di trattamento approvato dalla Commissione
europea; 
      b) siano accompagnati dal passaporto delle piante di  cui  alla
dell'art. 25 del  d.lgs.  214/2005,  rilasciato  da  un  impianto  di
trattamento autorizzato; 
      c) siano movimentati al di fuori della  stagione  di  volo  del
vettore  o,  tranne  nel  caso  di  legname  scortecciato,   con   un
rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione dal nematode del
pino o dal vettore. 
    3) Le movimentazioni di legname sensibile in forma  di  materiale
da imballaggio in legno sono ammessi a condizione che il materiale da
imballaggio in legno: 
      a)  sia  stato  sottoposto  in  un  impianto   di   trattamento
autorizzato a uno dei trattamenti approvati indicati nell'allegato  I
dello Standard IPPC/FAO ISPM-15, in modo da  garantire  l'assenza  di
nematodi del pino vivi e di vettori vivi; 
      b) siano muniti di una marcatura come previsto dall'allegato II
di detto Standard internazionale. 
    4) In deroga ai punti 2) e 3), il legname sensibile  puo'  essere
trasportato al di fuori della zona delimitata o dalla zona  infestata
nella zona cuscinetto, nel caso in cui in queste  zone  non  esistano
idonei impianti di  trattamento,  fino  all'impianto  di  trattamento
autorizzato piu' vicino alla zona delimitata o alla  zona  infestata,
per essere sottoposto immediatamente a trattamento. 
    La deroga si applica soltanto se sono soddisfatte  le  condizioni
seguenti: 
      a) la gestione, il trattamento, lo stoccaggio  e  il  trasporto
delle piante sensibili abbattute conformemente all'allegato I,  punti
6) e 9) e all'allegato II, punto 3, lettera c) e punto 4  impediscono
che il vettore possa essere presente nel  legname  o  possa  sfuggire
dallo stesso; 
      b) le movimentazioni hanno luogo al di fuori della stagione  di
volo del vettore o  con  un  rivestimento  protettivo  che  impedisca
l'infestazione di altre piante,  legname  o  cortecce  da  parte  del
nematode del pino o del vettore; 
      c) le movimentazioni sono sottoposte a regolari  controlli  sul
posto da parte delle autorita' competenti. 
    5) In deroga ai punti 2) e 3), il legname e le cortecce sensibili
ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm  possono
essere trasportati fuori dalla zona delimitata fino  all'impianto  di
trattamento autorizzato  piu'  vicino  a  tale  zona,  o  dalla  zona
infestata  verso  la  zona  cuscinetto  per  essere  utilizzati  come
combustibile, purche' siano rispettate le condizioni di cui al  punto
4, secondo comma, lettere b) e c).