SEZIONE 2 CONDIZIONI PER LE MOVIMENTAZIONI DI PIANTE SENSIBILI E DI LEGNAME E CORTECCE SENSIBILI ALL'INTERNO DI ZONE INFESTATE IN CUI SONO APPLICATE MISURE DI ERADICAZIONE 1) Le movimentazioni di piante sensibili destinate alla piantagione sono ammesse alle condizioni indicate alla sezione 1, punto 1. 2) Le movimentazioni di legname e cortecce sensibili sono ammessi se avvengono allo scopo di sottoporre il legname o le cortecce a uno dei seguenti trattamenti: a) distruzione mediante combustione in un luogo vicino, all'interno della zona delimitata; b) utilizzazione come combustibile in un impianto di trasformazione o distruzione per altri scopi in modo da garantire l'assenza di nematodi del pino vivi e vettori vivi; c) appropriato trattamento termico per effetto del quale il legname e le cortecce sensibili raggiungano in ogni punto una temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti, in modo da garantire l'assenza di nematodi del pino vivi e vettori vivi. Nel caso di un trattamento termico di compostaggio, esso e' eseguito con un protocollo di trattamento approvato dalla Commissione europea. Alle suddette movimentazioni si applicano le seguenti condizioni: a) il legname e le cortecce devono essere trasportati sotto controllo ufficiale e al di fuori della stagione di volo del vettore o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione di altre piante, legname o cortecce da parte del nematode del pino o del vettore; oppure b) il legname e le cortecce che hanno subito il trattamento di cui al secondo comma, lettera c), possono essere trasportati a condizione che siano accompagnati da un passaporto delle piante rilasciato da un impianto di trattamento autorizzato. Il presente punto non si applica al materiale da imballaggio in legno, ne' al legname suscettibile ottenuto da piante analizzate individualmente e risultate indenni dal nematode del pino. 3) Il legname sensibile in forma di materiale da imballaggio in legno puo' essere trasportato se soddisfa le condizioni di cui alla sezione 1, punto 3.