(Allegato III-Sezione 2)
                              SEZIONE 2 
 
CONDIZIONI PER LE MOVIMENTAZIONI DI PIANTE SENSIBILI E DI  LEGNAME  E
  CORTECCE SENSIBILI  ALL'INTERNO  DI  ZONE  INFESTATE  IN  CUI  SONO
  APPLICATE MISURE DI ERADICAZIONE 
 
    1)  Le  movimentazioni  di  piante   sensibili   destinate   alla
piantagione sono ammesse alle condizioni  indicate  alla  sezione  1,
punto 1. 
    2) Le movimentazioni di legname e cortecce sensibili sono ammessi
se avvengono allo scopo di sottoporre il legname o le cortecce a  uno
dei seguenti trattamenti: 
      a)  distruzione  mediante  combustione  in  un  luogo   vicino,
all'interno della zona delimitata; 
      b)  utilizzazione  come  combustibile   in   un   impianto   di
trasformazione o distruzione per altri scopi  in  modo  da  garantire
l'assenza di nematodi del pino vivi e vettori vivi; 
      c) appropriato trattamento termico per  effetto  del  quale  il
legname e  le  cortecce  sensibili  raggiungano  in  ogni  punto  una
temperatura minima di  56  °C  per  almeno  30  minuti,  in  modo  da
garantire l'assenza di nematodi del pino vivi  e  vettori  vivi.  Nel
caso di un trattamento termico di compostaggio, esso e' eseguito  con
un protocollo di trattamento approvato dalla Commissione europea. 
    Alle suddette movimentazioni si applicano le seguenti condizioni: 
      a) il legname e le cortecce  devono  essere  trasportati  sotto
controllo ufficiale e al di fuori della stagione di volo del  vettore
o con un rivestimento  protettivo  che  impedisca  l'infestazione  di
altre piante, legname o cortecce da parte del nematode del pino o del
vettore; oppure 
      b) il legname e le cortecce che hanno subito il trattamento  di
cui al secondo  comma,  lettera  c),  possono  essere  trasportati  a
condizione che siano  accompagnati  da  un  passaporto  delle  piante
rilasciato da un impianto di trattamento autorizzato. 
    Il presente punto non si applica al materiale da  imballaggio  in
legno, ne' al legname  suscettibile  ottenuto  da  piante  analizzate
individualmente e risultate indenni dal nematode del pino. 
    3) Il legname sensibile in forma di materiale da  imballaggio  in
legno puo' essere trasportato se soddisfa le condizioni di  cui  alla
sezione 1, punto 3.