(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
 
       criteri di priorita' per interventi su edifici privati 
 
  1. Nella formazione delle graduatorie di priorita' di finanziamento
degli interventi su edifici  privati  la  Regione  terra'  conto  dei
seguenti  indicatori,  riferiti  a  ciascun  edificio  e  secondo  le
modalita' descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di
realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie
totale lorda dell'edificio (somma di tutte le  superfici  coperte  di
tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga. 
  In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia
di struttura ed all'epoca di realizzazione. 
    

            Tab. 1: Punteggi base relativi alla struttura
                    ed all'epoca di realizzazione

|=================|================|================|===============|
|     Epoca di    |  Struttura in  |  Struttura in  | Struttura in  |
|  realizzazione  | Calcestruzzo   |   Muratura o   |   Acciaio     |
|                 |    armato      |      mista     |               |
|=================|================|================|===============|
| Prima del 1919  |      100       |       100      |      90       |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|   Tra il 1920   |       80       |        90      |      80       |
|    ed il 1945   |                |                |               |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|   Tra il 1946   |       60       |        70      |      60       |
|    ed il 1961   |                |                |               |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|   Tra il 1962   |       50       |        60      |      40       |
|    ed il 1971   |                |                |               |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|   Tra il 1972   |       30       |        40      |      20       |
|    ed il 1981   |                |                |               |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|   Tra il 1982   |       20       |        30      |      10       |
|    ed il 1984   |                |                |               |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|  Dopo il 1984   |        0       |         0      |       0       |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
|Dopo il 1984 con |                |                |               |
| classificazione |       10       |        15      |       5       |
|   sismica piu'  |                |                |               |
|   sfavorevole   |                |                |               |
|=================|================|================|===============|

    
  2. Tali punteggi  base  vengono  corretti  moltiplicandoli  per  un
fattore  "F"  proporzionale  al  rapporto  fra  il  numero  medio  di
occupanti  giornalmente  l'edificio  (dimoranti  stabilmente  per  le
unita' ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati  in
attivita' produttive per le unita' immobiliari destinate a tali  usi)
e il contributo richiesto di cui all'articolo 12, moltiplicato per il
valore dell'accelerazione di picco al suolo con  periodo  di  ritorno
pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non puo' superare 100): 
 
  F = K ag Occupanti/(contributo in €), con K = 200000 ed F <=100 
 
  3. Fermi restando il  valore  massimo  di  F  di  cui  sopra  e  le
disposizioni di cui agli articoli 2,3,9,11,13,14 e 15,  nel  caso  di
edifici  soggetti  ad  ordinanza  di  sgombero  motivata   da   gravi
deficienze  statiche  emanata  dal  Sindaco  in   regime   ordinario,
pregressa e non antecedente ad 1 anno  dalla  data  di  pubblicazione
della presente ordinanza sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, il punteggio di cui al punto 2 e' incrementato del 30%. 
  4.  Per  gli  edifici  progettati  o  costruiti   in   assenza   di
classificazione sismica (v. allegato 7) del comune di appartenenza il
punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 20%. 
  5. Per gli edifici prospicienti una via di fuga o  appartenenti  al
sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della  CLE,
ove  esistente  e  secondo  quanto  stabilito  dall'articolo  4,   il
punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 50%.