(Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo del Montenegro-art. 1)
 
          ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
                                  E 
 
                      IL GOVERNO DEL MONTENEGRO 
 
    Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Montenegro,
indicati in seguito come le «Parti»; 
    Considerato  che  la  cooperazione  scientifica   e   tecnologica
rafforzera'  le  relazioni  amichevoli  e  la  comprensione  tra   la
Repubblica Italiana e il Montenegro; 
    Riconoscendo   l'importanza   della    cooperazione    bilaterale
scientifica  e  tecnologica  per  il  miglioramento  dello   sviluppo
economico e sociale dei due Paesi; 
    Considerate  le  iniziative  realizzate  dall'Unione  Europea  in
materia di cooperazione scientifica e tecnologica e, in  particolare,
la Strategia «Europa 2020» e le linee guida della Commissione Europea
contenute nell'iniziativa «Horizon 2020»; 
    Considerato l'Accordo di Stabilizzazione e di Associazione tra le
Comunita' Europee e gli Stati membri da una parte, ed  il  Montenegro
dall'altra,  entrato  in  vigore  il  1°  maggio  2010,  essendo   il
Montenegro associato all'UE per programmi scientifici e  tecnologici,
le istituzioni di ricerca del Montenegro sono idonee ad essere  parte
del progetto della CE; 
    Considerando che le  Parti  sono  membri  dell'Iniziativa  Centro
Europea e  che,  in  questo  contesto,  le  Parti  hanno  firmato  la
«Dichiarazione di Trieste» per lo sviluppo del settore scientifico  e
tecnologico nell'Area Centro-Europea; 
 
                    hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
    Le  Parti  si  impegneranno  a  promuovere  lo   sviluppo   della
cooperazione bilaterale scientifica e tecnologica, su base  paritaria
e di  reciproco  vantaggio,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
presente Accordo, dalle rispettive leggi nazionali e dai  regolamenti
delle organizzazioni internazionali, essendo ciascuna delle Parti  un
suo membro.