(Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo del Montenegro-art. 10)
Articolo 10
Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni. Sara'
rinnovato tacitamente per periodi successivi di uguale durata.
Ciascuna delle Parti potra' denunciare l'Accordo tramite notifica
scritta con un preavviso di sei mesi.
Le modifiche delle disposizioni del presente Accordo non saranno
apportate senza il preventivo consenso delle due Parti.
L'Accordo potra' essere modificato consensualmente dalle due
Parti mediante scambio di note diplomatiche.