(Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo del Montenegro-art. 10)
 
                             Articolo 10 
 
    Il presente  Accordo  avra'  la  durata  di  cinque  anni.  Sara'
rinnovato  tacitamente  per  periodi  successivi  di  uguale  durata.
Ciascuna delle Parti potra'  denunciare  l'Accordo  tramite  notifica
scritta con un preavviso di sei mesi. 
    Le modifiche delle disposizioni del presente Accordo non  saranno
apportate senza il preventivo consenso delle due Parti. 
    L'Accordo potra'  essere  modificato  consensualmente  dalle  due
Parti mediante scambio di note diplomatiche.