(Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo del Montenegro-art. 2)
 
                             Articolo 2 
 
    La  cooperazione  scientifica  e  tecnologica   tra   Istituzioni
scientifiche, Universita' ed enti di ricerca e di innovazione, Parchi
Scientifici e Tecnologici, e Infrastrutture di ricerca  delle  Parti,
sara' realizzata attraverso: 
      a) programmi e progetti  congiunti  nel  campo  della  scienza,
della tecnologia e dell'innovazione nei settori di mutuo interesse; 
      b) il sostegno alla partecipazione delle comunita' scientifiche
e tecnologiche alle reti europee di ricerca ai  progetti  e  consorzi
per le infrastrutture internazionali; 
      c) scambio e formazione di scienziati, ricercatori ed esperti; 
      d) scambio di  ed  accesso  a  documentazione  ed  informazioni
scientifiche-tecnologiche; 
      e) organizzazione congiunta di conferenze,  simposi,  seminari,
workshop e rassegne a carattere scientifico; 
      f) ogni altra forma di cooperazione scientifica  e  tecnologica
che verra' concordata in seguito dalle Parti. 
    Oltre alle attivita' sopra citate, le Parti incoraggeranno, nella
maniera piu' appropriata, lo scambio nel settore della  tecnologia  e
dell'innovazione, inclusa la cooperazione tecnica, coinvolgendo anche
enti economici ed altre istituzioni, e promuovendo la  partecipazione
a programmi promossi dalla Commissione Europea.