Articolo 2 La cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituzioni scientifiche, Universita' ed enti di ricerca e di innovazione, Parchi Scientifici e Tecnologici, e Infrastrutture di ricerca delle Parti, sara' realizzata attraverso: a) programmi e progetti congiunti nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nei settori di mutuo interesse; b) il sostegno alla partecipazione delle comunita' scientifiche e tecnologiche alle reti europee di ricerca ai progetti e consorzi per le infrastrutture internazionali; c) scambio e formazione di scienziati, ricercatori ed esperti; d) scambio di ed accesso a documentazione ed informazioni scientifiche-tecnologiche; e) organizzazione congiunta di conferenze, simposi, seminari, workshop e rassegne a carattere scientifico; f) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica che verra' concordata in seguito dalle Parti. Oltre alle attivita' sopra citate, le Parti incoraggeranno, nella maniera piu' appropriata, lo scambio nel settore della tecnologia e dell'innovazione, inclusa la cooperazione tecnica, coinvolgendo anche enti economici ed altre istituzioni, e promuovendo la partecipazione a programmi promossi dalla Commissione Europea.