(Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo del Montenegro-art. 4)
 
                             Articolo 4 
 
    Scienziati, ricercatori, esperti, istituzioni e  settore  privato
di altri Paesi o  di  organizzazioni  internazionali  possono  essere
invitati, previo consenso di entrambe  le  Parti,  a  partecipare  ad
attivita'  svolte  nell'ambito  del  presente  Accordo,  sia  per  il
finanziamento che  per  la  realizzazione  di  programmi  e  progetti
derivanti dalla cooperazione del presente Accordo. 
    Il costo di tale cooperazione e' di norma a  carico  della  parte
terza, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.