Articolo 4 Scienziati, ricercatori, esperti, istituzioni e settore privato di altri Paesi o di organizzazioni internazionali possono essere invitati, previo consenso di entrambe le Parti, a partecipare ad attivita' svolte nell'ambito del presente Accordo, sia per il finanziamento che per la realizzazione di programmi e progetti derivanti dalla cooperazione del presente Accordo. Il costo di tale cooperazione e' di norma a carico della parte terza, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.